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L’accontability e le casse di previdenza

Il decreto-legge 06.07.2011, n. 98, ha introdotto una disciplina che mira a rafforzare i controlli sugli investimenti mobiliari e immobiliari degli enti previdenziali di diritto privato.

L’accontability e le casse di previdenza

L’art. 14, comma 3, di tale decreto-legge ha previsto l’emanazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Covip, alla quale è stato attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei suddetti enti, di un decreto in materia di investimenti delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e del soggetto depositario.

La legge di bilancio per il triennio 2023 – 2025, legge n. 197/2022, ha poi stabilito che le disposizioni del decreto costituiscono linee guida che gli enti previdenziali sono tenuti a recepire nei propri regolamenti, da sottoporre all’approvazione dei Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto è pronto da tempo ma non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questo decreto, secondo le dichiarazioni del Ministro dell’economia e delle finanze del 25.11.2024, in audizione alla Commissione parlamentare di controllo, “tutela gli interessi degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e siffatta tutela rappresenta un aspetto centrale della nuova disciplina, che introdurrà disposizioni sia in materia di incompatibilità, sia di gestione dei conflitti di interesse.

Il rispetto della trasparenza sarà assicurato da specifici obblighi di referto e di pubblicazione, secondo una logica di accontability basata sul controllo diffuso da parte degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni.

Siamo nel 2026 ma il Ministro Giorgetti non ha ancora curato la pubblicazione del decreto investimenti in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo allora che cos’è l’accontabilitiy richiamata dal Ministro Giorgetti.

Il termine “accountability” è spesso usato come sinonimo di trasparenza, apertura o buon governo.

In generale accountability significa rendere conto della propria condotta nei confronti di un altro soggetto. Questo implica essere messi sotto scrutinio, essere disposti a rispondere a domande scomode, e affrontare, concretamente, le conseguenze del giudizio altrui.

Accountability deriva dal termine count cioè conto registro e trova la sua origine proprio nei libri contabili.

La priva volta che venne usato questo termine fu durante il Regno di Guglielmo I il Conquistatore il quale, dopo aver conquistato l’Inghilterra, nel XI secolo, aveva richiesto a tutti i suoi feudatari di compilare una lista dettagliata dei loro possedimenti non solo ai fini fiscali, ma anche come strumento di governance su cui si fondava il suo nuovo sistema centralizzato nazionale per impostare le politiche pubbliche.

L’accountability può essere definita come una relazione tra un attore – nel nostro caso le Casse di previdenza – e un secondo soggetto che è l’iscritto, obbligato ad esserlo, dove:

  1. l’attore ha l’obbligo di spiegare e giustificare la sua condotta;
  2. l’iscritto ha la possibilità di fare domande e dare giudizi, e
  3. l’attore può pagarne le conseguenze, sia in termini positivi che negativi.

Ma l’accountability è anche trasparenza, cioè la possibilità di accedere a informazioni chiare e facilmente interpretabili, una base per costruire non solo un dibattito democratico basato sui fatti, ma anche la possibilità di collaborazione e partecipazione, comprese nuove opportunità di contrasto alla corruzione.

Per Lucia Esposito in “Trasparenza e accountability nella Amministrazioni pubbliche in Diritto amministrativo, n 5 – maggio 2026”.

«Concetto di Accountability

Accezione anglosassone del principio di accountability

Tra i vari princìpi di prevenzione della corruzione previsti dalla Convenzione internazionale anticorruzione sopra citata, oltre quello di trasparency, è presente anche quello di accountability.

Si tratta del principio del “rendere conto”, ovvero dell’obbligo di dare conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, cioè delle risorse che sono state assegnate per il raggiungimento delle finalità che l’amministrazione persegue.

Il termine, di origine anglosassone, si afferma negli anni 80 per rispondere alla necessità dei governi di rendere conto delle azioni pubbliche nei confronti della cittadinanza.

In quegli anni infatti, all’interno della pubblica amministrazione, si diffondono nuove tecniche di gestione manageriali che implicano l’esigenza di misurare e valutare le performance delle amministrazioni pubbliche.

Si assiste quindi all’affermazione di nuovi paradigmi organizzativi della PA, basati sulla responsabilizzazione dei manager sui risultati, sulla direzione per obiettivi e sulla valutazione delle performance e aventi come precondizione imprescindibile la separazione tra politica e amministrazione (New Public Management).

A partire dagli anni 90 si assiste poi al passaggio dal government alla governance, basato principalmente sul coinvolgimento di tutti gli stakeholders socio-politici (Public Governance).

Il nuovo paradigma di Public Governance, che non si sostituisce al NPM, ma si aggiunge ad esso, superandone alcune criticità, è incentrato, oltre che sulla partecipazione ai processi decisionali di attori non istituzionali, anche sulla cooperazione tra diversi livelli di governo, finalizzata comunque alla costruzione di processi decisionali partecipativi ed aperti.

Si tratta di una multilevel governance, poiché si registra un’azione coordinata di governo tra attori di natura diversa ai vari livelli istituzionali. Si pensi, a livello nazionale, ai bilanci partecipativi, ai piani strategici urbani ed ai piani sociali regionali, mentre, a livello sovranazionale, alle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale cofinanziate dai fondi strutturali UE (ad esempio il FSE).»

Questo significa pubblicare sul sito istituzionale tutte le delibere e i provvedimenti di interesse degli iscritti per consentire agli stessi di partecipare alla gestione del patrimonio accumulato, che è la somma dei contributi individuali di ciascuno.

 

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