Nessuna decadenza davanti alla Grande Camera Cedu
L’Ucpi chiarisce: memoria originaria depositata nei termini e acquisita agli atti. Nessuna negligenza, solo una scelta processuale.
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L’Unione delle Camere Penali Italiane respinge con decisione la ricostruzione secondo cui avrebbe perso per negligenza o inosservanza di un termine la possibilità di intervenire nel procedimento davanti alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. La precisazione arriva dalla Giunta dell’Ucpi, intervenuta per chiarire la vicenda relativa ai procedimenti Macagnino e Marzo c. Italia e Cavallotti e altri c. Italia.
Il punto centrale è semplice: la memoria originariamente depositata dall’Unione era stata presentata tempestivamente ed è rimasta pienamente acquisita al procedimento. Con il passaggio dei casi davanti alla Grande Camera, infatti, il precedente intervento non è venuto meno. La stessa Corte, nella comunicazione trasmessa all’Ucpi, aveva precisato che le osservazioni già presentate sarebbero rimaste inserite nel “Grand Chamber hearing file”.
L’Unione era stata ritualmente ammessa come terzo interveniente e aveva già affidato alla Corte una memoria ampia e articolata. Non si è dunque verificata alcuna decadenza dall’intervento, né è venuto meno il contributo dell’Ucpi al giudizio.
Successivamente la Corte aveva offerto la possibilità di depositare osservazioni ulteriori o riviste davanti alla Grande Camera. In quella fase, l’Ucpi aveva scelto di non sovrapporre immediatamente una seconda memoria alla documentazione già depositata, concentrando invece i propri sforzi sulla richiesta di partecipare alla discussione orale.
Una scelta processuale, dunque, e non una dimenticanza. L’obiettivo era poter illustrare direttamente alla Grande Camera, nel corso dell’udienza, le ragioni già compiutamente esposte nella memoria originaria e rafforzare così il contributo dell’Unione al procedimento.
La richiesta di partecipazione alla discussione orale è stata tuttavia respinta dal Presidente della Corte, che non ha ritenuto sussistenti quelle “exceptional circumstances” previste dalla Rule 44 § 3(a), necessarie per consentire eccezionalmente al terzo interveniente di prendere parte all’udienza.
A quel punto, quando il termine per l’eventuale deposito di una seconda memoria era già trascorso, l’Ucpi ha comunque ritenuto opportuno offrire alla Grande Camera un ulteriore contributo scritto, sostanzialmente riepilogativo delle proprie argomentazioni.
Ed è proprio su questo passaggio che l’Unione invita a evitare equivoci. Il termine previsto dalla Corte non determina automaticamente una decadenza processuale nel senso tradizionale del termine. Il Regolamento della Cedu attribuisce infatti al Presidente la facoltà di decidere se acquisire o meno nel fascicolo osservazioni presentate senza il rispetto delle condizioni e dei termini originariamente fissati.
La Rule 44 § 5, così come le Practice Directions relative agli interventi dei terzi e agli scritti difensivi, riconoscono al Presidente un potere discrezionale sull’ammissione di materiale depositato successivamente alla scadenza.
La scadenza del termine, pertanto, aveva fatto venir meno il diritto dell’UCPI a ottenere automaticamente l’acquisizione della nuova memoria. Non aveva però determinato un divieto assoluto di depositarla, né una sanzione di inammissibilità automatica.
L’Unione ha quindi depositato il proprio ulteriore contributo confidando nella possibilità, espressamente prevista dal Regolamento, che il Presidente decidesse di acquisirlo. Il Presidente ha scelto di non esercitare tale facoltà. Una decisione processuale che l’Ucpi, naturalmente, riconosce e rispetta.
Ma questa decisione è cosa ben diversa dall’affermare che l’Unione abbia perso per negligenza il proprio diritto di intervenire nel procedimento o abbia omesso un adempimento indispensabile alla propria partecipazione.
Il dato decisivo resta dunque quello della memoria originaria: depositata nei termini, articolata e già acquisita al fascicolo della Grande Camera. È attraverso quel documento che l’Ucpi ha fornito il proprio contributo quale terzo interessato nei procedimenti.
La vicenda, quindi, non può essere letta come una storia di disattenzione processuale o di decadenza. Si tratta piuttosto dell’esito di una serie di scelte processuali e, infine, dell’esercizio di una facoltà discrezionale da parte del Presidente della Corte.
L’Ucpi rivendica così la correttezza del proprio operato e ribadisce la natura del proprio intervento quale amicus curiae: contribuire alla più rigorosa applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla massima tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dalle aspettative delle parti coinvolte nei giudizi davanti alla Grande Camera.
La memoria già depositata resta agli atti. Ed è questo, per l’Unione delle Camere Penali, il punto essenziale da cui partire per una corretta ricostruzione della vicenda.
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