Anno: XXVI - Numero 220    
Venerdì 14 Novembre 2025 ore 13:15
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Cassa Forense e i correttivi urgenti

Come è stato autorevolmente detto, il Regolamento di Cassa Forense, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, non è scritto nella pietra e, a mio giudizio, sono urgenti almeno quattro interventi.

Cassa Forense e i correttivi urgenti
  1. Rientro nella sostenibilità di lungo periodo sostanziale.

Nell’assentire alla riforma, i Ministeri vigilanti con la nota del 21.09.2024 scrivevano: “La proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un’ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale (mia aggiunta: 30 anni + 20) pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall’andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell’orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma. La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell’economia, è testimoniata anche dall’indice di congruità dell’aliquota contributiva di cui all’art. 5 de D.M. 29.11.2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post riforma nonché dal rapporto tra iscritti attivi / pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione”.

Ritengo che dopo un anno il Comitato dei Delegati debba adottare tutti i provvedimenti diretti a garantire a Cassa Forense la sostenibilità sostanziale, così come richiesta dai Ministeri vigilanti.

  1. La seconda questione attiene all’adeguatezza delle prestazioni.

Sempre nella nota di cui sopra, i Ministeri vigilanti scrivono che: “Per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli Enti di previdenza obbligatoria, sussiste l’erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento, che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all’analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell’adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal co-vigilante Ministero dell’Economia che considera opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un’adeguata informativa circa l’importo della futura pensione degli iscritti, secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”.

Anche qui, dopo un anno penso sia arrivato il tempo di provvedere, anche perché, quanto alla pubblicazione del bilancio attuariale più recente sul sito istituzionale, comporta solo un click di pochi secondi.

  1. La terza questione riguarda, argomento che ho già trattato nel precedente scritto “Quota modulare della pensione della Cassa forense” (https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/quota-modulare-della-pensione-della-cassa-forense/), la quota modulare della contribuzione dal 01.01.2025 aumentata dal 10 al 20% su base esclusivamente volontaria.

Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5345, depositata il 28.02.2025, che ho già commentato, la contribuzione modulare, esclusivamente volontaria, non può ritenersi integrativa del contributo soggettivo ma una forma di previdenza complementare che comporta la detraibilità nella limitata somma di € 5.164,57 e la gestione delle risorse attraverso un fondo separato.

Il rischio è quello di vedersi contestare l’elusione fiscale che si verifica quanto il contribuente applica una normativa fiscale più favorevole non adottando il regime fiscale appropriato (abuso del diritto). Pur nel formale rispetto della legge, le condotte elusive si pongono in contrasto con i fondamentali principi che ispirano l’ordinamento tributario ed impongono a tutti di partecipare alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Ricordo che, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, l’art. 2, comma 3 prevede che prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all’art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

L’art. 1 del decreto legislativo 5/12/2005, n. 252 poi:

Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Quindi le Casse di previdenza possono gestire la previdenza complementare ma con gestione separata delle risorse e con il regime fiscale ivi previsto.

  1. L’ultima questione, a mio giudizio, come ho già suggerito, è quella di trovare una soluzione transattiva al contenzioso relativo alla rivalutazione dei redditi per il 1980, così da evitare sia la sentenza nel giudizio di rinvio dalla Cassazione ,sia un nuovo ricorso in Cassazione per chi non avrà avuto soddisfazione e, nel caso di esito negativo per Cassa Forense, la necessità di dover applicare il nuovo criterio di rivalutazione, ormai consacrato da numerosi arresti della Suprema Corte, e quindi diritto vivente, a tutti gli interessati.

Non mi soffermo sulla necessità di procedere al recupero degli ingenti crediti verso gli iscritti perché so essere alla attenzione del management.

“Gli enti di previdenza dei professionisti guardano con attenzione a una possibile revisione dei parametri con cui viene valutata la loro sostenibilità di lungo periodo. “Più che insistere con regole statiche, da proiettarsi su bilanci tecnici a 50 anni, sarebbe meglio valutare le Casse sotto il profilo della solvibilità, cioè sulla loro effettiva capacità di far fronte ai picchi prevedibili di spesa pensionistica”, ha commentato il presidente dell’AdEPP Alberto Oliveti, a margine di un’audizione dell’Enpam avvenuta oggi presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti di previdenza e assistenza. “I tempi hanno dimostrato come previsioni che vadano al di là di 10-15 anni siano un po’ aleatorie, e del resto l’orizzonte temporale originario stabilito al momento della privatizzazione era appunto di 15 anni”, ha detto Oliveti, facendo eco al presidente della Bicamerale Alberto Bagnai. Il vertice della Cassa dei medici e degli odontoiatri ha auspicato che l’equilibrio degli enti venga valutato in modo dinamico ed entro un orizzonte temporale ragionevole. Di converso, l’applicazione di parametri anacronistici, oltre al rischio di comportare sacrifici eccessivi per le giovani generazioni, possono paralizzare risorse che le Casse potrebbero invece impiegare per sostenere i professionisti e il Paese.” (Fonte: Adepp).

Mi pare di poter osservare che solvibilità e sostenibilità sono 2 facce della stessa medaglia.

“Per ottenere credito bancario oggi non è sufficiente la solvibilità: la valutazione del merito creditizio è centrata anche sulla sostenibilità d’impresa. In questo senso, gli istituti bancari non ponderano più solamente gli indicatori di bilancio, ma anche la capacità dell’azienda di gestire e monitorare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance. Le metriche ESG si configurano concretamente come criteri di valutazione del c.d. credit score. La reportistica di sostenibilità diviene un documento strategico, che chiarisce la maniera in cui un’impresa orientata al futuro misuri il rischio e costruisca la propria reputazione nei confronti del sistema finanziario.” (Fonte: Anita Raggiotto, 21 agosto 2025, in Finanza e sostenibilità: le nuove regole del credito bancario).

La solvibilità fa riferimento alla situazione patrimoniale e si raggiunge quando le attività superano le passività, così da consentire di sostenere i casi di indebitamento.

Il funding ratio delle Casse di previdenza è quello che è!

 

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