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I Consulenti del Lavoro della provincia di Imperia fanno il punto sugli Incentivi per l'occupazione dei giovani

Ecco cosa cambia per chi vuole assumere un under 36.

I Consulenti del Lavoro della provincia di Imperia fanno il punto sugli Incentivi per l'occupazione dei giovani

I Consulenti del lavoro della provincia di imperia hanno fatto il punto sugli incentivi all’assunzione dei giovani. Infatti, la legge di Bilancio 2021 (n.178/20) modifica, potenziandola, la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 36 che non abbiano avuto (nemmeno con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

“Restano escluse le assunzioni dei dirigenti e dei lavoratori domestici. – ricordano i consulenti – Le assunzioni agevolate saranno quelle effettuate nel 2021 e nel 2022, l’esonero sarà del 100% con un limite di 6.000 euro annui, in luogo di quelli che sono i valori già previsti a regime (50% fino a 3.000 euro). L’esonero sarà elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). È  stato previsto l’elevamento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, richiedendo altresì, che il medesimo non abbia compiuto, come già anticipato, i 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni)”.

“Inoltre, con riferimento alle assunzioni operate nei suddetti anni 2021 e 2022 e rientranti nelle norme transitorie più favorevoli appena viste, in deroga alla corrispondente disposizione a regime, si esclude il diritto allo sgravio qualora il datore di lavoro abbia proceduto ai medesimi licenziamenti – di lavoratori che, in questo caso nella stessa unità produttiva, ma che siano inquadrati nella suddetta qualifica – nei sei mesi precedenti all’assunzione. – sottolineano i consulenti – Tale condizione ostativa è già posta dalla norma vigente a regime, quello che si nota è che in questo caso per il beneficio in oggetto, viene circoscritta ai casi di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica. Viene poi elevato da sei a nove mesi – successivi all’assunzione medesima – il periodo di tempo in cui è incompatibile con il riconoscimento dell’esonero l’effettuazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o di licenziamenti collettivi (di soggetti che, nella stessa unità produttiva, siano inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore assunto)”.

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