Anno: XXVIII - Numero 153    
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La profezia di Vassalli: 40 anni dopo la politica resta subalterna all’Anm

Il mancato appoggio a una proposta di assoluto valore morale dimostra la subalternità politica di una area parlamentare alla difesa aprioristica dell’infallibilità della magistratura.

La profezia di Vassalli: 40 anni dopo la politica resta subalterna all’Anm

«La magistratura ha un potere enorme… lo ha sul potere legislativo… è il più grande gruppo di pressione, è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia. L’Italia è un Paese a sovranità limitata dalla magistratura». Quarant’anni dopo, le parole di Giuliano Vassalli continuano a descrivere perfettamente la realtà della politica italiana condizionata da un’associazione privata -l’Associazione nazionale magistrati – che ha assunto, nei fatti, la fisionomia di un soggetto politico organizzato, capace di orientare direttamente le scelte di una parte del Parlamento e di occupare stabilmente organi di garanzia costituzionale, come il Csm.

È in questo quadro che va letta l’astensione del “Campo largo” nella votazione sulla legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria di Enzo Tortora e delle vittime degli errori giudiziari. Il mancato appoggio a una proposta altamente simbolica e di assoluto valore morale, ma altrettanto priva di conseguenze pratico-normative, dimostra la subalternità politica di una area parlamentare che ha introiettato, come proprio orizzonte ideologico, la difesa aprioristica dell’infallibilità della magistratura. Senza però dimenticare la timidezza del centrodestra che ha congelato per mesi la proposta di legge nel timore di aprire un fronte di scontro con la magistratura organizzata quando si profilava la partita referendaria, prudenza o tattica parlamentare che, va detto, hanno messo seriamente a rischio la possibilità stessa di giungere all’approvazione definitiva della legge prima della fine della legislatura.

Il voto dell’altro ieri è figlio diretto dell’esito referendario. Da un lato, il centrodestra che tenta di rialzare, almeno simbolicamente, la bandiera del garantismo frettolosamente ammainata subito dopo la sconfitta delle urne; dall’altro, il limbo di una inspiegabile astensione in cui si certifica il debito elettorale contratto dal centrosinistra nei confronti della magistratura. Se il minimo comune denominatore del quadro politico è proprio quella generalizzata subalternità denunciata da Vassalli, rimane eticamente inaccettabile la scelta di astenersi di fronte a una proposta di legge che vuole semplicemente mantenere la memoria dei danni incalcolabili che la giustizia penale può arrecare ai cittadini, alle loro famiglie e alla stessa credibilità dello Stato. L’astensione, peraltro, non è stata nemmeno onestamente giustificata con l’esigenza di non scontentare una magistratura preoccupata del fatto che una ricorrenza del genere possa addirittura delegittimarne la funzione. Al contrario, si sono accampati pretesti formali, lamentando fantomatiche “forzature della maggioranza” o “mancanza di approfondimento”, senza ammettere che l’astensione è stata il prezzo da pagare per non incrinare l’asse politico con Anm.

Il fatto è obiettivamente preoccupante, non tanto per il voto dei pentastellati che è la naturale conseguenza del loro tratto identitario originario, basato sul populismo penale e sul cieco giustizialismo (vedi spazzacorrotti e blocco della prescrizione), quanto per la sinistra che ha definitivamente abdicato alle ragioni del garantismo. La parabola della sinistra andrebbe approfondita, a partire da Mani Pulite fino alle ventennali battaglie antiberlusconiane, ma la piena identificazione con le posizioni della magistratura associata è l’approdo ormai consolidato e irreversibile dall’esito referendario.

Tornando al disegno di legge, il significato etico della vicenda di Enzo Tortora non può essere limitato alla celebrazione di una giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari. La volontà di istituire questa importante ricorrenza deve anche trasformarsi in azioni politiche coerenti, a partire dalla riforma della responsabilità civile dei magistrati che è imposta da un altro referendum, quello ormai dimenticato del 1987.

Riconoscere il peso democratico della mala giustizia significa anche trovare strumenti adeguati a responsabilizzare la magistratura e a minimizzare gli inevitabili margini di errore che caratterizzano ogni azione umana. La fine di questa legislatura non è forse il contesto più adatto per affrontare problemi di tale portata, come dimostra il sostanziale abbandono di ogni riforma processuale in chiave garantista in favore di un montante panpenalismo securitario. Il salutare riconoscimento degli errori giudiziari impone, però, una diversa agenda politica che recuperi anche il senso più profondo della riforma costituzionale bocciata, quella separazione delle carriere che tutti, compresi molti sostenitori del No, hanno sempre considerato il fisiologico sviluppo dell’architettura costituzionale.

L’epistemologia contemporanea insegna che la netta separazione fra chi accusa e chi giudica è l’applicazione più pura e necessaria del metodo fallibilista indispensabile per neutralizzare i margini di errore. Guardando il nostro sistema giudiziario con la lente della filosofia della scienza e della psicologia cognitiva non è difficile comprendere che l’unicità della magistratura è una vera e propria fabbrica di bias cognitivi. Il rifiuto ideologico della separazione delle carriere e l’astensione parlamentare sulle vittime degli errori giudiziari si muovono sulla stessa linea rappresentata dalla strenua difesa di un modello premoderno che postula l’infallibilità del magistrato. Separare le carriere significherebbe ammettere che il pm è una parte del processo, al pari della difesa, e non il portatore di una verità alla cui verifica è chiamato a collaborare il giudice, accettando finalmente la lezione dell’epistemologia più accreditata. Karl Popper ha dimostrato che una teoria, come è l’imputazione, può essere validata solo se è falsificabile, cioè se chi giudica cerca i fatti che potrebbero smentirla e non solo quelli che la confermano. La ricerca della verità giudiziale non progredisce accumulando conferme, ma resistendo ai tentativi di confutazione. Se il giudice condivide la stessa carriera, la stessa cultura corporativa e la stessa associazione di categoria di chi ha formulato la congettura, se il giudice ricerca solo la conferma dell’ipotesi formulata dal suo collega, il principio di falsificazione viene inquinato all’origine. Il sistema smette di cercare le crepe nell’accusa e si adopera, anche inconsciamente, per proteggerla. Separare le carriere significa accogliere il metodo popperiano, costringere l’accusa a produrre prove capaci di resistere alla falsificazione davanti a un arbitro indifferente all’esito della partita.

L’epistemologia insegna anche che l’unico modo per superare l’errore è istituzionalizzarlo, ovvero creare un sistema strutturato per rilevarlo e correggerlo. Nel diritto, questo metodo di autocorrezione permanente è rappresentato dal sistema delle impugnazioni (l’appello e il ricorso per Cassazione ovvero i rimedi straordinari). L’esistenza stessa dei tre gradi di giudizio e della revisione sono la dimostrazione che il legislatore riconosce la fallibilità umana del magistrato. Ogni impugnazione dovrebbe essere considerata una sessione di peer review (revisione dei pari), dove altri scienziati del diritto analizzano la sentenza precedente alla ricerca di vizi logici o procedurali, non certo mossi dall’esigenza di conservare il lavoro del collega.

Se la politica avesse un minimo di consapevolezza degli esiti consolidati del metodo scientifico, in termini di falsificabilità e autocorrezione, la strada sarebbe quella di una profonda riforma del processo in senso accusatorio che dia piena attuazione al giusto processo costituzionale, quello fondato sulla terzietà del giudice e sulla parità fra le parti.

Inutile dire quale sia, invece, la direzione imboccata a partire dalla riforma Cartabia: efficienza malintesa come mancata celebrazione dei processi, riduzione dei controlli, limitazione delle capacità confutatorie della difesa. Bisogna avere ben presente che questo modello processuale efficientista, dove il giudice non è terzo e la giustizia penale è pensata alla stregua di una catena di montaggio anti-cognitiva, porta inevitabilmente alla massimizzazione degli errori giudiziari. Andrebbe chiarito, una volta per tutte, che le garanzie non hanno solo un valore assiologico, ma anche epistemologico. Riuscirà il Parlamento ad affrancarsi dalla cultura dei magistrati per abbracciare un garantismo ispirato alla logica popperiana? Temo di no, perché nella giustizia penale il fattore culturale è determinante e oggi manca del tutto una cultura delle garanzie intese anche come strumento di profilassi cognitiva.

L’errore giudiziario è il portato di un sistema che rifiuta il metodo scientifico e si adagia su una gestione burocratica delle vicende umane, numeri e statistiche buone solo per ottenere i fondi del Pnrr. Rimanendo a questo livello, saremo costretti a ricordare tanti casi Tortora e il suo sacrificio civile rimarrà vano, a dispetto delle ricorrenze.

Di Oliviero Mazza Professore ordinario di Procedura penale – Bicocca

 

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