Anno: XXVIII - Numero 18    
Giovedì 29 Gennaio 2026 ore 13:45
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LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPIEGATA PUNTO PER PUNTO

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'istituzione di un doppio Consiglio superiore della magistratura e di un'Alta Corte disciplinare.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPIEGATA PUNTO PER PUNTO

Cosa stabilisce il disegno di legge costituzionale, in attesa del referendum confermativo.

Riforma della giustizia (ddl costituzionale Nordio) – spiegata in tabella

Tema

Cosa cambia con la riforma

Situazione attuale

Obiettivo dichiarato / Dibattito

Separazione delle carriere

Giudici e pubblici ministeri avranno carriere separate. Il magistrato sceglie all’inizio se fare il giudice o il pm e non potrà più cambiare funzione.

Giudici e pm seguono lo stesso percorso formativo e possono cambiare funzione una sola volta nei primi 10 anni.

Secondo i favorevoli, aumenta la terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.). Per i contrari, rischio di indebolimento dell’autonomia della magistratura.

Articolo 104 Cost.

Viene riscritto per sancire formalmente la separazione delle carriere e creare due Csm distinti.

Prevede un unico Csm per tutta la magistratura.

Rafforzare la distinzione tra chi giudica e chi accusa.

Doppio CSM

Nascono: 1) Csm giudicante e 2) Csm requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.

Esiste un solo Consiglio superiore della magistratura.

Autogoverno separato per garantire autonomia di giudici e pm.

Composizione dei nuovi CSM

In ciascun Csm: Presidente della Repubblica + Primo Presidente Cassazione + Procuratore generale Cassazione (membri di diritto). Gli altri membri sono scelti per sorteggio.

Membri togati eletti dai magistrati e membri laici eletti dal Parlamento.

Ridurre il peso delle correnti e della politicizzazione interna.

Sorteggio dei membri

• 1/3 laici: sorteggiati da un elenco di professori e avvocati (scelti dal Parlamento) \n• 2/3 togati: sorteggiati tra giudici o pm

Elezione diretta (togati) e parlamentare (laici).

Limitare il correntismo e le dinamiche di potere.

Durata incarichi CSM

4 anni, non rinnovabili. Vietata la partecipazione a sorteggi successivi.

4 anni, con sistema elettivo.

Maggiore rotazione e indipendenza.

Poteri dei nuovi CSM

Assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimento funzioni. Niente potere disciplinare.

Il Csm ha anche competenze disciplinari (sezione speciale).

Separare governo della carriera e disciplina.

Alta Corte disciplinare

Nuovo organo che giudica tutti gli illeciti disciplinari dei magistrati.

La disciplina è gestita dal Csm.

Rendere il sistema disciplinare più autonomo e imparziale.

Composizione Alta Corte

15 membri: \n• 3 nominati dal Presidente della Repubblica \n• 3 laici sorteggiati da elenco parlamentare \n• 6 giudici con ≥20 anni \n• 3 pm con ≥20 anni

Non esiste un organo separato.

Togati in maggioranza, ma con forte garanzia istituzionale.

Presidente Alta Corte

Eletto tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica o tra i laici sorteggiati.

Rafforzare equilibrio e imparzialità.

Durata incarico Alta Corte

4 anni, non rinnovabili.

Evitare concentrazione di potere.

Illeciti e sanzioni disciplinari

Saranno definiti da una legge ordinaria successiva.

Già regolati dall’ordinamento vigente.

Maggiore dettaglio e sistematicità normativa.

Referendum confermativo

Necessario perché la riforma non ha raggiunto i 2/3 in Parlamento. Senza quorum.

Saranno i cittadini a decidere.

Entrata in vigore

Solo dopo il referendum. Entro 1 anno dovranno essere adeguate le leggi ordinarie.

Norme attuali in vigore fino all’adeguamento.

Transizione graduale del sistema.

 

 

Riforma della giustizia – Tabella PRO vs CONTRO

Aspetto

PRO (favorevoli alla riforma)

CONTRO (critici della riforma)

Separazione delle carriere

Rafforza la terzietà del giudice: chi giudica non ha mai fatto l’accusatore.

Rischia di indebolire l’unità della magistratura e creare due “corporazioni”.

Imparzialità del processo

Realizza pienamente l’art. 111 Cost.: processo tra parti in condizioni di parità davanti a un giudice davvero terzo.

L’imparzialità sarebbe già garantita dall’attuale ordinamento e dalle regole deontologiche.

Indipendenza del PM

Con un Csm autonomo, il PM è più protetto da pressioni esterne, non meno.

Il PM separato potrebbe diventare più esposto al potere esecutivo.

Doppio CSM

Coerente con la separazione delle carriere: autogoverno distinto per funzioni diverse.

Raddoppia le strutture e rischia di frammentare il sistema.

Sorteggio dei membri del CSM

Riduce il correntismo e le logiche di potere interno.

Il sorteggio può portare a membri meno competenti o meno rappresentativi.

Fine del potere disciplinare del CSM

Elimina conflitti di interesse: chi governa le carriere non giudica le sanzioni.

Si sottrae al CSM una funzione storica di garanzia interna.

Alta Corte disciplinare

Organo specializzato, più imparziale e autorevole.

Rischio di eccessiva distanza dalla realtà quotidiana della magistratura.

Presidenza della Repubblica

La presenza del Capo dello Stato è una forte garanzia di equilibrio.

Per alcuni è un ruolo troppo centrale in un sistema già complesso.

Fine del passaggio giudice ↔ pm

Evita commistioni e confusione di ruoli.

Riduce la flessibilità della carriera e la ricchezza di esperienza.

Percezione dei cittadini

Aumenta la fiducia nel giudice imparziale.

Può essere letta come una riforma “punitiva” verso la magistratura.

Equilibrio tra poteri

Rafforza la separazione e il controllo reciproco tra accusa e giudice.

Temuta come un passo verso un riequilibrio a favore della politica.

 

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