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Medici di famiglia e pagamento Irap, una sentenza fa chiarezza sui requisiti necessari

I compensi al medico sostituto non sono spia di autonoma organizzazione e non assoggettano il medico di famiglia o il pediatra al pagamento dell'Irap, l'imposta sulle attività produttive di imprese e liberi professionistiI compensi al medico sostituto non sono spia di autonoma organizzazione e non assoggettano il medico di famiglia o il pediatra al pagamento dell'Irap, l'imposta sulle attività produttive di imprese e liberi professionisti

Medici di famiglia e pagamento Irap, una sentenza fa chiarezza sui requisiti necessari

Lo dice la sentenza della Cassazione numero 24702 di quest’anno: il sostituto non è un dipendente ma di fatto un supplente che tampona assenze in un servizio pubblico con il quale il medico è convenzionato. La storia è quella di un pediatra lombardo, che ha corrisposto compensi a sostituti dal 2000 al 2004 e dal 2006 al 2009. La commissione tributaria provinciale e poi regionale gli hanno dato ragione: il valore dei beni strumentali dichiarati non supera “id quod plerumque accidit”, il medico convenzionato deve dotarsi di struttura, personale e strumenti in base all’accordo nazionale. L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione perché il pediatra ha dichiarato beni strumentali di valore e s’è avvalso “in modo non occasionale, retribuendoli, di lavoratori dipendenti”. La Suprema Corte ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001 secondo cui “l’Irap non è un’imposta sul reddito, ma un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Ora, “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per l’attività di lavoro autonomo, ancorché abituale, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto il cui accertamento, in mancanza di specifiche norme, è questione di mero fatto, rimessa al giudice di merito”. Nella successiva disamina, la Cassazione ricorda in primo luogo che l’autonoma organizzazione si lega a un professionista responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, che impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive”. In secondo luogo, esamina le sentenze precedenti. Intanto, niente organizzazione autonoma per i Mmg e i pediatri con studio e dotazione con caratteristiche indicate dall’accordo nazionale. Nemmeno se il professionista ha più studi, ciò “è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, perché è in funzione dell’interesse dei pazienti (sentenze 26651/16 e 74295/18). Sui beni strumentali, “anche una spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non è idonea a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto (23552/16)”. Infine, per i compensi ai colleghi sostituti, “è stato escluso che costituiscano dato sintomatico dell’autonoma organizzazione ai fini Irap in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (Cass. 25/08/2016, n. 17344)”. La commissione tributaria regionale, correttamente, si è interrogata sulla ricorrenza o meno del presupposto impositivo dell’Irap e ha escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, poggiando il proprio convincimento, per un verso, sulla circostanza che il contribuente non avesse corrisposto compensi a dipendenti, ma si fosse limitato a remunerare i colleghi per le necessarie sostituzioni dovute alla sua saltuaria assenza, e, per altro verso, sul fatto che egli utilizzasse la dotazione di beni strumentali obbligatoria per l’esercizio dell’attività sanitaria in regime convenzionato”.

 

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