Misure urgenti per stato di emergenza
Ecco le ricadute in ambito sanitario
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Reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, potenziamento delle reti di assistenza territoriale e disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche: sono solo alcune delle misure presenti nel testo prorogato, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute, Roberto Speranza, ha, infatti, approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Tra le misure prorogate è prevista la permanenza in servizio del personale sanitario, l’assunzione degli specializzandi, l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza Covid-19 e le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.
Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto. Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al Dpcm del 14 luglio 2020.
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