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Avvocati e AI, cambiano formazione e compensi: cosa prevede il nuovo decreto

Il d.lgs. 179/2026 cambia le regole per avvocati e professionisti: formazione obbligatoria sull’AI, monte ore minimo ed equo compenso parametrato al rischio.

Avvocati e AI, cambiano formazione e compensi: cosa prevede il nuovo decreto
  1. Formazione AI dentro l’obbligo formativo

Il decreto legislativo 07 ottobre 2026, n. 179, che reca “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, in vigore dal 23 ottobre, all’art. 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali “includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale”. Non si tratta di un’offerta facoltativa, bensì la norma interviene sul contenuto stesso dell’obbligo formativo. Agli ordini è stata fornita una deadline precisa: entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o gli organismi che regolano la formazione della categoria, devono adeguare i propri regolamenti (comma 5). Per l’avvocatura il destinatario è il Consiglio nazionale forense. L’adeguamento segue le procedure previste per ogni categoria, compresi, dove richiesti, il parere o l’approvazione dell’autorità vigilante. In materia abbiamo pubblicato il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

  1. Tre aree di contenuto

Il comma 2 fissa il contenuto minimo dei percorsi:

    profili tecnici: funzionamento dei sistemi, “tecniche di interrogazione e istruzione”, potenzialità e limiti dei sistemi usati nel settore professionale di riferimento;

    profili giuridici: disciplina dei sistemi di IA, in particolare il regolamento IA e le norme nazionali di attuazione;

    profili deontologici: responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, obblighi informativi verso il cliente e rispetto del principio antropocentrico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 132/2025.

Il terzo punto collega la formazione ai doveri verso il cliente. Il decreto non definisce però il contenuto degli obblighi informativi: quel profilo resta affidato alla disciplina di settore e alla deontologia di ciascuna professione.

  1. Monte ore minimo

Il comma 3 impone un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua. Il decreto non lo quantifica. Contenuti, modalità di erogazione e periodicità saranno decisi con gli atti di adeguamento del comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla norma. La medesima disciplina vale per i percorsi delle forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate (legge n. 4/2013), quando il settore lo richiede (comma 4). Per le professioni sanitarie l’inserimento nei programmi ECM avverrà con un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anch’esso entro 6 mesi (comma 6).

  1. Formazione dei magistrati

L’art. 46 prevede percorsi analoghi per il personale dell’amministrazione della giustizia. Questi comprendono profili tecnici, compresa la cybersicurezza, profili giuridici collegati all’art. 15 della legge AI e l’impatto sull’organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone. Per i sistemi ad alto rischio la formazione deve garantire le competenze per la sorveglianza umana prevista dall’art. 26, paragrafo 2, del regolamento AI. Per i magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura. Ne deriva un quadro in cui giudici e avvocati, sia pure su canali distinti, sono chiamati a formarsi sui medesimi strumenti.

  1. Equo compenso modulato sul rischio

La disposizione maggiormente innovativa è l’art. 49. L’utilizzo di sistemi di AI da parte del professionista “può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49”. I parametri dovranno tenere conto della “classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA”. Entro 12 mesi andranno integrati 3 gruppi di decreti coi parametri utili alla modulazione:

    i decreti dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012;

    per gli avvocati, il decreto dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012;

    i decreti dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 49/2023.

  1. Questioni aperte

Il testo lascia aperti alcuni punti che gli interpreti dovranno affrontare:

    la norma parla di “modulazione” senza indicarne il verso, cioè se l’uso dell’IA debba ridurre o aumentare il compenso;

    il criterio scelto è la classe di rischio del sistema, non il risparmio di tempo o il contributo effettivo dello strumento;

    non è chiarito come la classe di rischio si applichi agli strumenti di uso generale che i professionisti utilizzano più spesso.

Le risposte arriveranno dai decreti attuativi. Fino ad allora, l’art. 49 rimane una disposizione di principio, la cui portata concreta dipenderà interamente dai parametri ministeriali.

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