Anno: XXVIII - Numero 137    
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Casse previdenziali, serve una riforma per garantire il futuro

Sentenza del Tribunale di Roma e rilievi della Bicamerale riaprono il dibattito su governance, controlli e sostenibilità delle Casse.

Casse previdenziali, serve una riforma per garantire il futuro

La vicenda riguardava Enpapi – Ente nazionale di previdenza e assistenza delle professioni infermieristiche – con addebito alla Vice presidente del CdA, ad una Consigliera del CdA e a due componenti del Consiglio di indirizzo generale di falso ideologico per aver dichiarato, falsamente, di essere in possesso dei requisiti specifici per usufruire dell’elettorato passivo.

Una delle quattro assolta perché il fatto non costituisce reato mentre le altre tre condannate ciascuna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in sede civile.

Poiché vige anche per loro il principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, mi occuperò solo degli aspetti giuridici relativi alla natura delle Casse di previdenza.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha affermato che:

La natura giuridica degli atti normativi delle Casse privatizzate non è una questione di mera classificazione teorica, ma ha dirette ripercussioni sulla certezza del diritto per milioni di professionisti italiani, incidendo sulla determinazione dei loro contributi e delle loro future prestazioni previdenziali.

Anche negli investimenti finanziari le Casse di previdenza dovrebbero applicare il codice degli appalti ed è per questo che dal 2011 si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo decreto, dopo ben tre pareri di seguito resi dal Consiglio di Stato, ma tutto passa nella indifferenza generale.

Come ha scritto il Presidente dell’INPS, presentando il XXV rapporto sul 2025, “La previdenza non nasce al momento della pensione. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti. Si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro. Se il lavoro è debole, la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. Se giovani e donne restano ai margini, il sistema perde base contributiva, capacità produttiva e coesione.”

Traduzione: la sostenibilità di 30 anni più 20 delle Casse di previdenza dei professionisti non si costruisce aumentando la contribuzione e tagliando le prestazioni, come sta avvenendo, perché la sostenibilità non è soltanto un equilibrio contabile, ma una responsabilità tra generazioni. Significa garantire che chi oggi è in pensione riceva ciò che gli spetta, ma anche che chi oggi lavora non erediti un sistema insostenibile.

“Analizzando alcuni profili emerge come il legislatore impone e giustifica molti obblighi in considerazione della funzione di previdenza obbligatoria di primo pilastro, ma non disciplina coerentemente per le funzioni più rilevanti tali enti come enti di primo pilastro. Un raffronto con la normativa prevista per gli enti di previdenza di secondo pilastro può far comprendere meglio tale paradosso.

Investimenti: in tale materia le Casse di previdenza hanno oggi vincoli minori rispetto agli enti di secondo pilastro. Mentre si attende il DM da adottare ai sensi dell’art. 14 del DL 98/2011 per le Casse, gli enti di previdenza complementare hanno da alcuni anni norme di dettaglio come il DM 166/2014.

Tassazione: sulla tassazione si evidenzia la maggiore contraddizione, mentre i fondi di secondo pilastro sono sempre stati tassati in maniera agevolata, oggi al 20%, le Casse di previdenza hanno sempre avuto una tassazione superiore, che vede una riduzione solo per investimenti “qualificati”.

Bail in: la normativa che esclude dalla procedura di “bail in” i risparmi previdenziali mette oggi in salvaguardia i fondi di previdenza complementare, ma non le Casse di previdenza.

Requisiti di competenza degli organi: la normativa vigente non prevede per le Casse di previdenza requisiti professionali particolari, rinviando agli statuti. Mentre per i fondi di previdenza complementari vi è una normativa eteronoma di maggior dettaglio.

Previdenza: in tale materia intervengono le delibere e i regolamenti delle Casse di previdenza, sottoposti all’approvazione dei ministeri vigilanti, accompagnati da bilanci tecnici attuariali. Tali norme sono integrate da leggi statali, a volte restringendo i requisiti altre volte ampliandoli (v. normativa cumulo), noncuranti degli specifici equilibri demografici, professionali e attuariali. Per i fondi pensione di secondo pilastro vi sono i vincoli contenuti nel d.lgs. 252/2005.

Se si guarda infine al numero dei vigilanti, le Casse di previdenza sono sottoposti a numerose vigilanze (Ministero del lavoro, Ministero dell’Economia, Covip, Anac, Corte dei Conti, Dipartimento della funzione pubblica, Commissione bicamerale di controllo), mentre gli enti di previdenza di secondo pilastro alla sola Covip” (Fonte: Francesco Verbaro in blog Mefop del 28.11.2017, “Pubblico e privato: le Casse di previdenza tra caos normativo e riforme”).

Con recente sentenza del 23 aprile 2026 la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha affermato che “la trasformazione degli enti gestori di forma obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. 509/1994, ha integrato piuttosto un’innovazione di carattere organizzativo, conservando agli enti una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico”.

Già la Commissione bicamerale della precedente legislatura il 5 ottobre 2022 aveva scritto:

“– l’efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l’erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d’investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti; – i rischi connessi all’aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future; – l’adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo petitum; – l’adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri. Analizzando i casi più critici emersi nel corso dell’indagine e valutando i dati raccolti, la Commissione ha elaborato un’approfondita analisi sulla possibile riforma delle regole di gestione (corporate governance) applicabili agli enti previdenziali privati e privatizzati. Nell’ordinamento italiano la legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo: il modello tradizionale, il modello monistico e il modello dualistico (9). Tali modelli possono costituire un utile punto di riferimento, pur nella consapevolezza della unicità che caratterizza le casse previdenziali. Esse sono, infatti, enti di natura privata (e per questo dotati di autonomia gestionale) che svolgono una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico (ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per più di un milione di professionisti iscritti) in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggetti a un complesso sistema di vigilanza che coinvolge tre Ministeri (lavoro e politiche sociali, economia e finanze, giustizia), la Corte dei conti, la Covip e il Parlamento.”

Queste le conclusioni della Bicamerale di controllo sulle Casse di previdenza del 12 giugno 2025, ma da allora nulla è stato fatto:

“Le evidenze emerse nel corso dell’indagine supportano l’ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse nonché delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.

In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.

Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l’appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l’assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l’efficace espletamento dell’incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario «bilanciamento» tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l’adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.

Dall’analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell’Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato – emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l’effettiva capacità dell’Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.

Nell’attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall’indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l’assenza (cfr. grafici a pag. 54 e 55) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la «robustezza» delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo «affidamento».

Dall’analisi dell’informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree: i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità); ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti; iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso); iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.

Dall’indagine è emersa la presenza di Oicr dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all’interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli Oicr Alternativi.

Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all’effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard). Documenti, quest’ultimi, fondamentali per definire l’ALM, da cui poi discendono l’Aas e l’Aat.

Gli investimenti in Oicvm nonché in Oicr Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla «capacità» dell’industria dell’asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l’applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di «revisione legale» in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.

In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all’andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull’andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di corporate governance. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.

Concludendo, l’auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.”

E allora io mi domando: a cosa servono le relazioni della Commissione bicamerale di controllo se poi nulla viene fatto per emendare le situazioni di criticità?

Possibile mai che agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, non interessino siffatti rilievi?

È solo irrazionale arrabbiarsi quando si devono versare i contributi e poi disinteressarsi di come vengano gestiti!

Il futuro pensionistico si costruisce oggi, non domani!

Come ha scritto nella sua relazione il Presidente dell’INPS “l’educazione previdenziale diventa una leva strategica. Non serve soltanto a spiegare come funziona il sistema. Serve a rendere le persone più consapevoli, più libere, più capaci di orientarsi. Una previdenza compresa è una previdenza più forte.

Questo è il fil rouge che tiene insieme tutto. La cura genera coesione. La legalità genera sostenibilità. I dati generano conoscenza. La conoscenza genera servizio. Il servizio genera fiducia. E la fiducia, quando diventa esperienza concreta, è la forma più alta di utilità pubblica che una istituzione possa consegnare al futuro dell’Italia.”

La pensione è la biografia contributiva di un professionista.

Una risposta all’inverno demografico e alle sperequazioni reddituali potrebbe essere l’unificazione delle 20 Casse in un unico ente interprofessionale, capace di generare economie di scala e di compensare gli squilibri tra categorie professionali.

Ma l’egoismo di pochi guarda solo al presente, mentre la previdenza è futuro.

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