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Cumulo contributivo e criteri di calcolo

La Cassazione delimita l’autonomia regolamentare delle Casse: nel cumulo gratuito il metodo di calcolo va determinato sull’anzianità contributiva complessiva.

Cumulo contributivo e criteri di calcolo

Ho già trattato il tema nel mio “Il cumulo gratuito dei contributi e Cassa Forense” del 16.12.2016, edito da Diritto e Giustizia al seguente link https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9163542 

Il problema che è emerso negli anni riguarda il sistema di calcolo, considerata la generica affermazione della norma che rinvia alle regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

Le Casse di previdenza hanno ritenuto di disciplinare la materia con propri regolamenti, approvati dai Ministeri vigilanti.

Per esempio, per Cassa Forense, le regole di calcolo introdotte per le quote di pensione in cumulo di sua competenza, sono state ricondotte al sistema contributivo, già vigente per la totalizzazione.

Il sistema di calcolo per Cassa Forense è il seguente:

“Art. 58 Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

  1. La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all’art. 67 o 69, e, per la sola quota modulare, di cui all’art. 70.
  2. Per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva in periodi precedenti il 1° gennaio 2025, la quota retributiva della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ex art. 56, comma 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 66 qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all’art. 61.
  3. Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 72 salvo che l’iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall’art. 61 e dall’art. 68, comma 3.
  4. La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.”

Ma anche altre Casse, tra le quali la Cassa dei Commercialisti e INARCASSA, hanno seguito lo stesso schema considerando, agli effetti del calcolo, solo l’anzianità contributiva versata in Cassa e non l’insieme totale dell’anzianità contributiva maturata dal richiedente nelle varie gestioni.

Il problema di come calcolare la quota di pensione in regime di cumulo gratuito, e cioè se calcolarlo sulla base dell’intera anzianità contributiva maturata o se solo in relazione all’anzianità contributiva maturata presso la singola Cassa, è stato portato all’attenzione della Magistratura ordinaria per approdare, infine, in Corte di Cassazione.

La Corte di Appello di Venezia ha affermato che la determinazione del trattamento pro quota, a carico della Cassa dei Commercialisti, poteva e doveva essere effettuato secondo le regole di calcolo già previste dall’ordinamento della Cassa, all’art. 26, tenendo conto dell’intera anzianità contributiva complessivamente maturata presso tutte le gestioni coinvolte, secondo quanto disposto dal comma 246.

La Corte di Appello di Venezia ha inoltre ravvisato nell’art. 37 bis del Regolamento della Cassa dei Commercialisti, l’introduzione di una disposizione illegittima, ai fini dell’individuazione del metodo di calcolo, volta a valorizzare la sola anzianità contributiva maturata presso la Cassa per cui nei casi di anzianità inferiore a quella minima prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’Ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stata calcolata interamente con il sistema contributivo, come tale, in contrasto con i commi 245 e 246 dell’art. 1 della Legge 228/2012.

La Cassa dei Commercialisti, avverso la doppia conforme a lei sfavorevole, ha proposto ricorso per Cassazione la quale si è pronunciata con la sentenza 19.10.2025, n. 27844 che ha rigettato il ricorso della Cassa dei Commercialisti fissando alcuni principi che ora non potranno essere disapplicati dalle varie Casse di previdenza:

“37. Come già rilevato da questa Corte, con sentenza n. 26249 del 2023, la norma ha inteso introdurre un nuovo sistema di cumulo, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, e tale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro è – non a caso – contenuta nella legge di stabilità, strumento tipicamente rivolto ad introdurre aggiustamenti finanziari al fine di ridisegnare annualmente i confini delle scelte politiche, pur entro i vincoli e le compatibilità di bilancio.

  1. La portata, come la funzione, della disciplina del cumulo contributivo è all’evidenza finalizzata ad evitare il profilo discriminatorio intimamente connesso al diverso trattamento pensionistico riservato agli iscritti alle Casse, unicamente per il fatto di essere stati o meno protagonisti di una variegata vita lavorativa connotata da mobilità, in base alle previgenti disposizioni disciplinanti la totalizzazione e la ricongiunzione.
  2. La disciplina del cumulo contributivo nella cornice normativa di cui alla legge n. 228 cit. è volta a superare la condizione pensionistica sfavorevole intrinsecamente correlata alla mobilità lavorativa, con variegate esperienze lavorative, e a contrastare le penalizzazioni (della maturazione dell’anzianità contributiva complessiva, per quote riferibili a plurime gestioni), insite nei precedenti sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione.
  3. Rimane centrale, pertanto, la valorizzazione della varietà delle esperienze lavorative nel sistema di accesso al trattamento pensionistico attraverso il cumulo gratuito, per essere la ratio legis volta a non pregiudicare chi ha versato contributi in diverse gestioni rispetto a chi li abbia versati in un’unica gestione.
  4. Da tanto segue che la preliminare operazione inerente all’individuazione del sistema di calcolo applicabile – ossia del metodo base di computo del trattamento pensionistico, se in funzione esclusivamente dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa (metodo contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995) o invece sulla base delle ultime retribuzioni percepite (metodo retributivo previgente, ancora operante sotto forma di pro rata per quanti già in possesso di una certa anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema) – dev’essere compiuta alla stregua del dettato dell’art. 1, comma 246, L. n. 228 cit.
  5. Alla diversa opzione interpretativa in ordine alla non immediata applicazione della fonte normativa primaria, vale replicare che il legislatore non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali, imponendo l’applicazione dei sistemi di calcolo già previsti in ciascun ordinamento: il precetto, nel comma 246, di tenere in considerazione l’anzianità complessiva, reca, nel suo enunciato, il rinvio all’applicazione del sistema di calcolo previsto, nell’ambito della singola gestione previdenziale, per coloro che hanno tale anzianità complessiva.
  6. Peraltro, il citato comma 246 è stato introdotto nel 2012 e, prima ancora di essere esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, era vigente per tutte le diverse gestioni previdenziali dell’INPS e, sin dal 2012, per l’appunto, l’istituto vi ha dato piena ed immediata applicazione senza alcuna necessità di norme regolatorie che disciplinassero il sistema di calcolo della pensione.
  7. In altri termini, le diverse gestioni previdenziali interessate al cumulo sin dal 2012 (esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, come dianzi detto) non hanno avuto necessità d’introdurre nuove disposizioni, applicando specifici sistemi di calcolo per essi previsti, tra loro differenziati in considerazione dell’anzianità contributiva complessiva maturata dall’interessato.
  8. Tanto, dunque, vale anche allorché il legislatore, per esigenze di sicurezza e protezione sociale, si è limitato ad estendere l’istituto della pensione in regime di cumulo gratuito anche agli enti previdenziali privatizzati, obbligati, pertanto, a conformarsi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 228 e successive modifiche.
  9. Con l’istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva – egualmente contribuendo al sistema di sicurezza sociale – potessero godere, nell’ambito delle gestioni previdenziali d’iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d’iscrizione.
  10. Attraverso il cumulo gratuito la Cassa non dovrà liquidare prestazioni, in relazione a periodi in cui non vi è stata copertura contributiva, ma solamente quote di pensione corrispondenti a periodi in cui il lavoratore è stato iscritto nei suoi ruoli e, quindi, ha provveduto al versamento.
  11. Il sistema di calcolo da applicare sarà pro quota retributivo (ovvero retributivo con riferimento alle annualità maturate sino al 2004 e contributivo con riferimento al periodo successivo) solo se l’anzianità contributiva maturata complessivamente dall’interessato sarà pari o superiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ente; sarà contributivo se l’anzianità contributiva maturata complessivamente dall’interessato sarà inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ente.
  12. Il sistema di calcolo applicato a ciascuna annualità sarà quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata e, in definitiva, alla stregua dell’interpretazione fin qui illustrata, il sistema di calcolo retributivo non si estenderà comunque oltre il 2004, ma sarà al più utilizzato per valorizzare le annualità antecedenti, le quali sono maturate in un periodo in cui era appunto vigente proprio il sistema di calcolo retributivo.
  13. Il sistema di calcolo contributivo si applica con riferimento a tutte le annualità decorrenti dal 2004, non potendo la Cassa applicare il sistema di calcolo contributivo ad annualità pregresse maturate in periodi in cui il sistema di calcolo contributivo non era stato introdotto, ancor più considerato che né la riforma del 1995 né quella del 2012 hanno inteso introdurre il sistema di calcolo contributivo in via retroattiva.”

Ne consegue che tutti i regolamenti adottati dalle varie Casse sul punto del sistema di calcolo della quota di pensione a loro carico, appaiono illegittimi, ancorché approvati dai Ministeri vigilanti, e dovranno essere allineati ai principi di cui sopra.

In buona sostanza il cumulo gratuito diventerà molto oneroso per le Casse di previdenza e a questi oneri il Legislatore non ha pensato e quindi le Casse dovranno insistere presso il Governo per trovare una copertura di carattere economico.

Sul punto ho interrogato la IA di Google che cosi risponde:

“Nel cumulo gratuito dei contributi, non ci sono costi diretti per il lavoratore, ma i costi vengono sostenuti dalle singole gestioni previdenziali (INPS, casse professionali, ecc.) che versano all’INPS la propria quota di competenza per liquidare l’unica pensione, calcolata in base alle regole specifiche di ogni gestione. L’INPS agisce da ente pagatore, coordinando l’erogazione del trattamento complessivo.

Come funziona:

  1. Gratuità: Non devi pagare nulla per sommare i contributi versati in gestioni diverse (es. INPS, casse private).
  2. Calcolo Pro-Rata: Ogni ente calcola la propria porzione di pensione secondo le proprie regole (contributive o retributive).
  3. Unico Pagatore (INPS): L’INPS riceve le quote dalle altre gestioni e paga un’unica pensione al lavoratore.
  4. Nessun Trasferimento: A differenza della ricongiunzione, i contributi non si spostano tra le gestioni.

Chi paga i costi (indirettamente):

  • Le Gestioni Previdenziali: Ogni ente (come INPS, Inarcassa, Cassa Forense, ecc.) si fa carico della propria quota di onere finanziario per l’erogazione della pensione.

In sintesi: Il lavoratore beneficia di un servizio gratuito, ma il sistema pensionistico nel suo complesso (attraverso i vari enti) si fa carico dei costi di gestione e liquidazione.”

Il problema è che le Casse con i propri regolamenti, assentiti dai Ministeri Vigilanti, hanno operato in modo da non avere costi aggiuntivi ma ora la Suprema Corte ha cambiato il sistema di calcolo che dovrà tenere conto dell’intera anzianità contributiva e quindi i costi si manifesteranno.

Agli indubbi vantaggi nel considerare, per il calcolo della quota, l’intera anzianità contributiva maturata, si accompagna lo svantaggio di non poter neutralizzare i periodi in eccesso, sfavorevoli.

Infatti la recente sentenza n. 110/2025 della Corte Costituzionale ha affrontato, per la prima volta, il rapporto tra cumulo gratuito e neutralizzazione. La Corte ha stabilito che la neutralizzazione dei periodi contributivi sfavorevoli, ossia di non considerare ai fini del calcolo – periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo, non è compatibile con il cumulo, a causa di un preciso vincolo normativo: l’art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012 prevede che, nel cumulo, debbano essere considerati “tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati” presso le gestioni coinvolte.

Questa disposizione rappresenta, secondo la Corte:

  • un ostacolo autonomo all’applicazione della neutralizzazione;
  • una scelta legislativa chiara e vincolante, che impedisce la selezione dei periodi da includere nel cumulo;
  • un limite che il giudice non può superare in assenza di un intervento del legislatore.

La conseguenza è netta: chi opta per il cumulo gratuito non può escludere i periodi contributivi peggiorativi, anche se causano una diminuzione dell’importo pensionistico.

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