Covip chiede dati alle casse ma ignora il nodo appalti
Nella comunicazione 2026 su investimenti e controlli, nessun riferimento esplicito agli appalti pubblici, nonostante i pareri del Consiglio di Stato e Cassazione Enpam.
In evidenza
La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari.
Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.
Nel 2011 sono stati attribuiti alla Covip anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come “Casse di previdenza” – (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).
Il Decreto lgs. 114/2022 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
Il 15 gennaio 2026 la Covip, che controlla gli investimenti delle Casse di Previdenza, ha inviato loro questa richiesta:
Agli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 Roma, 15/01/2026 Prot. n. 0000231/26
Trasmissione via pec
Oggetto: Decreto ministeriale 5 giugno 2012. Richiesta di informazioni e documenti per l’anno 2025.
“Il decreto in oggetto disciplina le modalità con cui la Covip riferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le risultanze dell’attività di controllo esercitata sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 (di seguito, Enti).
In particolare, l’art. 2, comma 1, prevede che la Covip trasmetta annualmente – entro il 31 ottobre – ai citati Ministeri una relazione con riguardo a ciascuno degli Enti, stabilendo al contempo gli specifici profili da trattare. Sulla base delle previsioni contenute nella citata disposizione normativa, la suddetta attività di referto richiede, in sintesi, la disponibilità – per ciascun Ente – di:
1) informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
2) dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività. La COVIP prevede pertanto la rilevazione:
˗ delle informazioni di cui al precedente punto 1), attraverso:
- la predisposizione di una relazione concernente i diversi profili contemplati dal decreto 5 giugno 2012 (sulla base delle apposite istruzioni predisposte, disponibili sul sito internet della COVIP e allegate alla presente per pronta evidenza);
- la trasmissione dei pertinenti documenti reputati di particolare interesse (ad esempio, atti interni concernenti tali profili, analisi di asset-liability management, report predisposti dai diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo della gestione finanziaria);
˗ dei dati di cui al precedente punto 2), attraverso quanto richiesto dal “MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI ENTI COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 2 PREVIDENZIALI EX D.LGS. 509/1994 E D.LGS. 103/1996” di cui alla Circolare COVIP n. 172/21 del 15 gennaio 2021 (disponibile sul sito internet della Covip).
Ciò posto, si chiede di trasmettere, entro il termine previsto dal citato Manuale per l’invio dei dati aggregati e disaggregati (2 marzo corrente anno), la suddetta relazione contenente le informazioni inerenti ai diversi profili evidenziati nell’ambito delle istruzioni predisposte (nonché la documentazione da quest’ultime richiamata), fatta eccezione per quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto 5 giugno 2012 concernenti il risultato della gestione finanziaria per l’anno di riferimento.
Tali ultime informazioni (recanti anche l’evidenza dei fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato della gestione finanziaria, nonché delle iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente), essendo strettamente connesse alla chiusura del bilancio, andranno fornite entro il termine previsto dal suddetto Manuale per l’invio delle tavole I.6, I.7, I.8, I.9 e I.10 (1° giugno corrente anno). In tale occasione andranno altresì trasmessi i diversi elaborati richiesti (in particolare, analisi di asset-liability management e reportistica impiegata ai fini del controllo della gestione finanziaria) nella loro ultima versione relativa all’anno di riferimento (ossia il 2025), laddove questi non siano ancora disponibili al momento dell’invio della relazione in questione. La relazione deve inoltre contenere dettagliate informazioni sulle iniziative già adottate, in corso di realizzazione ovvero programmate relativamente ai profili oggetto di rilievo nell’ambito delle OSSERVAZIONI riportate nella “Scheda di sintesi” contenuta nel referto COVIP sul 2024 (trasmesso a codesti Enti dal Ministero del lavoro con lettere del 22 dicembre 2025); ciò al fine di poter fornire ai sopra citati Ministeri un compiuto aggiornamento al riguardo.
Si raccomanda di rispettare le scadenze sopra riportate e di fornire le informazioni e i documenti richiesti attenendosi alle indicazioni fornite.
Quanto richiesto dovrà essere trasmesso all’indirizzo PEC protocollo@pec.covip.it, indicando nell’oggetto “Informazioni per referto anno 2025”.
Per ogni chiarimento di natura operativa potranno essere contattati gli Uffici della scrivente (dott.ssa Bravi – 0669506240, dott. Carignani – 0669506269 e dott.ssa Di Nardo – 0669506260).
La presente comunicazione e il relativo riscontro da fornire alla Covip dovranno essere posti all’attenzione degli organi di amministrazione e di controllo; di ciò occorre dare conto in sede di trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.
È utile da ultimo ricordare che la trasmissione dei dati richiamati al precedente punto 2) relativamente al 2025 dovrà avvenire secondo le modalità e la tempistica previste dal sopra citato Manuale.
Il Presidente: Pepe” (Fonte: sito Covip).
Tra le richieste non vedo, esplicitamente, quella inerente l’applicazione del codice degli appalti negli investimenti, cosi come richiesto da ben tre pareri del Consiglio di Stato e rimarcato dall’ordinanza n. 7645 del 1° aprile 2020 della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, in vertenza ENPAM.
Potrebbe ritenersi implicito nella richiesta di informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse e il sistema di controllo della gestione finanziaria.
I risultati poi con la relazione finale Covip dovrebbero essere pubblicati sul sito istituzionale Covip a disposizione di tutti gli iscritti alle Casse, obbligati per legge ad esserlo e direttamente interessati agli investimenti dei propri contributi previdenziali.
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