Riforma del sistema di riscossione: le osservazioni del Cno
Le proposte della Categoria presentate ieri in audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati sull’atto di Governo n. 152.
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“Sterilizzare” gli effetti della norma (art. 25-novies D.Lgs. n. 14/2019) se i debiti, pur scaduti, al momento della verifica dei presupposti da parte dell’Ente di riscossione, “siano stati oggetto di dilazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973”. Èuna delle proposte contenute nel documento presentato oggi dal Consiglio nazionale dell’Ordine in audizione, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (atto del Governo n. 152). Osservazioni che si sono concentrate, in particolare, sull’articolo 12 dello schema rubricato “Disposizioni in materia di dilazione”, norma “di rilevante impatto sull’attività dei contribuenti e professionisti”. Per quanto riguarda, invece, i parametri per valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (l’art. 12 dello schema inserisce il nuovo comma 1.2 del D.P.R. n. 602/1973), il Consiglio nazionale dell’Ordine propone di utilizzare, ai fini dell’accesso al versamento rateale, “i valori reddituali, finanziari e patrimoniali, oggi considerati ai fini ISEE, tenendo però solamente conto del debitore, invece dell’intero nucleo familiare”, in quanto “la versione della norma prevista dallo schema di decreto potrebbe creare potenziali violazioni del diritto di parità di accesso dell’imprenditore al versamento rateale del debito”. L’articolo 12 dello schema inserisce, inoltre, il nuovo comma 1.3 all’articolo 19 del D.P.R. citato, rinviando a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2., oltre alla determinazione dei “particolari eventi” e delle “specifiche modalità di valutazione”. La Categoria suggerisce, a tal proposito, “di prevedere direttamente nella norma che la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere effettuata dai soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, del D.Lgs. n. 241/1997 e indicati all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998”.
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