MA L’AVVOCATURA VOLTA DAVVERO PAGINA?
Riforma forense approvata: più potere ai vertici, tutele incerte per giovani e monocommittenti, avvocatura divisa sul futuro professionale.
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Il 26 maggio 2026 la Camera dei Deputati ha approvato la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (n. 2629) con 177 voti favorevoli, espressi dalla maggioranza di Governo, con il soccorso di IV, AVS, AZ e PD. Nessun voto contrario e 29 astenuti del Movimento 5 Stelle.
Il primo passaggio parlamentare è stato accolto con grande favore dalle istituzioni forensi.
Ho però ragione di ritenere che la maggioranza dell’avvocatura italiana sia poco interessata a questa riforma che, pur utilizzando furbescamente il metodo dell’agorà, è nata nel conchiuso dei vertici e, a mio giudizio, risponde solo all’esigenza di quel 8% dell’avvocatura italiana che dichiara a Cassa forense redditi superiori al tetto pensionabile.
La riforma si compone di tre articoli con tanti numeri.
L’art. 1 contiene la delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi.
L’art. 2 elenca i principi e criteri direttivi a cui il Governo, nell’esercizio della delega, dovrà attenersi.
Il numero 3 dell’art. 2 ha subito delle importanti modifiche nei lavori in Commissione e disciplina le attività riservate agli avvocati.
Ed infatti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.
Si è previsto poi che fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.
La grande novità, rispetto al passato, è la previsione di cui all’art. 2.3.3. perché è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati e iscritti.
L’art. 2, lettera l, disciplina la monocommittenza in questi termini: con riferimento all’esercizio dell’attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati e multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista.
Modificato il regime delle incompatibilità con l’esercizio della professione forense perché, fermo restando il criterio di cui al numero 2 e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sarà incompatibile con:
– qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, svolta continuativamente o professionalmente;
– l’esercizio dell’attività di notaio;
– l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
– la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati.
La legge delega prevede, invece, che la professione sia compatibile con:
2.1) l’esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
2.2) l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;
2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l’oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari;
2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
2.6) l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;
2.8) l’attività di agente sportivo ovvero l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;
Altra novità, che certamente non incontrerà il favore dell’avvocatura di base, è la previsione all’art. 2, n. 15 laddove prevede l’ineleggibilità ai vertici istituzionali dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e con l’obbligo di disciplinare le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito.
Per tutto il resto invio alla lettura dell’articolato al seguente link https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2629_A.19PDL0195070.pdf
Per la monocommittenza, che interessa circa 30mila iscritti, occorrerà seguire attentamente la formazione dei decreti legislativi, dato che la delega sul punto, a mio giudizio, è piuttosto vaga e muoversi nella zona grigia, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, non è facile anche alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione.
La sentenza n. 28274/2024 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha, infatti, riaffermato i principi di indipendenza professionale e sollevato il dibattito sulla regolamentazione dei giovani avvocati monocommittenti.
Il caso giudicato dalla Cassazione è nato dalla richiesta di un avvocato, che operava come collaboratore in uno studio associato, di essere riconosciuto come lavoratore subordinato. La Corte ha respinto questa istanza, ribadendo che gli avvocati, anche in contesti associativi, non sono soggetti a una gerarchia che impone loro modalità e tempi di lavoro. La gestione autonoma degli incarichi, l’assenza di vincoli rigidi e il rispetto dei principi deontologici sono stati indicati come elementi fondanti dell’indipendenza professionale.
Questa interpretazione affonda le sue radici in un orientamento giurisprudenziale iniziato negli anni ’90, con sentenze come la n. 5389/1994, che già allora sottolineavano la distinzione tra lavoro subordinato e attività intellettuale autonoma.
Sul punto richiamo il mio “La monocommittenza forense tra riforma e giurisprudenza” https://www.mondoprofessionisti.it/pianeta-avvocato/la-monocommittenza-forense-tra-riforma-e-giurisprudenza/
Il diverso regime delle incompatibilità e della ineleggibilità ai vertici istituzionali risponde esclusivamente all’interesse di quell’8% dell’avvocatura in bonis di cui ho parlato più sopra.
È indubbio che dalla legge 247/2012 ad oggi il quadro socio economico dell’avvocatura è cambiato.
I recenti rapporti del Censis con Cassa forense, certificano che la professione forense non è più attrattiva per i giovani perché i margini di guadagno si sono ridotti e una larghissima parte degli avvocati, soprattutto giovani e donne, soffrono condizioni di basso reddito.
La legge 247/2012 non offriva un ombrello protettivo per queste categorie ma, a mio giudizio, anche la nuova è un ombrellino mosso dal vento.
La legge 247/2012 precludeva la partecipazione degli avvocati agli organi di gestione delle società. Oggi questa limitazione viene rimossa ma risponde all’interesse di una ristrettissima fascia di avvocati.
La presenza dell’avvocato nei luoghi in cui si assumono le decisioni economiche, organizzative e strategiche del Paese, è sicuramente indispensabile, ma già abbiamo un buon numero di parlamentari avvocati nelle stanze del potere (credo 72 avvocati alla Camera e 42 al Senato)!
Il problema, a mio giudizio, è la possibilità della gestione come consigliere delegato degli organi di amministrazione di società di capitali, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati.
Un conto è la consulenza, dove la presenza dell’avvocato è certamente indispensabile, ma altro è la gestione.
La politica ha dichiarato che la riforma metterà l’avvocatura italiana nelle condizioni di essere sempre più competitiva, efficiente e al passo con i tempi, valorizzandone il ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini.
A.P.F. – A.N.F. di Bergamo, con un comunicato del 27.05.2026, si è dichiarata molto critica a questa riforma:
«In merito all’approvazione, in prima lettura da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge delega sulla riforma organica della professione forense, avvenuta nella giornata del 26 maggio 2026, l’Associazione Provinciale Forense – A.N.F. Bergamo esprime dissenso e viva preoccupazione per il contenuto del provvedimento, ritenendo del tutto ingiustificati i toni celebrativi con cui parte della rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura, e in particolare il CNF, ha accolto il testo approvato, parlando di un’avvocatura che, grazie a questa legge, “volta pagina e si lascia alle spalle il Novecento”.
A tredici anni dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, la professione forense aveva bisogno di una riforma realmente organica e modernizzatrice, capace di affrontare con coraggio i nodi strutturali che incidono quotidianamente sull’esercizio della professione. Il testo approvato appare invece espressione di una visione burocratica e conservativa, distante dalle concrete esigenze dell’Avvocatura e, per alcuni aspetti, persino suscettibile di aggravare le criticità dell’attuale assetto ordinamentale.
L’attesa di un intervento normativo capace di proiettare la professione nel futuro è stata, ancora una volta, disattesa. In luogo di una riforma incisiva sui temi fondamentali dell’accesso alla professione, delle modalità di esercizio dell’attività forense e della tutela del lavoro professionale, prevale un’impostazione che non introduce alcun reale elemento di innovazione e che, al contrario, consolida una visione anacronistica, inadeguata rispetto alle trasformazioni del mercato, dell’organizzazione del lavoro e della società.
Particolarmente critica appare la disciplina delle aggregazioni professionali, che continua a guardare a modelli ormai superati, senza favorire la nascita e lo sviluppo di strutture moderne, multidisciplinari e realmente competitive. In un contesto economico e professionale che richiede sempre maggiore specializzazione, flessibilità organizzativa e capacità di integrazione tra competenze, si è persa un’importante occasione per promuovere modelli evoluti in grado di competere efficacemente, anche con le altre realtà.
Non meno problematico è l’intervento in materia di monocommittenza e collaborazioni professionali. L’introduzione di una figura ibrida, priva di adeguate ed effettive tutele economiche, previdenziali e professionali, non appare idonea a risolvere le diffuse condizioni di precarietà che interessano ampie fasce dell’Avvocatura. Vi è anzi il concreto rischio che tali situazioni vengano di fatto legittimate e cristallizzate, con particolare pregiudizio per i professionisti più giovani.
Anche sul tema dell’accesso alla professione manca una visione autenticamente riformatrice. Il provvedimento non riesce a delineare un percorso equilibrato e sostenibile, capace di coniugare qualità della formazione, tutela economica dei praticanti e valorizzazione meritocratica. Rimane così immutato un sistema che continua a generare incertezza, difficoltà economiche e diseguaglianze.
Sintomatica di un’Avvocatura incapace di rinnovarsi e di coinvolgere le nuove generazioni appare, inoltre, la scelta di aumentare da due a tre il numero dei mandati consecutivi per i consiglieri degli Ordini e del CNF.
Non è sufficiente evocare il concetto di “modernizzazione” per realizzarla concretamente. Il testo approvato dimostra, ancora una volta, una preoccupante incapacità di comprendere le reali problematiche della professione forense e di offrire risposte adeguate alle profonde trasformazioni che interessano il mondo del lavoro professionale.
Nonostante il quadro attuale, l’auspicio è che l’Avvocatura – e, in particolare, le realtà associative maggiormente attive e radicate sul territorio, quali A.P.F. – A.N.F. Bergamo – sappia ritrovare compattezza, spirito critico e capacità propositiva, in un’ottica di costante e leale collaborazione con le istituzioni forensi a ogni livello, continuando a valorizzare tutti gli strumenti di confronto, partecipazione democratica e dialogo istituzionale.
Oggi più che mai è necessario ripartire da una vera idea di modernizzazione della professione forense, fondata su principi irrinunciabili quali la dignità del lavoro professionale, la libertà e l’indipendenza degli Avvocati e delle Avvocate, la sostenibilità economica dell’attività e una rappresentanza realmente capace di dare voce alle istanze della base dell’Avvocatura.
È da questi valori, senza ulteriori rinvii, che intendiamo ripartire.»
Già alla presentazione della riforma, nel settembre 2025, ANF l’aveva “impallinata” scrivendo la lettera che qui riporto:
«Lettera di Di Marco a Nordio: proposta inadeguata, mancano la concorrenza e l’Ia di Emilia Vitulano, 03.09.2025
BOLOGNA – Stop all’attuale iniziativa di disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense. E avviare un percorso di confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, per dare vita a una reale riforma dell’ordinamento professionale. È quanto chiede il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Giampaolo Di Marco, in una lettera aperta inviata al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La “nostra Associazione, pur auspicando una profonda riforma della vigente legge professionale, ritiene che la proposta diffusa sia inadeguata rispetto alle esigenze della professione e del mercato legale”, scandisce Di Marco. “La proposta è, infatti, ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato, tesa alla conservazione dell’esistente e al consolidamento di tutte le peggiori incrostazioni corporative presenti nella vigente legge professionale”, prosegue. “Sotto molti aspetti, questa proposta è una mera risistemazione della vigente legge professionale, in cui l’unica novità di rilievo è il superamento del divieto di terzo mandato” negli incarichi dell’Ordine. Per il resto, “la proposta sposa una visione ottocentesca della professione, interamente concentrata sulla difesa in giudizio”.
Questa proposta “non è ciò che l’avvocatura vuole e non è ciò di cui il mercato della professione legale ha bisogno”, manda a dire Di Marco. “Ciò che sarebbe necessario è un intervento di modernizzazione delle istituzioni forensi e una profonda riscrittura delle regole sull’esercizio della professione, che vada nel senso della concorrenza, della liberalizzazione e della espansione in nuovi ambiti di consulenza legale. Ossia, esattamente il contrario di ciò che è contenuto nella proposta”, lamenta il segretario generale. Fra i principi generali che vengono indicati, compare “inspiegabilmente una previsione secondo la quale l’ordinamento forense dovrebbe “ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato”. Come noto, l’istituto del giuramento è stato sostituito con quello dell’impegno solenne”. Ciò è avvenuto, ricorda Di Marco, dopo che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l’obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza. “Pensare di ripristinare oggi l’istituto del giuramento, sostituendolo a quello dell’impegno solenne, significa riportare l’orologio dell’avvocatura indietro di molti decenni”, aggiunge.
Inoltre, “manca del tutto l’affermazione di un principio di libertà del professionista di promuovere le sue attività ricorrendo alla pubblicità”. Non solo: “Nello schema di disegno di legge delega è previsto che l’esercizio dell’attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati. In questo modo si sposa ancora una volta un modello superato e scarsamente dinamico di disciplina delle aggregazioni”. Come se non bastasse, “si prevede un regime di incompatibilità che sostanzialmente riproduce quello previsto dalla attuale legge professionale, con alcune modeste estensioni”. Attuale regime che “costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività e rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali e pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato”. Sarebbe “quindi necessaria – sostiene Di Marco – una radicale modifica della disciplina delle incompatibilità rispetto all’impostazione totalmente proibizionistica”.
Nello schema di disegno di legge delega, dice ancora Di Marco, “si prevede l’introduzione di un sistema elettorale per l’elezione dei consiglieri dell’Ordine che preveda l’ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, elevando quindi il numero di mandati esperibili a tre rispetto ai due previsti dalla attuale legge professionale”. Il limite di due mandati “ha avuto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel garantire il rinnovamento democratico delle cariche e l’ipotesi di un suo depotenziamento con estensione a tre del numero massimo di mandati appare essere irricevibile”, insiste Di Marco. Stesso discorso per il Consiglio nazionale forense, poiché anche in questo caso viene introdotta la possibilità di un terzo mandato.
“A ciò aggiungasi che la proposta di riforma non contiene alcuna disposizione, neanche in forma indiretta, che affronti il tema dell’uso di strumenti di intelligenza artificiale nella professione forense”. Una mancanza che Di Marco non esita a definire “sorprendente”. In ogni caso “si auspica che il Governo voglia considerare la riforma forense come riforma necessariamente autonoma rispetto alla paventata integrale riforma delle professioni, attesa la necessità di autonomia della funzione dell’avvocato all’interno della giurisdizione e in generale della giustizia”. La “specificità del nostro ruolo, anche prescindendo dall’inserimento in Costituzione, involge caratteristiche precipue nell’esercizio della professione forense difficilmente compatibili, per molti tratti, con quelle di altre categorie professionali”, conclude Di Marco.»
Ma, aggiungo io, il problema è interno alla avvocatura italiana che non è una categoria, ma una molteplicità di interessi individuali, spesso in contrasto tra loro. E poi quanti conoscono la legge delega?
“In un momento in cui si discute tanto del ruolo dell’avvocatura nella società, è interessante notare come la riflessione di Piero Calamandrei, espressa nel suo celebre saggio “Troppi avvocati!”, risalente a centodue anni fa, sia ancora attuale e meriti una rilettura.
Il punto centrale della riflessione di Calamandrei è la considerazione che la categoria degli avvocati è molto eterogenea, ma dall’esterno viene percepita come monolitica. Inoltre, l’avvocatura presenta una duplice natura: da un lato è una professione privata che si sta sempre più orientando verso metodi imprenditoriali, dall’altro ha una funzione pubblicistica importante.
Il risultato è un quadro dissonante, con un aumento degli avvocati che sembra inspiegabile solo con la razionalità economica, una riduzione dei redditi medi e una grande variabilità dei compiti e dei compensi. Emergono allo stesso tempo realtà organizzate e specializzate molto lontane dall’immagine classica dell’avvocato.
L’idea centrale è quindi quella che il problema non sia tanto il numero di avvocati, ma di quali avvocati c’è bisogno e in che modo la professione può svolgere un ruolo utile per la società”.

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