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Attenzione a patente e revisione: cosa cambia sulle scadenze

Nuove scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli.

Attenzione a patente e revisione: cosa cambia sulle scadenze

Con la proroga dello stato di emergenza dovuto alla Pandemia da Covid-19 sino al prossimo 31 marzo, cambia anche il “calendario” delle pratiche amministrative da affrontare per poter circolare senza incappare in sanzioni e multe varie.

Negli ultimi 18 mesi numerosi sono stati, difatti, gli slittamenti di scadenze varie, a partire dal rinnovo della patente, e non è da escludere che, nei prossimi mesi, davanti alle sedi della Motorizzazione civile, Aci () e Scuole guida ci sarà un po’ di affollamento. Allora meglio iniziare a prepararsi facendo un riepilogo del nuovo calendario automobilistico.

Per coloro i quali devono conseguire la patente, se hanno presentato la domanda dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 potranno svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda. Invece, per quanto riguarda i fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 la proroga varrà fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

Nel caso di patenti scadute – tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 – o in scadenza, i documenti saranno validi fino al 29 giugno 2022.

Nel caso in cui si debba circolare in paese UE, come ricorda il Mit:

le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale

le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021

le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

Infine, per quanto riguarda le revisioni dei veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) la cui revisione sia scaduta nel periodo tra ottobre 2020 e giugno 2021, la validità di circolazione sarà fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.

Per le stesse categorie ma con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.

Per approfondimenti leggi la circolare 39841 del 27/12/2021 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

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