Mediazione e condominio
L'art. 71-quater disp. att. cod. civ., introdotto dalla legge di riforma dell'istituto condominiale, disciplina il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio
In evidenza
Si tratta di una norma particolarmente opportuna alla luce del fatto che il d.l. n. 69/2013, come convertito in legge, intervenendo sul d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione, ha reintrodotto – a partire dal 21.9.2013 – per tutta una serie di liti, ivi comprese quelle condominiali, la conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dando così nuova vita ad un procedimento che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6.12.2012, era sopravvissuto solo nella parte in cui disciplinava la mediazione facoltativa.
Anzitutto, la norma in commento chiarisce, al primo comma, cosa debba intendersi per controversie “in materia di condominio” cui fa riferimento il citato d.lgs. n. 28/2010: tali sono “quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, ”cod. civ.” e degli articoli da 61 a 72″, disp. att. cod. civ. Si tratta, quindi, di tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, sia alle previsioni in tema di condominio disciplinate nelle disposizioni di attuazione del codice stesso.
Sempre la norma in argomento puntualizza, al secondo comma, che “la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
L’art. 71-quater, disp. att. cod. civ., precisa, poi, al terzo comma, che al procedimento di mediazione “è legittimato a partecipare l’amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice civile”. Il che vuol dire con un quorum deliberativo costituito, sia in prima sia in seconda convocazione, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (fermi naturalmente – i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 1136 cod. civ.).
Altre Notizie della sezione
Separazione delle carriere e doppio Csm
31 Ottobre 2025Il testo, che ridisegna l'assetto della magistratura italiana, prevede anche la nascita di un'Alta Corte disciplinare.
Sono molti i motivi per cui non si scende in piazza per Kiev. E tutti sbagliati
30 Ottobre 2025Replica di Coletti a Ferrario: l’antioccidentalismo, spiegato nel dettaglio, che non fa solidarizzare con gli ucraini. Come prima per il Ruanda o la Bosnia. Elementi di guerra mediatica e di strabismo morale.
Tagli alla Giustizia, l’allarme degli avvocati romani: “Così si ferma il Paese”
27 Ottobre 2025Il presidente dell’Ordine di Roma, Graziani, denuncia i 40 milioni in meno previsti nel 2026: “Servono investimenti, non riduzioni, per ridare fiducia e velocità ai tribunali”.
