Adeguatezza delle pensioni: la nuova sfida delle Casse
Dopo la sostenibilità, trasparenza e misurazione delle prestazioni diventano centrali per garantire pensioni realmente adeguate.
In evidenza
Su News Casse n. 24 di giugno 2026 è stata pubblicata la nota del Direttore di Enpacl, dott. Fabio Faretra, dal titolo “Dopo la sostenibilità occhi sull’adeguatezza delle prestazioni”.
“Adeguatezza: «… dove sia nessun lo sa …»
La sostenibilità del sistema previdenziale è il presupposto per l’erogazione della previdenza e dell’assistenza obbligatoria (di I pilastro) in favore dei liberi professionisti: in base al tenore letterale della norma costituzionale (art. 38, comma 2), oggetto della tutela sono i mezzi adeguati, ossia prestazioni la cui entità sia tale da soddisfare le esigenze di vita del soggetto tutelato e della sua famiglia. La questione che si prospetta con maggiore problematicità attiene proprio alla corretta definizione del concetto di adeguatezza della prestazione previdenziale, che non va confusa con il c.d. minimo vitale, ossia il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, garantito dal comma 1 di quello stesso precetto costituzionale in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. In mancanza di una definizione legale e stabile di adeguatezza della prestazione, questa è determinabile solo per via empirica e, come evidente, deve sicuramente comprendere, inglobandolo, il concetto di sufficienza della prestazione. Così affrontato, il problema può essere risolto solo all’interno di ogni specifico schema previdenziale. È per tale motivo che anche quest’anno Enpacl, l’Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, all’interno del proprio Bilancio consuntivo 2025, espone un ampio capitolo ( mia nota pag.97 e segg) dedicato in concreto alla misurazione della maggiore o minore adeguatezza delle prestazioni pensionistiche erogate. Peraltro, tale descrizione risponde al principio generale di trasparenza verso gli iscritti, che rientra tra gli obblighi sanciti dal legislatore con l’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 509/1994. La tecnica utilizzata dall’Enpacl prevede il raffronto tra la misura della pensione erogata dall’ente e la misura dell’assegno sociale, assunto a parametro di quel minimo vitale di cui si è trattato precedentemente. L’ordinamento previdenziale obbligatorio generale (art. 3, comma 6, della l. 335/1995, c.d. legge Dini), infatti, prevede dal 1° gennaio 1996, a favore dei soggetti in stato di bisogno economico, l’erogazione di un assegno di base non reversibile, provvisoriamente riconosciuto in relazione alla dichiarazione del richiedente e successivamente conguagliato in esito all’accertamento definitivo dei redditi dallo stesso percepiti. La misura dell’assegno, soggetta a rivalutazione annuale al tasso di inflazione secondo la disciplina della perequazione automatica delle pensioni, si è definitivamente attestata a 538,69 euro nel 2025 (circolare Inps n. 23/2025) e a 546,24 euro nel 2026 (circolare Inps n. 153/2025). La prestazione, erogata dall’Inps con risorse a carico della fiscalità generale, è stata individuata dal legislatore come unità di misura cui parametrare le soglie di importo pensionistico che consentono l’accesso alla quiescenza.”
“L’adeguatezza, per altro, è un concetto di difficile configurazione, al centro di continue diatribe dottrinali e di altalenanti orientamenti giurisprudenziali fin dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale. Concetto che in periodi di crisi economica si trova inevitabilmente in forte tensione con le scelte del legislatore ordinario, cioè con le sue concezioni di adeguatezza, che, in parte, è stata recentemente condotta anche da numerosi giuslavoristi, con canoni propri alla loro disciplina, specialmente in occasione della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale; si veda, in particolare, il contributo di P. Bozzao, L’“adeguatezza retributiva” delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 10, 2015. Il testo ripropone, per altro, l’intervento dell’A. al seminario a porte chiuse sulla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, tenutosi il 15 maggio 2015 a Roma e organizzato da federalismi.it. Si vedano, inoltre, gli atti del seminario “La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale”, tenutosi il 9 settembre 2015, a Roma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS e organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, raccolti nel Working Paper curato da M. BARBIERI e M. D’ONGHIA, La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. Collective Volumes – 4/2015, reperibile all’indirizzo: http://csdle.lex.unict.it. È ovviamente impossibile, in questa sede, ricostruire tale dibattito, così com’è impensabile elencare con completezza i riferimenti bibliografici che rimandano alla letteratura giuridica sul concetto – e valore costituzionale – dell’adeguatezza; mi limito, pertanto, a ricordare le principali posizioni. T. MARTINES, Concetti giuridici indeterminati e attività interpretativa della Corte Costituzionale, in AA.VV., Studi sull’art. 41 della Costituzione, Bologna, Patron, 1969, p. 171 ss., lo ritiene un “concetto giuridico indeterminato”, che delinea la fisionomia di una fattispecie già definita, e non una “clausola generale”, che contribuisce invece a definire la fattispecie, come preferisce, invece, L. MENGONI, Spunti per una teoria sulle clausole generali, in Rivista critica del diritto privato,1986, pp. 5-19. Si vedano, inoltre, i contributi di M. CINELLI, L’“adeguatezza” della prestazione previdenziale tra parità e proporzionalità, in Il Foro Italiano, 1986, I, p. 1771 ss.; ID., Diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, 2015, spec. p. 174 ss.; A. BATTISTI, L’“adeguatezza” della prestazione tra Costituzione e riforme legislative, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 2, 2008, pp. 309-352. È chiaro il richiamo alla nota distinzione tra «concetti» e «concezioni» contenuta in diverse opere di Ronald Dworkin (cfr., in particolare, R. DWORKIN, Law’s Empire, Cambridge (USA), Harward University 10 federalismi.it, n. 18/2016 salvaguardare la tenuta finanziaria del Paese, ora ulteriormente garantita dal novellato art. 81 Cost. Quest’ultimo, tuttavia, non impone allo Stato una “rigida” parità di bilancio, ma soltanto un equilibrio progressivo e dinamico, da ricercare tra «fasi avverse» e «fasi favorevoli del ciclo economico», in un contesto di doveroso rispetto dei principî costituzionali di solidarietà ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), che non ammettono in ogni caso alcuna lesione, né ad opera del legislatore domestico né da parte di norme esterne. La Corte costituzionale italiana, da parte sua, ha contribuito fin dal secolo scorso a chiarire i termini della questione, impegnandosi particolarmente nel difficile bilanciamento tra l’adeguatezza delle pensioni e l’interesse generale all’equilibrio finanziario del Paese. Attraverso una sua cospicua giurisprudenza, è emerso un orientamento ben definito circa la legittimità o meno delle norme volte a modificare sfavorevolmente la disciplina dei trattamenti pensionistici già in atto, soprattutto in considerazione dell’essere il loro oggetto costituito da diritti soggettivi perfetti; modifiche che essa ha ritenuto – e ritiene – non precluse, purché sussista «un’inderogabile esigenza» che ne possa giustificare l’adozione, com’è appunto qualificabile – e in effetti è qualificata – l’esigenza di contenere la spesa pubblica a motivo di una (grave) crisi economica”. (Prof. Giovanni Guiglia in La Corte Costituzionale e l’adeguatezza delle pensioni in tempo di crisi, in Federalismi.it 21.09.2016).
A mio giudizio, tutte le Casse di previdenza dovrebbero prendere esempio, sul tema, dal bilancio consuntivo 2025 dell’ENPACL offrendo agli iscritti, in nome della trasparenza, la valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni erogate in rapporto al minimo vitale INPS.
Vediamo, in particolare, la situazione in Cassa forense dopo la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
La nota dei Ministeri vigilanti, di accompagno alla riforma della previdenza forense, così recita:
«Sotto il profilo dell’adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l’analisi dei tassi di sostituzione di cui all’art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.
A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell’ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell’ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell’ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell’ultimo reddito per le donne. Per i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell’ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere.
Posto quanto sopra, per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l’erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all’analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell’adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell’economia che considera “opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un’adeguata informativa circa l’importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”». (Nota del 27.09.2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Al prossimo Comitato dei Delegati, dato che quello in scadenza non mi risulta avervi provveduto, che entrerà in carica nel 2026, il compito di dare esecuzione a quanto richiesto dai Ministeri Vigilanti.
“Per tutti i sistemi previdenziali, in virtù dei cicli demografici e macroeconomici di lungo periodo, è fisiologico periodicamente compiere interventi normativi che possono comportare sacrifici economici agli iscritti a garanzia della stabilità finanziaria di lungo periodo. Sappiamo bene che in queste circostanze non esiste la soluzione perfetta ed efficiente, sappiamo però altresì che un elemento fondamentale è la qualità e la tempestività degli interventi normativi adottati: provvedimenti inadeguati o tardivi possono produrre maggiori sacrifici economici al sistema e soprattutto maggiori iniquità di trattamento e distributive tra le diverse coorti di lavoratori e pensionati che vanno a succedersi.” (Prof. Alessandro Trudda in Quaderno n. 2/2024 CNPADC).
Per quanto concerne il gender gap “l’isolata introduzione (innalzamento e parificazione dell’età pensionabile) così come la mera cancellazione (contributi di perequazione sulle pensioni d’oro e sugli stipendi dei manager della p.a.) di normative pensionistiche volte al mero ripristino dell’eguaglianza formale, non produca risultati efficaci, se non opportunamente corredata da ulteriori interventi specifici. In primis si pone, dunque, con urgenza la necessità d’elaborare una seria riflessione multidisciplinare, coinvolgente giuristi, sociologi ed economisti, incentrata sulla ricerca di strumenti idonei alla garanzia di forme di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, prendendo ad esempio le esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici in cui le politiche di pari opportunità hanno prodotto risultati meritevoli d’attenzione. Più in generale si dovrebbe guardare ad un nuovo modello di welfare, che alla luce dei mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro e in conformità ai vincoli posti ai bilanci nazionali dalla governance economica europea, riesca a garantire l’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale e l’adempimento dei doveri di solidarietà fiscale ed intergenerazionale”. (Prof. Flavia Cannata in L’eguaglianza della previdenza di genere, ed. Franco Angeli).
Altre Notizie della sezione
Le Casse riconosceranno Ipca nell’attesa della firma del nuovo contratto
11 Giugno 2026L’ AdEPP riconoscerà l’adeguamento all’inflazione nell’attesa che si concludano le trattative in corso per il rinnovo del Ccnl.
Covip, le attività delle Casse di previdenza salgono a 136 miliardi (+8,7%)
11 Giugno 2026Crescita legata soprattutto all'andamento dei mercati finanziari .
.La Cassa Dottori Commercialisti incontra gli iscritti calabresi
11 Giugno 2026Oggi e domani con il presidente dell'Ente ,Boccia, a Castrovillari e Cosenza: focus su welfare, previdenza e sostegno ai giovani professionisti.
