Anno: XXVIII - Numero 58    
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Cassa Forense: nodo critico del fondo contenzioso

Accantonamenti, rischio soccombenza e riliquidazioni pensioni: trasparenza e stime attendibili decisive per la veridicità del bilancio.

Cassa Forense: nodo critico del fondo contenzioso

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Mercoledì 18 marzo u.s. ci siamo soffermati sul fondo rischi contenzioso e credo valga la pena di approfondirlo con un esempio attuale.

Il fondo rischi contenzioso è uno snodo cruciale di veridicità del bilancio di Cassa forense.

Il fondo rischi contenzioso è un accantonamento destinato a coprire passività potenziali derivanti da cause civili, amministrative, tributarie o di lavoro in cui Cassa forense è parte, quando esiste una probabilità, non remota, di soccombenza e un onere stimabile in termini attendibili.

Secondo una prassi contabile e nella giurisprudenza della Corte dei conti il rischio è certo (indice 100%) quando nella controversia risulta ormai certa l’esistenza dell’obbligazione a carico dell’ente, pur in assenza di tutti gli adempimenti formali di definizione (ad esempio sentenza definitiva).

Il rischio è invece probabile (tipicamente oltre il 50%) quando la soccombenza è più probabile del contrario.

Il rischio è invece possibile (circa 10-49%) quando la soccombenza non è prevalente ma non è remota.

I principi contabili OIC – Organismo Italiano Contabilità – evidenziano che l’estensore del bilancio deva stimare se la circostanza che l’ente verrà condannato sia: Probabile Possibile Remota utilizzando la più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze attraverso pareri di legali ed esperti, dei dati relativi all’esperienza dell’impresa e della giurisprudenza in casi similari, alle decisioni che l’ente sta valutando da adottare.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi (un 51% che si verifichi contro un 49% che non si verifichi).

Un evento è possibile quando dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta quindi di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi).

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali Nella prassi, tale ipotesi ricorre quando la probabilità che l’evento si verifichi è stimata nella misura inferiore al 10%.

Se l’onere o la perdita risultano di ammontare determinato o determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi è: obbligo dell’iscrizione del fondo con relativo stanziamento. L’accantonamento a fondo deve essere effettuato nell’esercizio in cui si verifica l’evento che dà luogo al sorgere del rischio od onere che avrà manifestazione futura Qualora il rischio o l’onere dovessero concretamente verificarsi, il fondo potrà essere “utilizzato”, rilevandone quanto necessario a coprire la perdita.

Ora, come ho già scritto nel mio articolo precedente Cassa forense: la riliquidazione della pensione di vecchiaia (https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/cassa-forense-la-riliquidazione-della-pensione-di-vecchiaia/), Cassa forense è ormai soccombente sul fatto che l’avvocato ha diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, pari al 21,1%, anziché dal 1981, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa fra il 1980 e il 1981, pari al 18,7%, come applicato da Cassa forense.

Tutte le domande, dopo la Cassazione, sono ora al vaglio del Giudice del rinvio.

Io non ho avuto bisogno del giudizio di rinvio, perché ho accettato la domanda riconvenzionale di Cassa Forense e ho versato la rivalutazione dei contributi che Cassa Forense ha detratto dall’importo degli arretrati maturati.

I vari giudizi di rinvio, alle Corti di appello di competenza, pendono, tra il resto, per accertare se il mancato versamento della rivalutazione al 21,1%, rispetto al 18,7%, sui contributi, sia dovuto ad un errore non imputabile all’avvocato, in base all’art. 1218 c.c.

Questo il principio di diritto declinato dalla Corte di Cassazione: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”.

La Corte di Cassazione con ordinanza 08.01.2026, n. 434 in ordine all’ambito del giudizio di rinvio, scrive: “rinvia alla medesima corte territoriale che, in diversa composizione si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati con riferimento a ciascuna delle questioni giuridiche che ne formano l’oggetto: la sussistenza della obbligazione contributiva derivata; la necessità di accertare l’imputabilità del suo inadempimento; le conseguenze dell’inadempimento imputabile”.

In rapida sintesi nel giudizio di rinvio Cassa Forense sostiene che vi sia una differenza contributiva ormai prescritta, non più versabile, e che ciò impedisca di mantenere la riliquidazione pensionistica favorevole agli iscritti. Gli appellati, invece, contestano sia la riproposizione della eccezione di prescrizione della riliquidazione, sia la decorrenza della prescrizione contributiva, insistendo sulla non imputabilità della carenza contributiva, sulla possibilità di considerare i contributi già versati (almeno il 3% versato sulla fascia di reddito che rientra nella fascia a alla luce della rivalutazione dei tetti) e su diversi quesiti CTU alternativi per la ricostruzione del rapporto previdenziale.

Ad oggi non mi risulta che vi siamo sentenze da parte del giudice del rinvio, ma solo delle CTU sui calcoli richiesti dalla Cassazione.

In ordine alla “dimostrazione” da parte dei resistenti “di avere fatto tutto il possibile per adempiere” l’obbligazione contributiva, la difesa di Cassa Forense evidenzia come nella fattispecie in esame i ricorrenti/resistenti non solo non hanno “fatto il possibile” per sanare l’omissione contributiva, ma hanno contestato la debenza della stessa obbligazione contributiva, come risulta dalla realtà processuale dei tre gradi di giudizio. Di fronte a questa situazione io mi sono permesso di consigliare a Cassa Forense di ricercare una transazione, al fine di evitare la sentenza del rinvio ed un ulteriore ricorso in Cassazione che, se positivo per i ricorrenti, aprirebbe il contenzioso con tutti gli interessati alla rivalutazione dei redditi del 1980.

Non entro nel merito delle varie questioni, non conoscendo gli atti di causa, ma sulla eccezione di prescrizione della domanda di riliquidazione. mi limito a ricordare che:

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5389, depositata il 1° marzo 2025

“Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 1.6.2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di C.C. volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previa neutralizzazione dell’ultima contribuzione meno favorevole, ritenendola preclusa per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970;

che avverso tale pronuncia C.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.).

Considerato in diritto

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970, per come autenticamente interpretato dall’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), e degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza di cui all’art. 47 cit. avesse effetto estintivo del diritto alla riliquidazione fatto valere in giudizio e non soltanto dei ratei del trattamento pensionistico oggetto di riliquidazione maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28147 del 2020 e 11909 del 2021, citate dalla sentenza impugnata; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, 15450 e 31086 del 2024);

che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.”

“Le Sezioni regionali di controllo hanno più volte censurato:

  • la quantificazione meramente prudenziale o “a forfait” del fondo, non sorretta da basi di calcolo verificabili;
  • controlli a campione sul contenzioso, anziché una ricognizione generale;
  • l’assenza di collegamento tra banca dati del contenzioso, pareri dei legali e valore del fondo iscritto in bilancio.

È stato ribadito che il metodo delineato dal principio contabile, pur complesso, è l’unico che consente una quantificazione verosimile degli effetti del contenzioso e permette a revisori e Corte dei conti di verificare la congruità dell’accantonamento; per questo la documentazione interna (tabelle di calcolo, schede lite, attestazioni dei dirigenti) assume il valore di vera e propria attestazione con valore di certezza circa la consistenza del fondo.” (Il Fondo rischi contenzioso di Marco Sigaudo, 10 marzo 2026).

Ora, esaminando il bilancio consuntivo di Cassa forense del 2024, ultimo cognito, abbiamo questo dato, rinvenibile nella nota integrativa:

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Sono iscritti in bilancio in base alla migliore stima, tenuto conto degli elementi conoscitivi a disposizione, delle passività e degli oneri specifici di esistenza certa e probabile, per i quali tuttavia non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione e tengono conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell’esercizio. In relazione al Fondo rischi ed oneri si ritiene opportuno precisare che è stato fatto un adeguamento prudenziale per gestire principalmente l’evoluzione del contenzioso intrapreso da titolari di pensione erogata dall’Ente, sull’asserito presupposto di una erronea interpretazione, in sede di prima applicazione, degli artt. 15, 16 e 27 della legge 576/1980. Si rappresenta, sull’argomento, che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27609 pubblicata il 24.10.2024, nell’esaminare un ricorso pendente promosso dalla Cassa avverso sentenza sfavorevole resa dalla Corte di Appello di Milano, ha, in primo luogo, confermato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione sulla base della svalutazione intervenuta nel periodo 1979/1980 ma tuttavia ha ritenuto che la rivalutazione dei redditi percepiti dal 1982 operava non solo per il conteggio della pensione ma anche per il tetto reddituale sul quale calcolare il contributo soggettivo; pertanto, non avendo la Cassa operato tale maggiorazione contributiva, risulta pacifico che per tutti gli anni dal 1980 in poi si ebbe una contribuzione solo parziale. Avendo la Corte d’Appello riliquidato la pensione come se non vi fosse stata omissione contributiva, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per violazione del principio secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l’anzianità, incide comunque sul calcolo dell’ammontare della pensione che va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata; il principio dell’automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione vale, infatti, per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In sede di consuntivo 2023 in forma estremamente prudenziale, data la possibilità attuale di un contenzioso “probabile”, è stato dato seguito ad un accantonamento significativo che si conferma nell’importo anche nel 2024.”

La Corte dei Conti nella determinazione 12.2.2026 n. 31, che ha esaminato l’esercizio 2023 ma ha guardato anche agli accadimenti successivi, alla pag. 70 scrive che il fondo rischi soccombenze è stato incrementato di circa 150 milioni per il ricalcolo pensionistico.

Per capire se detto stanziamento sia sufficiente o esagerato, bisognerebbe avere il numero dei potenziali beneficiari e i relativi esborsi per lo aumento pensionistico, arretrati e interessi.

Questi dati li ha solo Cassa Forense e non sono noti: meriterebbero la pubblicazione.

Il Collegio sindacale di Cassa forense, alla pag. 351 del bilancio di esercizio 2024, scrive questo:

Anche gli accantonamenti per rischi, che già nel 2023 erano stati incrementati di oltre il 49%, sono cresciuti (€ 18.313.446,52, pari a +14,0%), in ossequio alle linee prudenziali condivise dalla Direzione Generale, dal CDA e dal Collegio Sindacale.

In particolare, la Cassa segue con la doverosa diligenza l’evoluzione del contenzioso riguardante la rivalutazione delle pensioni sulla base della svalutazione intervenuta nel periodo 1979/1980.

Nel corso dell’anno, la Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27609/2024, pur ribadendo la decorrenza della rivalutazione dal 1980, ha statuito che l’ammontare della pensione va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versta, per l’effetto rinviando la causa alla Corte di Appello di Milano.”

Poiché a fronte del “diritto vivente”, ormai consolidato da numerosissime pronunce conformi della Suprema Corte di Cassazione, la riliquidazione della pensione potrebbe essere chiesta da tutti i pensionati interessati all’anno 1980, Cassa forense dovrebbe comunicare l’ammontare di tali esborsi probabili e la corrispondente iscrizione nel Fondo rischio contenzioso.

“La quantificazione del Fondo esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso pendente (escludendosi, quindi, un controllo a campione), da effettuarsi con cadenza periodica e costante. Ciò è essenziale per garantire la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. A tal fine è necessario disporre di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie in essere. Va esclusa ogni quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza. Al contrario, la corretta stima della probabilità di soccombenza risulta imprescindibile ai fini della determinazione dell’ammontare del Fondo, che deve essere, dunque, quantificato, in ragione di tali probabilità, in proporzione al valore della causa.” (Corte Conti, Sez. Basilicata del 13 marzo 2025, n. 39)

“Come è noto, il principio contabile punto 5.2, lett. h), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede testualmente che: “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata […] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente […]». La finalità sottesa al fondo in parola, come noto, è quella di consentire all’Ente di precostituire risorse sufficienti a fronteggiare e neutralizzare gli effetti pregiudizievoli discendenti da un’eventuale soccombenza giudiziale, con l’obbligo per l’Ente di effettuare annualmente la ricognizione dei contenziosi pendenti e del relativo valore, quantificando, con l’ausilio dei difensori incaricati, il relativo rischio di soccombenza. In merito alla ponderazione del rischio di soccombenza, la giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 46/2025/PRSP, depositata il 27 marzo 2025; in precedenza, cfr. sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 125/2019/PRSP; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 80/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 40/2020; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 69/2020), ormai da tempo, ha suddiviso le passività potenziali legate ai contenziosi pendenti in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, sulla scorta dei seguenti criteri:

  1. passività “probabile”, propria di contenziosi con indice di rischio di soccombenza superiore al 50%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale (è il caso dei giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza);
  2. passività “possibile”, per contenziosi con un indice di rischio di soccombenza che oscilla tra il 10% e il 50%, che impone un accantonamento pari alla percentuale di rischio (il grado di avveramento dell’evento, in tal caso, è inferiore al probabile);
  3. passività da “evento remoto”, propria di contenziosi con probabilità di soccombenza inferiore al 10%, per i quali non si procede ad alcun accantonamento, in quanto l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi.” (Scritto da Interdata Cuzzola, 08/04/2025).

“La determinazione del fondo rischi esige quindi un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (così come, del resto, delle partite creditorie e debitorie tra Ente e società partecipata addirittura, come detto, con una più rigorosa asseverazione: art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011). È dunque da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite: come si è visto è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. D’altro canto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.” (Sez. Contr. Sicilia, del. n. 6/2019/SS.RR/PARI).” Corte Conti. Sez. controllo per Emilia Romagna 111/2024/VSG.

Come è noto, il punto 5.2, lettera h) dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure vi sia una sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell’accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l’eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito la Sezione Autonomie, con la delib. n. 14/2017/INPR, ha affermato che: “Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (sul punto vedasi anche Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 9/2016/INPR).

 

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