Anno: XXV - Numero 85    
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Ratei mensili di 13ª, 14ª e TFR in busta paga

Gli aspetti da considerare sotto il profilo retributivo e contributivo

Ratei mensili di 13ª, 14ª e TFR in busta paga

Le problematiche occupazionali, connesse con l’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno prodotto, anche per effetto del ricorso agli ammortizzatori sociali, delle conseguenze negative sul reddito dei lavoratori. Da ciò è derivata la necessità di trovare soluzioni che potessero garantire ai lavoratori un maggior reddito su base mensile. Una delle possibilità che maggiormente si è profilata, a dire il vero non proprio nuova nel panorama operativo (anche pre-Covid), è stata quella di procedere alla monetizzazione mensile dei ratei di 13ª, 14ª e del trattamento di fine rapporto.

Lo scopo di questa riflessione è quello di analizzare le eventuali problematiche di carattere retributivo e, soprattutto, contributivo.

Aspetti retributivi

In primo luogo, è necessario analizzare le fonti dei citati istituti retributivi.

La 13ª mensilità, come noto, trae origine dall’accordo interconfederale per l’industria del 27.10.1946, articolo 17, risalente quindi all’epoca corporativa che, per effetto del D.P.R. 1070/1960, è entrata a pieno titolo nel nostro ordinamento repubblicano con efficacia erga omnes.

Pertanto, la mensilità aggiuntiva da erogare in occasione del Natale può essere definita un istituto di fonte legale. Ciò spiega perché, a differenza della 14ª, è prevista da ogni contratto collettivo.

La 14ª mensilità, invece, è un istituto di fonte meramente contrattuale, ove è disciplinato anche il tempo di pagamento.

Il trattamento di fine rapporto, come noto, è anch’esso previsto per legge: infatti, l’art. 2120 del c.c. ne prevede l’erogazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione codicistica prevede, a fronte di specifiche causali – integrate dai contratti collettivi -, la possibilità di erogare, in costanza di rapporto, delle anticipazioni e, infine, l’ultimo comma, concede alle parti la possibilità di concordare condizioni di maggior favore. Inoltre, è bene precisare che, in base all’art. 2077, 2° comma, c.c., le pattuizioni individuali migliorative prevalgono sulle disposizioni del contratto collettivo. Donde, nulla osta affinché, sotto un profilo eminentemente retributivo, le parti possano accordarsi (preferibilmente per iscritto) per erogare – quale condizione di miglior favore (maggior reddito mensile ai dipendenti) – gli istituti in argomento con periodicità mensile.   

Resta inteso che il datore dovrà accertarsi, nel caso vi siano variazioni retributive medio tempore, che la somma degli acconti mensili sia effettivamente pari alla retribuzione in pagamento al mese di dicembre ovvero quello previsto per la 14ª mensilità, provvedendo – in caso contrario – ai relativi conguagli.

Aspetti contributivi

Sotto il profilo contributivo, autonomo e distinto da quello retributivo, è necessario precisare che il pagamento dei contributi è disciplinato dall’art. 1 della L. 389/89, che fissa la relativa base imponibile nelle retribuzioni previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva (comparativamente più rappresentativa su base nazionale) ovvero accordi collettivi o dai contratti individuali, laddove questi ultimi siano più favorevoli al lavoratore. Esclusa, quindi, la retribuzione differita (TFR) che, come noto, non è imponibile contributivo, si rende necessario analizzare le eventuali problematiche connesse alle mensilità aggiuntive.

In tale caso, infatti, occorrerà avere riguardo alle previsioni del contratto collettivo applicato. Detto contratto prevederà il pagamento della 13ª mensilità a dicembre e a giugno/luglio della 14ª, donde -in sede ispettiva – si renderà necessario dar conto del differente minore imponibile dei citati mesi (per effetto della cadenza mensile delle mensilità aggiuntive), che potrebbe dar luogo a recuperi contributivi (e agevolativi).

Detta differenza potrà essere giustificata nei seguenti tre (non necessariamente alternativi) modi:

  1. accordo individuale (di maggior favore per il lavoratore);
  2. accordo collettivo – anche aziendale -, sottoscritto con le sigle sindacali comparativamente più rappresentative, in cui sarà stata concordata la modalità mensile;
  3. quanto alla 13ª (di fonte legale, non modificabile per via pattizia), qualora dovessero residuare perplessità ispettive, invocando, per analogia, la prassi sull’obbligazione contributiva delle ferie (circolare Inps n.15/2002), in cui è previsto che il pagamento della contribuzione sulle ferie annuali residue (nei 18 mesi successivi alla maturazione) venga recuperato all’atto del godimento ovvero della cessazione del rapporto. In questo caso, infatti, vi sarebbe un’identità di ratio: il maggior versamento dei contributi mensili (per effetto del rateo) dovrebbe essere recuperato da quelli da versare nel mese di dicembre (relativi all’intera 13ª), il cui risultato corrisponderà al solo rateo di dicembre.

(Francesco Capaccio)

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