Professionisti con iscrizione d’ufficio in gestione separata Inps
Sulla questione dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Inps, il Governo aveva invitato l’istituto previdenziale ad annullare le iscrizioni d’ufficio alla gestione separata opponendosi all’operazione Poseidone, con cui l’Inps ha provveduto all’iscrizione d’ufficio, retroattiva.
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La norma di riferimento in base alla quale l’Inps procede con l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dei professionisti iscritti agli albi è l’articolo 18, comma 12 del dl 98/2011 che, fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, stabilisce l’obbligo in relazione alle attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati.
In base a tale norma, dal 1° gennaio 1996 chi produce reddito autonomo (articolo 49 del Tuir ante riforma 2004, oggi l’articolo 53) e non è tenuto al versamento presso altra cassa professionale, allora è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata INPS per l’assicurazione di invalidità, vecchiaia e ai superstiti. In pratica, sono gli autonomi, co.co.co e incaricati alle vendite a domicilio. Secondo l’Inps, però, rientrno in questa definizione anche i professionisti che non raggiungono il livello minimo di reddito per la contribuzione all’albo, tirocinanti e praticanti, chi ha altra copertura assicurativa che rende quella della Cassa incompatibile.
In effetti, ci sono state negli ultimi anni diverse prese di posizione del Governo in merito alle attività ispettive dell’Inps (Poseidone e Poseidone 2) finalizzate ad individuare i contribuenti ritenuti inadempienti così da procedere con l’iscrizione d’ufficio alla propria gestione separata. In particolare, si tratta di alcune interrogazioni parlamentari, che però non hanno valore vincolante per l’INPS. In Parlamento c’è anche una proposta di legge di un solo articolovolta a sciogliere il dubbio interpretativo.
La questione è controversa anche a livello giurisprudenziale, con sentenze contrastanti. L’orientamento prevalente che emerge dalle pronunce è però quello favorevole all’iscrizione d’ufficio. Esemplari in questo senso, l’ordinanza 1001 del gennaio 2020 con cui la Suprema Corte ha dato ragione all’Inps, la più recente sentenza n.544 di Cassazione del 14 gennaio 2021, che ancora una volta dà ragione all’INPS, ed infine la sentenza n.104/2022, che una volta per tutte richiama all’obbligo di versamento Inps
anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una versa e propria posizione previdenziale.
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