Anno: XXV - Numero 71    
Mercoledì 24 Aprile 2024 ore 16:45
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Pensione a 62 anni con scivolo

Contratto di espansione, assegno straordinario, isopensione: anticipo di cinque anni dell’età pensionabile.

Pensione a 62 anni con scivolo

Non soltanto la quota 100 rende possibile anticipare di cinque anni l’età per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni): nel nostro ordinamento previdenziale, sono presenti diverse misure che consentono lo stesso anticipo nell’uscita dal lavoro. Non parliamo soltanto delle varie tipologie di pensione anticipata, che richiedono parecchi anni di contributi: è infatti possibile andare in pensione a 62 anni con scivolo, o prepensionamento.

Le misure di prepensionamento possono accompagnare il lavoratore interessato sino alla pensione anticipata ordinaria, oppure anche sino alla pensione di vecchiaia ordinaria, richiedendo, in quest’ultimo caso, solo la maturazione di 20 anni di contributi.

Gli scivoli pensionistici attualmente utilizzati sono tre: il primo è l’isopensione [1], una misura, aperta alle aziende che abbiano mediamente più di 15 dipendenti, che consente di anticipare la pensione di ben 7 anni; con questa misura è, dunque, addirittura possibile pensionarsi a 60 anni.

Il secondo scivolo è l’assegno straordinario, che consente di anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni, quindi di pensionarsi a 62 anni; è aperto soltanto alle aziende iscritte a determinati fondi di solidarietà.

Anche il contratto di espansione [2] consente di pensionarsi con 5 anni di anticipo rispetto alla maturazione dell’età per la vecchiaia, quindi a 62 anni; attualmente, è aperto soltanto alle aziende con almeno 100 dipendenti, ma è allo studio una misura che lo proroghi oltre il 2021 e lo estenda alle aziende con almeno 50 dipendenti.

Indice

Pensione a 62 anni con isopensione

Possono accedere all’isopensione i lavoratori delle aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti, interessati da eccedenze di personale e coinvolti in accordi specifici tra l’azienda e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai lavoratori (per il triennio 2021-2023) non devono mancare più di 7 anni:

  • alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario [3]: ricordiamo che il requisito contributivo per la pensione anticipataordinaria è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne;
  • alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario [4]: ricordiamo che ad oggi, per accedere alla pensione di vecchiaiaordinaria, è necessario aver compiuto 67 anni di età e possedere almeno 20 anni di contributi.

Per la precisione, i lavoratori beneficiari dello scivolo devono raggiungere i requisiti minimi contributivi e di età per la pensione di vecchiaia o anticipata entro i 7 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, per il triennio 2021-2023 [5]. Dal 2024, salvo proroghe, l’anticipo massimo consentito sarà di 4 anni: lo scivolo per la pensione di vecchiaia si potrà dunque raggiungere con un minimo di 63 anni (considerando, in merito ai requisiti per le pensioni, che si prevede un blocco degli adeguamenti alla speranza di vita anche per il biennio 2023-2024). I requisiti sono valutati con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’assegno di isopensione da erogare, a carico del datore di lavoro, è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al dipendente al momento della cessazione del rapporto; durante tutto il periodo di esodo, al lavoratore spetta anche la contribuzione correlata a carico dell’azienda, calcolata sulla base della retribuzione imponibile media mensile degli ultimi 4 anni.

Pensione a 62 anni con contratto di espansione

Il contratto di espansione è uno strumento che consente alle aziende più grandi (con almeno 100 dipendenti per il 2021) di attuare piani di riorganizzazione e di reindustrializzazione, accompagnando i lavoratori in esubero con un’indennità di prepensionamento a loro carico e riducendo l’orario, con ricorso alla cassaintegrazione straordinaria, dei dipendenti per i quali l’esodo non è possibile, in quanto troppo lontani dalla pensione.

Nel dettaglio, attraverso il contratto di espansione, i lavoratori più anziani, ai quali non manchino oltre 5 anni alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinarie, possono beneficiare di un’indennità di accompagnamento alla pensione.

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, come determinato dall’Inps.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto al trattamento, mentre se la decorrenza più vicina è quella della pensione di vecchiaia, deve essere verificato, alla data di cessazione del rapporto, che il lavoratore possieda già il requisito contributivo utile, pari a 20 anni di versamenti.

In base a quanto esposto, i lavoratori possono mettersi a riposo:

  • a 62 anni, invece dei 67 previsti per la pensione di vecchiaia, a patto di aver maturato il requisito contributivo di 20 anni di versamenti;
  • in alternativa, con 37 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini e 36 anni e 10 mesi per le donne, contro gli attuali 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi rispettivamente previsti per la pensione anticipata, più tre mesi di finestra. Attenzione: i 5 anni di durata massima del periodo di prepensionamento sono comprensivi anche dei 3 mesi di finestra.

Il contratto di espansione, rispetto all’isopensione, risulta più conveniente in quanto, per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi (l’indennità di disoccupazione) al lavoratore:

  • il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della Naspi stessa;
  • il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa Naspi.

Le aziende con almeno mille dipendenti, che attuino un piano di ristrutturazione– riorganizzazione che preveda almeno un’assunzione ogni 3 cessazioni con prepensionamento, hanno diritto a un’ulteriore riduzione di 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della Naspi.

È prevista una clausola di salvaguardia secondo cui il pensionamento avviene con i requisiti vigenti al momento dell’accordo, senza applicare eventuali peggioramenti delle condizioni.

Pensione a 62 anni con assegno straordinario

L’assegno straordinario è una prestazione a sostegno del reddito, a carico dei datori di lavoro destinatari dei fondi di solidarietà [6].

L’assegno è riconosciuto con accordi aziendali o territoriali per accompagnare, alla prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici o contributivi entro 5 anni (a seconda del fondo di solidarietà di settore al quale si aderisce) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Anche con l’assegno straordinario, dunque, è possibile ottenere la pensione con scivolo a 62 anni.

L’indennità mensile di assegno straordinario è commisurata alla pensione lorda maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, come determinata dall’Inps ed è a carico del datore di lavoro.

Per il periodo di prepensionamento spetta anche la contribuzione correlata, accreditata dal fondo di solidarietà, previo versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro.

L’assegno straordinario è compatibile limitatamente con lo svolgimento di una nuova attività lavorativa da parte del dipendente beneficiario, a differenza dell’isopensione e dell’indennità derivante dal contratto di espansione.

Indice
[1]
 Art.4, co. 1- 7 ter, L. 92/2012.

[2] Art. 41 D.lgs. 148/2015.

[3] Art. 24 co. 10 DL 201/2011.

[4] Art. 24 co. 6 DL 201/2011.

[5] Art.1 co. 243 L. 178/2020.

[6] Artt. 26-40 D.lgs. 148/2015.

Autore immagine: pixabay.com

 

 

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