Anno: XXVIII - Numero 54    
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Riforma degli ordinamenti professionali: le osservazioni di Confcommercio Professioni al Senato

In occasione dell’esame in corso presso la II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica sul disegno di legge A.S. 1663.

Riforma degli ordinamenti professionali: le osservazioni di Confcommercio Professioni al Senato

Confcommercio Professioni ha presentato una memoria contenente osservazioni e proposte finalizzate a evitare interpretazioni estensive della norma, a tutela degli ambiti di attività delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nella memoria depositata al Senato, Confcommercio Professioni ha richiamato il principio secondo cui la riserva di attività professionali può essere introdotta esclusivamente con una previsione espressa di legge. Le professioni disciplinate dalla Legge n. 4/2013 svolgono attività che non rientrano nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile (a rafforzare questo principio, si pone anche il comma 6 dell’art. 2, della legge n. 4/2013 che vieta l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti), delle professioni sanitarie (e relative attività tipiche o riservate per legge) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Come evidenziato nella memoria presentata, nella riforma in esame sussiste il rischio di minare alla base la libertà di esercizio delle attività finora non regolamentate, qualora non vengano apportati alcuni cambiamenti che potrebbero generare gravi incertezze nella fase di attuazione.

A tal proposito, l’articolo 1 del D.P.R. n. 137/2012 definisce la professione regolamentata come “l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. In tale contesto, la riserva di attività è prevista esclusivamente per legge e si distingue tra attività riservate in via esclusiva e attività libere.

In coerenza con tale impostazione, la riforma in esame, all’articolo 2, comma 1, lettera c), individua tra i principi e criteri direttivi della delega la definizione delle attività professionali riservate o comunque attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione, prevedendo che “ai professionisti iscritti agli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione, come definita dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tuttavia, la criticità segnalata riguarda il punto 4 della medesima lettera c) dell’articolo 2, secondo cui “tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti”. Tale formulazione rischia di ridefinire il concetto di esclusiva professionale, estendendolo impropriamente alla nozione di competenza specifica nelle materie oggetto della professione, ricomprendendo così anche attività che non risultano espressamente riservate dalla legge. La disposizione, inoltre, potrebbe determinare un’incertezza interpretativa nel distinguere tra le attività riservate per legge alle professioni ordinistiche e quelle riconducibili alla competenza specifica del professionista, per le quali non sussiste alcuna riserva.

Confcommercio Professioni ha inoltre richiamato l’attenzione sul  Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un Test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 14 novembre 2020, che attua tale Direttiva in Italia e che prevede la necessità di effettuare “una valutazione di proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o una delle loro modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo”. 

Nell’esercizio della delega, Confcommercio professioni ritiene essenziale che, tra i principi e i criteri direttivi, si tenga debitamente conto dell’istituto del test di proporzionalità.

L’obiettivo è promuovere un sistema delle professioni moderno, inclusivo e competitivo, capace di riconoscere la pluralità delle professioni e di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e libera iniziativa economica.

«La riforma degli ordinamenti professionali rappresenta un passaggio delicato e strategico – ha dichiarato la Presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni – occorre evitare che formulazioni ambigue o interpretazioni estensive, finiscano per limitare gli spazi professionali delle professioni della Legge n. 4/2013. Le professioni non organizzate in ordini o collegi costituiscono una componente essenziale del mercato dei servizi professionali e contribuiscono in modo significativo alla crescita del nostro Paese. Solo attraverso un ascolto attento delle istanze provenienti da questo ampio segmento del lavoro autonomo sarà possibile costruire un sistema delle professioni equo, inclusivo e coerente con i principi di libertà economica e concorrenza».

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