Cassa Forense: seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio
Sino al 31 ottobre è aperta la “finestra temporale” per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio.
In evidenza

Per la compensazione dei crediti per il gratuito patrocinio, è necessario usare la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF.
La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – fortemente richiesta da Cassa Forense – consente di compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali.
È indispensabile preliminarmente registrarsi sulla piattaforma del MEF per poter esercitare la compensazione.
Una volta registrati si può procedere ad inserire le fatture relative ai crediti da gratuito patrocinio nella piattaforma MEF.
L’inserimento delle fatture può essere eseguito solo nelle seguenti finestre temporali: dal 1° settembre al 31 ottobre e dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
Si consiglia di evitare l’inserimento di fatture a ridosso delle scadenze
Il credito una volta accreditato può essere utilizzato in più soluzioni nel corso dell’anno.
Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.
I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione del modello stesso.
Per facilitare tale compilazione si riportano i codici da utilizzare:
codice Ente (Cassa Forense): 0013
codici tributo attivi
E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
Cassa Forense News
Altre Notizie della sezione

Ricalcolo della pensione degli avvocati su contributi effettivi
03 Settembre 2025In materia di previdenza forense, i redditi da utilizzare per il calcolo della pensione di vecchiaia, maturata dal 1° gennaio 1982, devono essere rivalutati a partire dal 1980, applicando l’indice Istat di quell’anno.

Accordo Cndcec-Inarcassa: attivi i servizi in favore degli iscritti
02 Settembre 2025La Cassa offre ai commercialisti un canale di contatto diretto e riservato per agevolarli nelle attività in favore dei propri clienti ingegneri e architetti.

Pensioni pubbliche, scure sull’anticipo
01 Settembre 2025Penalità per chi lascia prima dei 67 anni.