L’errore di calcolo può escludere la colpa
La Cassazione riapre il tema della prova liberatoria quando l’errore contributivo della Cassa Forense non era conoscibile dall’avvocato.
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La Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n.4575/2026, ultima in ordine di tempo di una serie consolidata, ha rinviato alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per affrontare il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 1218 cc, non indagato nella sentenza impugnata., assumendosi da parte dell’avvocato la convinzione, di fronte ad un errore di calcolo commesso da CF, di essere tenuto per una minor misura dell’obbligo contributivo, che può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art. 1218 cc, ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza. Tale profilo attiene non all’inadempimento, il quale sussiste come violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente) bensì alla sua non imputabilità al professionista avvocato, ai sensi dell’art. 1218 cc.
Orbene nel sistema di Cassa Forense, il Modello 5, utilizzato dall’avvocato per il versamento della contribuzione, soggettiva e integrativa, è generato direttamente da Cassa Forense e su tale procedura l’iscritto avvocato non ha nessuna possibilità di intervenire.
Infatti Il sistema informatico provvede al calcolo del contribuito soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché dell’eventuale contributo modulare ove indicato.
“Il Modello 5 2026 Cassa Forense e la comunicazione obbligatoria annuale che ogni avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense deve presentare.
Attraverso questo adempimento l’avvocato dichiara alla propria Cassa il reddito professionale IRPEF e il volume d’affari IVA prodotti nell’anno precedente. Si tratta di un passaggio decisivo: proprio sui dati indicati nel Modello 5 2026 Cassa Forense vengono calcolati i contributi previdenziali dovuti, ossia il contributo soggettivo e il contributo integrativo.
In questa guida completa spieghiamo, con un linguaggio accessibile ma tecnicamente preciso, chi e obbligato a presentare il modello, quali sono le scadenze, come si compila passo dopo passo e quali sono le sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione. Se sei un avvocato e vuoi evitare errori che possono generare avvisi di irregolarità e more, capire bene il funzionamento del Modello 5 2026 Cassa Forense e il primo passo. Al termine trovi anche una sezione di domande frequenti e le indicazioni per farti assistere dal nostro CAF nella compilazione.” (dal sito istituzionale di Cassa Forense).
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.12760/2024 ha tracciato le linee guida sulla applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218 cc. affermando che: “La previsione dell’art. 1218 cod. civ., difatti, esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l’inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento. Non deve trarre in inganno la giurisprudenza di questa Corte che, operando una distinzione tra (inadempimento di) prestazioni professionali e (inadempimento di) di altre obbligazioni, ritiene quanto a queste ultime assorbito il nesso di derivazione causale nell’inadempimento. Questa Corte ha precisato che, sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all’evento di danno (causalità materiale) e l’evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall’inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all’art. 1218 cod. civ. l’inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all’inadempimento. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento che “assorbe” (ma non elide, sul piano concettuale, poiché – diversamente opinando – non avrebbe alcun senso la norma di cui all’art. 1227, 1° e 2° comma cod. civ.) la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l’interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all’interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L’inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ma questo non significa automaticamente lesione dell’interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all’inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l’inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà an-che che egli provi che l’inadempimento abbia provocato la lesione l’interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare l’inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l’evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme). Ora, “l’assorbimento” di cui parla questa Corte e da cui il ragionamento fin qui condotto ha preso le mosse non significa che si possa predicare l’irrilevanza del nesso di causa nemmeno in punto di ricadute di carattere processuale – distribuzione dell’onere della prova -. L’assorbimento deve intendersi (non diversamente da quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello tedesco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di Anscheinsbeweis ossia di prova auto-evidente) come prova evidenziale dell’esistenza del nesso di causa, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall’inadempimento, in quanto quest’ultimo si sostanzia nella lesione dell’interesse del creditore che a sua volta identifica l’evento di danno.
Se così è, e quindi se di norma la causalità materiale è immanente all’inadempimento del contratto, sì da ritenere che, allegando l’inadempimento, il creditore soddisfa gli oneri probatori posti a suo carico, ciò non significa né che il nesso di causa si dissolva in una impredicabile dimensione di inesistenza, prima ancora che di irrilevanza (come non condivisibilmente sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica dell’esistenza, prima ancora che del significato, dell’art. 1227 cod. civ., ne liquida la portata precettiva con qualche arguto illusionismo semantico), né che il creditore sia esonerato dall’onere di provarlo, ma solo che il fatto (socialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi vale a giustificare l’assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale codificato dall’art. 2697 cod. civ. (Cass. 19/02/2024, n. 2114; Cass. 31/03/2021, n. 8849).”
Nel caso di specie l’errore di calcolo nella rivalutazione, anno dopo anno, dei redditi è stato commesso esclusivamente da Cassa Forense per non avere ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980, applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per la determinazione della pensione nella misura del 21,1% anziché, come invece applicato, del 18,7%.
L’avvocato non aveva alcuna possibilità di rendersi conto dell’errore, se non al momento del pensionamento dopo aver assunto una perizia contabile sul calcolo effettuato da Cassa Forense.
Cassa Forense non ha poi dimostrato il nesso di causa tra la condotta del debitore e l’inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento se non assumendo che i propri conteggi siano per definizione errati, con imposizione all’iscritto dell’obbligo giuridico di verificarli attraverso una consulenza tecnica!
Non resta che attendere la pronuncia del Giudice del rinvio.
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