Assunti dopo il 13.7, accolta la segnalazione dei CdL
Il DL "Ristori quater" colma il vuoto creatosi dal sovrapporsi della normativa emergenziale
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, entra in vigore il decreto legge n.157/2020, c.d. “Ristori quater”, che nel passaggio in Parlamento per la conversione in legge potrebbe essere trasfuso all’interno della legge di conversione del decreto “Ristori”, attualmente all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato.
Il provvedimento, all’art. 13 “Misure in materia di integrazione salariale” accoglie la richiesta presentata lo scorso 11 novembre dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, con cui si richiedeva, in fase di conversione in legge del decreto legge n.149/2020, di prevedere la possibilità per i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 di usufruire sia delle 6 settimane di integrazione salariale previste dall’art. 12 D.L. 137/2020, sia delle settimane di integrazione salariale (9+9) previste dal D.L. 104/2020. Il nuovo decreto n.157/2020, infatti, dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL n.104/2020, convertito in legge n.126/2020, siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL n.149/2020, “nel limite di 35,1 mln di euro ripartito in 24,9 mln di euro per i trattamenti di CIGO e assegno ordinario e di 10,2 mln di euro per quelli di CIGD”. Vengono ripristinate, quindi, condizioni di pari dignità tra i lavoratori dipendenti.
Tra le altre misure del provvedimento, la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre dei termini per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (ferma restando la proroga al 31 aprile 2021 per i soggetti ISA, di cui ai DL “Agosto” e “Ristori”, che possono provvedere entro il 30 aprile 2021 in unica soluzione similmente ai soggetti con fatturato superiore ai 50 milioni o riportati nell’allegato 1 del decreto legge); la sospensione delle scadenze di dicembre 2020 (rinviandone il saldo al 16 marzo 2021) relative al versamento delle ritenute alla fonte, IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Senza alcun vincolo, questo beneficio spetta ai soggetti aventi sede nel territorio delle regioni “arancioni” e “rosse”. Prevista, inoltre, la proroga al 10 dicembre del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap e quella al 1° marzo 2021 del termine per le definizioni agevolate; mentre i benefici del fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge “Ristori” vengono estesi anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto.
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