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Cpr in Albania compatibili con l’Ue.

Ma garantendo i diritti ai migranti Il parere dell’avvocato generale Nicholas Emiliou: nessun divieto ai centri fuori territorio, ma lo Stato di diritto deve essere effettivo.

Cpr in Albania compatibili con l’Ue.

Il Protocollo e la relativa normativa italiana sui Cpr in Albania sono compatibili con il diritto dell’Unione europea, a condizione che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti ai sensi del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati. A dirlo è Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo. Il parere apre dunque uno spiraglio giuridico, ma allo stesso tempo traccia una linea molto chiara: il modello dei centri in Albania non è di per sé contrario al diritto europeo, ma resta subordinato a una condizione decisiva, il rispetto pieno e verificabile dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. Non basta, cioè, che tali diritti siano previsti sulla carta.

Il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di gestire strutture di trattenimento anche fuori dai propri confini, ma non consente scorciatoie: spostare i migranti fuori dal territorio nazionale non significa spostare anche gli obblighi giuridici, che continuano a gravare sullo Stato che gestisce le procedure. Il punto politico è stato subito colto da Giorgia Meloni, che ha letto il parere come una conferma della linea del governo: «Una notizia importante – ha commentato la presidente del Consiglio – che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete». Ma il testo di Emiliou, più che un via libera, assomiglia a una autorizzazione condizionata.

Il cuore del ragionamento è semplice solo in apparenza: i centri in Albania possono esistere, ma devono funzionare esattamente come se fossero in Italia, almeno dal punto di vista giuridico. Questo significa garantire accesso effettivo all’assistenza legale (che il decreto Sicurezza ora in approvazione riduce notevolmente rendendo praticamente impossibile il patrocinio a spese dello Stato), assistenza linguistica, contatti con familiari e autorità, possibilità reale di ricorso davanti a un giudice e tempi rapidi per contestare il trattenimento. E, soprattutto, nessuna discriminazione rispetto a chi si trova sul territorio italiano.

La causa riguarda la vicenda di due migranti trasferiti in Albania, dove hanno presentato domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti sono stati poi emessi due nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d’appello di Roma per convalida. La Corte d’appello ha però negato la convalida dei decreti, ritenendo che la normativa nazionale in questione fosse incompatibile con il diritto dell’Ue. Da qui il ricorso del Viminale in Cassazione, che ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: se il diritto dell’Ue consenta il trattenimento in Albania di richiedenti protezione internazionale e se sia possibile trattenerli in uno Stato terzo anziché nello Stato membro competente.

Respinta la richiesta di irricevibilità della domanda, l’avvocato generale ha ricordato che uno Stato membro non può limitare unilateralmente l’ambito di applicazione della normativa dell’Unione a seconda della sua compatibilità con una normativa nazionale successiva, pena la violazione del principio del primato del diritto Ue. Un chiarimento non secondario, alla luce delle polemiche italiane sul diritto europeo “tiranno”. Emiliou lo esplicita: «Le autorità di uno Stato membro non possono pregiudicare l’applicazione delle norme comuni in materia di procedure di asilo mediante il trasferimento dei cittadini di Paesi terzi entrati nell’Unione europea in strutture ubicate al di fuori del loro territorio. Né esse possono trattare determinati cittadini di Paesi terzi in maniera diversa rispetto ad altri che si trovano in una situazione comparabile». In sostanza, anche in Albania l’Italia resta obbligata a garantire tutti i diritti riconosciuti dall’Unione.

Secondo l’avvocato generale, la normativa europea «non osta, in linea di principio» al trasferimento in centri fuori confine. La direttiva rimpatri (2008/115), infatti, non preclude espressamente la possibilità di gestire strutture al di fuori del territorio nazionale, né contiene limiti sulla loro collocazione geografica. Un trasferimento temporaneo in Albania non equivale né a rimpatrio né ad allontanamento, ma costituisce una fase intermedia della procedura. La direttiva, tuttavia, non conferisce una discrezionalità illimitata: gli Stati membri non devono compromettere l’efficacia delle procedure né pregiudicare i diritti e le garanzie degli interessati. E soprattutto, sottolinea Emiliou, la compatibilità dipende da come la normativa è applicata, non dalla sua formulazione. «La possibilità che, con riferimento a determinate categorie di persone, il trattenimento in tali strutture possa non essere realisticamente attuabile senza comportare l’inadempimento di una o più disposizioni della direttiva 2008/115 non può, quindi, essere esclusa». Tradotto: all’atto pratico, il sistema potrebbe rivelarsi incompatibile con lo Stato di diritto.

La distanza geografica e il superamento di un confine internazionale non devono diventare un ostacolo alla difesa legale o ai contatti familiari. Se per garantire il patrocinio o le visite consolari servissero accordi logistici onerosi, lo Stato italiano sarebbe tenuto a farsene carico. Ancora più netto è il richiamo al rilascio immediato: se un trattenimento è illegittimo, la persona deve essere liberata subito, e i tempi tecnici di trasferimento non possono giustificare ritardi. Il vero nodo riguarda i minori e i soggetti vulnerabili. Emiliou ricorda che l’interesse superiore del bambino e il diritto alla salute sono limiti invalicabili: le strutture devono garantire istruzione, assistenza medica e condizioni adeguate. In caso contrario, il trattenimento violerebbe il diritto Ue.

In alcuni casi, ammette, potrebbe non essere realisticamente attuabile senza violazioni, confermando i dubbi sulla possibilità di individuare preventivamente i soggetti non vulnerabili. Ai fini del diritto Ue, i centri in Albania possono essere considerati “zone di transito” sotto giurisdizione italiana. Tuttavia, i migranti devono poter partecipare effettivamente alle procedure, comparire davanti alle autorità e far valere i propri diritti. Se la distanza o la logistica rendessero questa partecipazione solo formale, la procedura sarebbe compromessa. Insomma, la strada dell’Albania è percorribile, ma solo se l’Italia si porta dietro tutto il “peso” dello Stato di diritto. Non esiste una scorciatoia burocratica per i diritti fondamentali: in caso contrario, la soluzione rivendicata dal governo rischia di infrangersi contro il diritto europeo.

Simona Musco su Il Dubbio

 

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