Cassa Forense, la previdenza delle Sta rischia di deragliare sulla legge delega
La norma è stata stralciata dal Parlamento: inserirla nei decreti attuativi potrebbe configurare un eccesso di delega.
In evidenza
Sul sito istituzionale di Cassa Forense il 31 agosto 2026 la Presidente così scrive:
“La disciplina previdenziale delle Sta tra le questioni da definire nella fase attuativa della riforma
La riforma dell’ordinamento forense si prepara ad entrare nella sua fase più delicata. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 137 del 28 luglio 2026, e la sua entrata in vigore lo scorso 16 agosto, il quadro della delega è ormai definito: nei prossimi sei mesi il Governo dovrà tradurre i principi fissati dal Parlamento nei decreti legislativi attuativi. Con la ripresa dell’attività politica e istituzionale dopo la pausa estiva, la riforma tornerà quindi al centro dell’agenda del Ministero della Giustizia e dell’Avvocatura.
Tra i dossier destinati ad essere affrontati c’è anche quello delle forme di esercizio aggregato della professione, con un capitolo particolarmente delicato per Cassa Forense: quello previdenziale.
Il punto riguarda in particolare le Società tra avvocati (Sta): nella versione della delega, come è stato evidenziato sulla stampa (si veda articolo di Italia Oggi dello scorso 24 luglio) era prevista una disposizione – non riprodotta nel testo approvato dal Senato – che stabiliva, per le società tra avvocati, l’applicazione della maggiorazione relativa al contributo integrativo «su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’Iva», da riversare a Cassa Forense.
Una previsione che, secondo quanto assicurato alla Presidente di Cassa Forense Maria Annunziata, dovrebbe trovare spazio nella fase attuativa della riforma. È su questi presupposti che la Presidente dell’Ente guarda con fiducia al prosieguo dell’iter, confidando che in quella sede possa essere definito anche il necessario raccordo tra le nuove forme di aggregazione professionale e gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa.
Il tema si inserisce del resto in un processo di trasformazione già in corso. Il rapporto Censis realizzato con Cassa Forense ha evidenziato che l’esercizio della professione in forma aggregata possa rappresentare una delle possibili risposte alle difficoltà strutturali dell’avvocatura, in termini di competitività, condivisione di risorse e competenze e capacità di affrontare le nuove sfide del mercato. E i numeri confermano la crescita del fenomeno: le Sta sono passate dalle 310 del 2022 alle 542 del 2025. Favorire aggregazioni e strutture professionali più organizzate significa quindi accompagnare il cambiamento con regole contributive coerenti con le nuove modalità di esercizio della professione, così da mantenere un adeguato raccordo con il sistema previdenziale forense.
Pur considerando estremamente pregevole l’idea di incentivare le aggregazioni professionali, tuttavia non va tralasciato il dato secondo il quale il 66,2% degli avvocati esercita la professione in studi monopersonali.
Che ben vengano, quindi, le disposizioni che consentono l’esercizio della professione in forma societaria, purché le stesse applichino la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.
Il tema sarà quindi uno dei passaggi da seguire con attenzione posto che l’assenza di una specifica previsione normativa comporterebbe consequenzialmente minori entrate contributive per Cassa Forense, presumibilmente molto rilevanti, con grave pregiudizio per la sostenibilità dell’ente, nonché minori entrate per la finanza pubblica, tenuto che la Cassa, presso la quale i contributi devono confluire, è compresa nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.”
Due parole sul rapporto tra legge delegata e decreti attuativi:
“Spiegazione dell’art. 76 Costituzione
Il Governo, in via eccezionale, nei casi, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, può esercitare la funzione legislativa, che istituzionalmente spetta al Parlamento.
La disposizione disciplina la figura della delega al Governo della funzione legislativa che si sviluppa sulle figure della legge delega (con cui, appunto, si conferisce il potere al Governo nel suo complesso) e del decreto legislativo (l’atto governativo che costituisce esercizio dell’attribuzione). L’esecutivo che la esercita può avvalersi dell’apporto di soggetti o commissioni dotati di specifiche competenze tecniche, in caso di materia complessa, ma non può, a sua volta, delegare l’intera funzione.
Il secondo comma specifica i limiti cui è sottoposta l’attività delegata. In particolare, la delega:
– può essere conferita solo con legge;
– deve rivolgersi all’intero Governo e non a singoli organi;
– deve definire l’oggetto della delega;
– deve essere esercitata entro un termine prefissato;
– deve fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi;
– non può riguardare atti che costituiscono approvazione, conversione di provvedimenti dello stesso Governo (ad es. conversione di un decreto-legge);
– deve essere discussa ed approvata in Assemblea;
– non deve riguardare materie disciplinate da legge costituzionale.
I decreti legislativi del Governo sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto dal Presidente della Repubblica.” (Fonte: http://www.brocardi.it).
“Il corretto esercizio della delega: criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte Il carattere vincolato della legislazione delegata, conseguente alla predeterminazione parlamentare dei principi e criteri direttivi, non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato nell’esercizio del potere che gli è stato affidato (sentenze nn. 426/2008, 56/1971 e 17 69/1961). Invero, l’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Essendo la norma delegante e quella delegata avvinte da un naturale rapporto di riempimento, le funzioni del delegato non possono essere limitate a una mera scansione linguistica delle previsioni dettate dal delegante (sentenze nn. 10/2018, 278/2016, 194/2015, 146/2015, 98/2015, 229/2014, 47/2014, 219/2013, 426/2008, 98/2008, 341/2007, 426/2006, 174/2005, 199/2003 e 4/1992; ordinanze nn. 157/2013, 73/2012 e 213/2005). Il legislatore delegato è libero di individuare e tracciare i necessari contenuti attuativi, secondo l’ordinaria sfera della discrezionalità legislativa (sentenza n. 44/1993), e, pur nell’ambito invalicabile dei confini dati dalle possibilità applicative desumibili dalle norme di delega, è ugualmente libero di interpretare e scegliere fra le alternative che gli si offrono (sentenza n. 355/1993) e di valutare le specifiche situazioni da disciplinare (sentenze nn. 174/2005, 308/2002 e 362/1995; ordinanze nn. 213/2005, 21/1998 e 321/1987). Ove così non fosse, al legislatore delegato verrebbe riservata una funzione di rango quasi regolamentare, priva di autonomia precettiva, in aperto contrasto con il carattere pur sempre primario del provvedimento legislativo delegato (sentenza n. 98/2015). Del resto, data anche l’evidente differenza semantica tra i termini “norma” e “principio”, in dottrina è unanime l’opinione secondo cui i “principi e criteri direttivi” prescritti dall’art. 76 Cost. hanno una funzione delimitativa meno stringente delle “norme generali regolatrici della materia” che le leggi ordinarie di delegificazione devono indicare nell’autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare governativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge (sentenza n. 303/2005). Naturalmente, la discrezionalità del legislatore delegato, nello stabilire le modalità di concreta applicazione dei principi e criteri direttivi dettati dalle leggi di delega (sentenza n. 178/1984), è condizionata dalla mutevole portata e dal grado di specificità di questi ultimi (sentenze nn. 84/2017, 153/2014, 132/2014, 184/2013, 272/2012, 98/2008 e 163/2000; ordinanze nn. 213/2005 e 490/2000): quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato (sentenze nn. 126/2000 e 259/1991). In ogni caso, il libero apprezzamento del legislatore delegato non può oltrepassare i margini di una legislazione vincolata, quale per definizione è la legislazione su delega; e l’attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, rispettando la ratio della delega e gli indirizzi generali desumibili da essa (sentenze nn. 20/2018, 127/2017, 250/2016, 237/2013, 293/2010 e 230/2010). L’opera di completamento deve mantenersi necessariamente nell’alveo delle scelte di fondo compiute dal legislatore delegante, senza potersi spingere ad allargarne l’oggetto, fino a ricomprendervi materie che ne erano escluse (sentenze nn. 50/2014 e 219/2013). E la discrezionalità del legislatore delegato risulta alquanto limitata ove la delega sia conferita, tra l’altro, per adeguare la disciplina nazionale alle convenzioni internazionali (sentenza n. 219/2008). La discrezionalità del legislatore delegato è correttamente esercitata allorché dia luogo a scelte conformi al generale principio di ragionevolezza e proporzionalità desumibile dall’art. 3 Cost. Quando vi è, infatti, la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l’obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (sentenza n. 59/2016). Ad ogni modo, la ragionevole discrezionalità e l’autonomia del legislatore delegato devono muoversi nel perimetro tracciato dalla legge di delega e, più in generale, dai principi costituzionali. I limiti segnati al Governo nell’esercizio del potere legislativo delegato si 18 riassumono nella finalità della legge di delegazione (sentenze nn. 26/1967, 56/1965 e 129/1963) e la norma delegata deve essere rispondente alla ratio e alle finalità che, tenendo conto anche del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante (sentenze nn. 237/1993 e 28/1970). Inoltre, il legislatore delegato è tenuto a dare attuazione alla legge di delegazione interpretandone i contenuti normativi in armonia con i principi costituzionali. L’inquadramento delle direttive stabilite dalla legge delega all’interno delle norme costituzionali di riferimento si rende necessario proprio al fine di valutare la costituzionalità delle disposizioni poste dal legislatore delegato in attuazione di quelle direttive (sentenza n. 51/1992). Anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato è comunque tenuto all’osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante (sentenza n. 401/2007)” (Fonte: Corte Costituzionale, Centro Studi in La delega della funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale a cura di Riccardo Nevola e Danilo Diaco, ottobre 2018)
Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il decreto legislativo deve rispettare la legge delega da cui trae origine in quanto il decreto attuativo è considerato fonte secondaria rispetto alla legge delega qualificata come fonte primaria.
Ordunque nella legge delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense è stabilito che “l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società e che nelle società tra avvocati sono ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati.”
Il prof. Guido Canavesi nel suo “Il contributo integrativo nelle società tra avvocati” 3/2021, settembre – dicembre, osservava che di fronte ad una società composta oltre che da avvocati anche da altri professionisti e da eventuali soci di capitale “non è dubbio che la società resti obbligata verso Cassa Forense soltanto per i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA imputabili ai soci iscritti alla medesima, per le prestazioni rese ai clienti della società. Non può ritenersi, come invece sembra fare Cassa Forense, che la peculiare finalità e struttura organizzativa della Sta e la sua iscrizione in un albo forense, insieme alla genericità della formula sopra ricordata, creino una sorta di vincolo solidaristico idoneo a dirottare la contribuzione dovuta dai professionisti ai rispettivi enti previdenziali di iscrizione né la partecipazione a tale società è leggibile come manifestazioni individuale di volontà volta a riconoscere l’imposizione contributiva verso Cassa Forense. In realtà, se la Corte Costituzionale ha affermato che rientrano nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola (il contributo integrativo) soltanto le operazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’esercizio forense, e l’ha fatto in rapporto a redditi diversi comunque prodotti da avvocati, a maggior ragione è da escludere l’imponibilità a carico di altri professionisti.”
Pr la Fondazione nazionale dei Commercialisti “Con riferimento al Contributo Integrativo (4%), la STP deve applicare la maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all’Albo. Il singolo dottore commercialista, socio della STP, deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Qualora nella STP siano presenti anche soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti”.
“È una maggiorazione applicata sulle prestazioni professionali fatturate ai clienti e non concorre alla pensione del professionista, ma serve a finanziare il sistema previdenziale della categoria. Generalmente è fissato al 4%, ma alcune casse prevedono aliquote diverse (ad esempio 5% per Cassa Geometri, 2% per EPAP). Nel caso di una STP, il contributo integrativo è applicato nelle fatture emesse e versato dalla STP alla cassa di appartenenza.
Se i soci della STP appartengano ad ordini diversi, il contributo integrativo viene ripartito tra le diverse Casse proporzionalmente alle quote dei soci, con la complicazione di eventuali aliquote impositive differenti.
Se nella STP ci sono soci non professionisti, la quota del contributo integrativo va redistribuita solo tra i soci iscritti a una Cassa previdenziale.” (Fonte: www.tramontelli.it).
Vi è poi da considerare che nella proposta di legge delega, come ha giustamente osservato la Presidente di Cassa Forense, la norma che prevedeva di riversare tutto il contributo integrativo della società a Cassa Forense era previsto ma è stato espunto dalla delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Pensare che con il decreto attuativo si possa introdurre dalla finestra ciò che è stato escluso dalla porta principale, comporterebbe inevitabilmente un eccesso di delega, censurabile dalla Corte Costituzionale.
Non credo quindi che la strada del decreto attuativo sia utile allo scopo ma si dovrà pensare ad un nuovo intervento legislativo “posto che l’assenza di una specifica previsione normativa comporterebbe consequenzialmente minori entrate contributive per Cassa Forense, presumibilmente molto rilevanti, con grave pregiudizio per la sostenibilità dell’ente, nonché minori entrate per la finanza pubblica, tenuto che la Cassa, presso la quale i contributi devono confluire, è compresa nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.”
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