Le Casse di previdenza e il codice degli appalti
Va di moda, preliminarmente, interrogare l’IA e io l’ho fatto ponendo questa domanda: “Le Casse di previdenza negli investimenti devono applicare il codice degli appalti?”.
In evidenza

Questa la risposta dell’IA:
“Sì, le casse di previdenza private (entità di diritto privato con finalità pubbliche) devono applicare le norme del Codice degli Appalti negli investimenti, poiché sono considerate, anche sotto il profilo gestionale, enti assimilati alle pubbliche amministrazioni e pertanto soggette all’obbligo di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Perché le casse di previdenza sono coinvolte nel Codice degli Appalti?
- Finalità pubbliche:
Le casse sono organismi che gestiscono fondi per il benessere previdenziale e assistenziale dei professionisti, conferendo loro un carattere di interesse pubblico.
- Assimilazione alle pubbliche amministrazioni:
Nonostante la loro natura di enti privati, le casse di previdenza sono assimilabili alle pubbliche amministrazioni per effetto di una serie di norme che ne definiscono la disciplina.
- Gestione dei fondi e investimenti:
Gli investimenti effettuati dalle casse sono considerati contratti che non rientrano nell’affidamento di semplici servizi finanziari, ma necessitano di una procedura di gara.
Come si applica il Codice degli Appalti?
- Procedure di gara:
Le casse sono tenute a svolgere le procedure di evidenza pubblica, ovvero le gare d’appalto, per l’affidamento di lavori, beni e servizi.
- Adepp:
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (Adepp) ha persino creato una piattaforma telematica dedicata per aiutare le casse a espletare tali gare, dimostrando l’integrazione di questi enti nel sistema dei contratti pubblici.
In sintesi, per le casse di previdenza, applicare il Codice degli Appalti significa adottare procedure di affidamento trasparenti e competitive, in linea con gli obblighi previsti per le amministrazioni pubbliche.”
Ed infatti sul sito dell’Adepp alla voce “piattaforma telematica istruzioni e manuali” si riportano: la guida per l’iscrizione ad un elenco operatori, la guida per la presentazione di un’offerta telematica e la guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response.
Del resto l’ANAC da tempo lo va affermando e il Consiglio di Stato, sull’applicabilità del codice degli appalti alle Casse di previdenza, ha reso ben tre pareri.
https://www.mefop.it/cms/doc/29457/parere-cds-8-aprile-2025-n-328.pdf
In una conversazione, la mia Presidente di Cassa Forense mi ha assicurato di applicare il codice degli appalti anche solo per piccole forniture, anche quando sarebbe possibile procedere con affidamenti diretti. Bene, il codice degli appalti anche per la scelta dei gestori.
La cosa sorprendente è che il decreto con le linee guida per gli investimenti delle Casse di previdenza, pronto dopo 14 anni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato sospeso dal Ministero del lavoro proprio per approfondimenti anche sull’applicabilità del codice degli appalti.
Qualcosa non torna ma, come ha detto il nostro Ministro degli esteri, “Il diritto vale fino ad un certo punto”.
E la prima applicazione di questo “nuovo principio” l’abbiamo già vista proprio il 7 ottobre 2025 al Parlamento europeo.
E questo dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7645/2020 hanno ritenuto che: “Viene altresì in evidenza la disposizione (l’allegato IV del codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; e, prima ancora, l’allegato III del codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) che qualifica la Fondazione ENPAM come organismo di diritto pubblico. E sebbene la detta qualificazione sia destinata a rilevare sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica e a garantire la massima concorrenza tra operatori economici (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3692, in fattispecie riguardante Poste Italiane s.p.a.), non v’è dubbio che l’applicazione delle regole in materia di contratti pubblici è altresì funzionale ad una maggiore attenzione alla gestione delle “risorse pubbliche”, consentendo all’ente aggiudicatore di individuare il miglior operatore economico, in una logica anche di trasparenza e di spesa più efficiente. Con riguardo, poi, all’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, il permanere di connotati pubblicistici è avvalorato dall’inserimento dell’ENPAM nell’elenco delle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato, individuate ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3 e successive modificazioni. Sotto questo profilo, è opportuno sottolineare che l’elenco delle amministrazioni pubbliche appartenenti al conto economico consolidato previsto dalla citata L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, è stato istituito – come ha ricordato la Corte costituzionale (sentenza n. 7 del 2017, cit.) – in attuazione di precisi obblighi comunitari sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale ed Europeo, ai sensi del regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, modificato dal regolamento UE 549/2013 relativo al “Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell’Unione Europea” (SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Tale regolamento è servente alla definizione delle politiche dell’Unione Europea ed al monito-raggio delle economie degli Stati membri e dell’Unione economica e monetaria (UEM), i quali “richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell’economia e l’evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione” (considerando n. 1 del regolamento UE n. 549/2013). L’ENPAM è classificato, secondo l’allegato A (Capitolo 2 “Unità e insiemi di unità” – I settori istituzionali – Amministrazioni pubbliche S.13) del regolamento UE n. 549/2013, nel sottosettore S.1314, afferente agli “Enti di previdenza e assistenza sociale” (2.117), il quale “comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro”.
La nuova configurazione dell’ENPAM, trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici. Rileva il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma 3, ai cui sensi “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.
Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperli dall’ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico. L’esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare l’Ente, in quanto implicita nella premessa che nega finanziamenti pubblici diretti o indiretti; ma l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione espressione della solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l’Ente è stato istituito – consente di convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di obbligazioni ex lege cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi.
Considerata isolatamente, ciascuna di siffatte peculiarità potrebbe non essere ritenuta sufficiente a smentire la natura esclusivamente privata di un ente che dal sistema normativo è qualificato come fondazione di diritto privato.
Sennonché, quae singula non prosunt collecta iuvant.
Proprio l’insieme e l’intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali – trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di azione di responsabilità esercitabile nei confronti degli organi e dipendenti dell’ENPAM, ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione – vale a persuadere che la trasformazione operata dal D.Lgs. n. 509 del 1994, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall’ENPAM.
L’Ente svolge una attività pubblica che si colloca nel quadro dell’art. 38 Cost., che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. La privatizzazione dell’Ente rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”
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