BASTA CASSE SACCHEGGIATE DAL FISCO
Ridurre il prelievo al 20% sì, ma con regole sugli investimenti e senza nuovi costi sugli utenti.
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«Al centro della richiesta ci sono due temi: l’introduzione di un trattamento di fine attività professionale e la riduzione della tassazione sui rendimenti finanziari delle Casse dal 26% al 20%. Due misure che, secondo gli enti, non riguardano soltanto gli equilibri interni del sistema previdenziale, ma il futuro stesso del lavoro autonomo qualificato in Italia.
La proposta del trattamento di fine attività punta a colmare una storica differenza rispetto al lavoro dipendente. I professionisti iscritti alle Casse non dispongono infatti di uno strumento assimilabile al Tfr. L’ipotesi avanzata prevede l’aumento del contributo integrativo dal 5% al 6%, così da permettere agli iscritti, al momento del pensionamento, di scegliere se ricevere una parte del montante accumulato in un’unica soluzione oppure trasformarlo interamente in rendita pensionistica.
Dietro questa proposta c’è la consapevolezza di quanto il mondo delle professioni sia cambiato negli ultimi trent’anni. Il lavoro autonomo qualificato è cresciuto, ma insieme sono aumentate anche la precarietà dei redditi e l’incertezza delle carriere, soprattutto per le nuove generazioni. Le Casse sostengono quindi che il sistema previdenziale debba evolversi: non più soltanto pensioni future, ma strumenti capaci di accompagnare i professionisti lungo tutto il percorso lavorativo, con sostegni al reddito, welfare sanitario, formazione e misure di assistenza.
L’altra richiesta riguarda la fiscalità. Gli enti chiedono di ridurre l’aliquota sui rendimenti finanziari per liberare circa 15 milioni di euro l’anno da destinare a nuove prestazioni per gli iscritti. Secondo i presidenti delle Casse, oggi la previdenza professionale viene trattata dal fisco come un normale investitore finanziario, senza tenere conto della funzione sociale svolta da questi enti e del fatto che le risorse accumulate servano a garantire pensioni e assistenza.» (Fonte: Mondoprofessionisti del 14.05.2026).
Ricordo che in INPS la contribuzione è del 33% di cui il 9,19% a carico del lavoratore e per i professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO).
Sono perfettamente d’accordo con la richiesta di allineare la tassazione delle Casse di previdenza dei professionisti a quella dei Fondi pensione, e cioè dal 26% al 20%, ma contemporaneamente dovrebbe essere applicata alle Casse di previdenza, in tema di investimenti, la più aggiornata regolamentazione di cui fruiscono i Fondi pensione, dato che a tutt’oggi sono privi di una regolamentazione cogente in tema di investimenti.
La politica da molte lune lo va promettendo ma …si attende ancora!
Il 28 settembre 2018 “Al governo Conte chiediamo una attenzione particolare per il lavoro che facciamo come Casse di previdenza – ha detto Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri – Raccogliamo denaro dai nostri colleghi per restituirlo nel momento in cui non saranno più in grado di lavorare. Sottoporre a tassazione questo tipo di risparmio non è giustificato in alcun modo. Quindi chiediamo al governo Conte l’eliminazione della doppia tassazione sul risparmio obbligatorio dei liberi professionisti”.
Il 26 novembre 2024 il Ministro Giorgetti nel corso della sua audizione, ricordava che «l’ordinamento fiscale prevede incentivi agli investimenti nell’economia reale delle forme di previdenza complementare e degli Enti di previdenza obbligatoria», e «sebbene l’impiego delle risorse nel sistema Italia sia nel complesso positivo, non si può negare l’esistenza di spazi di miglioramento», visto che, per ciò che concerne le Casse, le operazioni finanziarie nel Belpaese sono state, nel 2023, pari a 44 miliardi (il 38,5% delle attività totali).
In tale contesto, ha aggiunto, «va considerata anche l’attuazione della delega di riforma fiscale (legge 111 del 2023), nell’ambito della quale si potrebbe valutare l’introduzione di un’imposizione sostitutiva agevolata anche per gli enti previdenziali (ad esempio, pari a quella prevista per i rendimenti dei fondi pensione – attualmente al 20%)», nonché «valutare un intervento per trattare in maniera diversa chi investe «capitali pazienti» nel sistema Paese.
Da ultimo in occasione della 28 edizione del premio “Alto rendimento” del 26 marzo 2026 il Vice Ministro del MEF on. Maurizio Leo ha detto: Sì all’allineamento dell’aliquota di tassazione del 26%, oggi prevista per i capital gain realizzati dalle Casse di previdenza dei professionisti, al 20% per uniformarli al regime previsto per i fondi pensione. A tal riguardo il viceministro ha però sottolineato che l’agevolazione deve riflettersi su benefici per il sistema economico del Paese con maggiori investimenti in economia reale da parte delle Casse.
Una sorta di improponibile “do ut des”!
È noto che le Casse di previdenza dei professionisti sono soggette ad una INIQUA doppia tassazione:
– prima sui rendimenti finanziari del patrimonio al 26%;
– poi sulle prestazioni previdenziali erogate.
Risolvere, finalmente, il tema della doppia tassazione significa riaffermare un principio di equità fiscale, riconoscendo la specificità delle Casse e la loro funzione di interesse generale.
Una riforma in questa direzione non sarebbe solo un atto di giustizia, ma una scelta strategica per rafforzare il sistema previdenziale e tutelare il futuro dei professionisti.
Ma dal 2011 si attende il regolamento investimenti e quindi l’attesa sarà ancora lunga!
Sono invece perplesso sulla possibilità di aumentare il contributo integrativo dal 5 al 6% che andrebbe fatto con legge ordinaria, perché è ripetibile dal cliente e quindi il carico contributivo graverebbe sull’utente del servizio giustizia, già gravato di continui balzelli.
Ricordo che il contributo integrativo è stato elevato al 5% con la legge 12 luglio 2011, n. 133.
In ordine al contributo integrativo, occorre evidenziare la finalità specifica dello stesso, esclusivamente diretto al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale.
La natura del contributo integrativo è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, la quale con ordinanza numero 28979, depositata il 3 novembre 2025, ha esaminato la questione relativa al diritto di rimborso dei contributi versati da parte dell’avvocato che è stato cancellato da cassa Forense per incompatibilità.
La Suprema Corte, richiamando un datato precedente (del 1998) riguardante avvocato che non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione richiedeva la restituzione dei contributi versati, ha stabilito che il professionista cancellato da Cassa Forense per incompatibilità ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi e non anche di quelli integrativi, che servono a finanziare la previdenza degli avvocati nel suo complesso. In quanto hanno una funzione di solidarietà che non si esaurisce durante il periodo di iscrizione all’Ente e non viene meno in modo retroattivo con la cessazione del rapporto.
Si può senz’altro introdurre, anche per il lavoro autonomo, il trattamento di fine rapporto aumentando la contribuzione soggettiva così come ha fatto la Cassa dei notai che lo prevede espressamente all’art. 23 che qui riporto:
«Art. 23
Indennità di cessazione
1 L’indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello ella cessazione, determinata ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 4. L’erogazione dell’indennità di cessazione viene corrisposta con gli stessi criteri di cui al periodo precedente anche nell’ipotesi della pensione speciale concessa ai sensi dell’art. 12 sempreché l’avente diritto non abbia figli minori ovvero, in caso di decesso, tra gli aventi diritto non sia presenti figli minori; nelle suddette due ipotesi l’indennità di cessazione verrà liquidata con il criterio previsto dal comma 3 dell’art. 12.
1 bis. A fini del calcolo di cui al comma precedente, la frazione pari a un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari ad una volta e un terzo l’ammontare della mensilità lorda massima di pensione erogata dalla Cassa al momento della cessazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
1 ter. La metodologia di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 1bis si applica per le annualità di esercizio effettive maturate sino alla data del 31 dicembre dell’anno dell’entrata in vigore della modifica regolamentare.
1quater. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della riforma la metodologia di calcolo dell’indennità di cessazione per le annualità successive è determinata come segue:
- a) L’indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione, determinata ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 4. L’erogazione dell’indennità di cessazione viene corrisposta con gli stessi criteri di cui al periodo precedente anche nell’ipotesi della pensione speciale concessa ai sensi dell’art. 12 sempreché l’avente diritto non abbia figli minori ovvero, in caso di decesso, tra gli aventi diritto non siano presenti figli minori; nelle suddette due ipotesi l’indennità di cessazione verrà liquidata con il criterio previsto dal comma 3 dell’art. 11.
- b) Ai fini del calcolo di cui alla lettera a), la frazione pari a un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari ad una volta e un mezzo l’ammontare della mensilità lorda minima d pensione erogata dalla Cassa al momento della cessazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
- La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.
- Quanto l’esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni, l’indennità è stabilita nella misura di dieci dodicesimi della suddetta media.
3bis. È riconosciuta in capo a ciascun Notaio la facoltà di optare, per quanto attiene alla modalità dell’erogazione dell’indennità di cessazione, tra erogazione in unica soluzione dell’intera somma spettante o di parte di essa e conversione della predetta indennità o della parte restante in una rendita certa, trasmissibile secondo le norme della successione legittima o testamentaria, di durata 5, 10, 15 anni a tasso variabile annualmente legato all’andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell’anno precedente.
- Per i casi di concorso tra più aventi diritto si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tali articoli si debbono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell’art. 11.
- La quietanza deve essere rilasciati da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.
- In caso di riammissione all’esercizio della professione, l’indennità di cui al presente articolo è dovuta al Notaio qualora egli l’abbia già percepita, limitatamente all’ultimo periodo di esercizio.
- Al Notaio che abbia usufruito di pensione speciale a norme degli articoli 12 e che sia stato successivamente riammesso in esercizio, non compete alcuna ulteriore somma a titolo di indennità di cessazione ove la stessa gli sia stata corrisposta usufruendo dell’agevolazione prevista nel secondo periodo del comma 1 per l’esistenza di figli minori.»
Il sistema Casse di previdenza ha problemi di sostenibilità di lungo periodo e di adeguatezza delle prestazioni da affrontare, prima di pensare al TFR.
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