Avvocati e AI, cambiano formazione e compensi: cosa prevede il nuovo decreto
Il d.lgs. 179/2026 cambia le regole per avvocati e professionisti: formazione obbligatoria sull’AI, monte ore minimo ed equo compenso parametrato al rischio.
In evidenza
- Formazione AI dentro l’obbligo formativo
Il decreto legislativo 07 ottobre 2026, n. 179, che reca “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, in vigore dal 23 ottobre, all’art. 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali “includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale”. Non si tratta di un’offerta facoltativa, bensì la norma interviene sul contenuto stesso dell’obbligo formativo. Agli ordini è stata fornita una deadline precisa: entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o gli organismi che regolano la formazione della categoria, devono adeguare i propri regolamenti (comma 5). Per l’avvocatura il destinatario è il Consiglio nazionale forense. L’adeguamento segue le procedure previste per ogni categoria, compresi, dove richiesti, il parere o l’approvazione dell’autorità vigilante. In materia abbiamo pubblicato il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
- Tre aree di contenuto
Il comma 2 fissa il contenuto minimo dei percorsi:
profili tecnici: funzionamento dei sistemi, “tecniche di interrogazione e istruzione”, potenzialità e limiti dei sistemi usati nel settore professionale di riferimento;
profili giuridici: disciplina dei sistemi di IA, in particolare il regolamento IA e le norme nazionali di attuazione;
profili deontologici: responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, obblighi informativi verso il cliente e rispetto del principio antropocentrico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 132/2025.
Il terzo punto collega la formazione ai doveri verso il cliente. Il decreto non definisce però il contenuto degli obblighi informativi: quel profilo resta affidato alla disciplina di settore e alla deontologia di ciascuna professione.
- Monte ore minimo
Il comma 3 impone un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua. Il decreto non lo quantifica. Contenuti, modalità di erogazione e periodicità saranno decisi con gli atti di adeguamento del comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla norma. La medesima disciplina vale per i percorsi delle forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate (legge n. 4/2013), quando il settore lo richiede (comma 4). Per le professioni sanitarie l’inserimento nei programmi ECM avverrà con un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anch’esso entro 6 mesi (comma 6).
- Formazione dei magistrati
L’art. 46 prevede percorsi analoghi per il personale dell’amministrazione della giustizia. Questi comprendono profili tecnici, compresa la cybersicurezza, profili giuridici collegati all’art. 15 della legge AI e l’impatto sull’organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone. Per i sistemi ad alto rischio la formazione deve garantire le competenze per la sorveglianza umana prevista dall’art. 26, paragrafo 2, del regolamento AI. Per i magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura. Ne deriva un quadro in cui giudici e avvocati, sia pure su canali distinti, sono chiamati a formarsi sui medesimi strumenti.
- Equo compenso modulato sul rischio
La disposizione maggiormente innovativa è l’art. 49. L’utilizzo di sistemi di AI da parte del professionista “può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49”. I parametri dovranno tenere conto della “classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA”. Entro 12 mesi andranno integrati 3 gruppi di decreti coi parametri utili alla modulazione:
i decreti dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012;
per gli avvocati, il decreto dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012;
i decreti dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 49/2023.
- Questioni aperte
Il testo lascia aperti alcuni punti che gli interpreti dovranno affrontare:
la norma parla di “modulazione” senza indicarne il verso, cioè se l’uso dell’IA debba ridurre o aumentare il compenso;
il criterio scelto è la classe di rischio del sistema, non il risparmio di tempo o il contributo effettivo dello strumento;
non è chiarito come la classe di rischio si applichi agli strumenti di uso generale che i professionisti utilizzano più spesso.
Le risposte arriveranno dai decreti attuativi. Fino ad allora, l’art. 49 rimane una disposizione di principio, la cui portata concreta dipenderà interamente dai parametri ministeriali.
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