Codice deontologico forense in materia di equo compenso
Entrata in vigore della modifica dell’art. 25 bis.
In evidenza
A seguito delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando i soggetti ai quali si applica, come da circolare seguente.
Circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026
Oggetto: Circolare sulla modifica dell’art. 25 bis del Codice deontologico forense
Il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Agcm) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando (rispetto alla previgente formulazione dell’art. 25 bis del Cdf che al comma 1 e al comma 2, faceva riferimento, mediante un c.d. rinvio mobile, alla normativa in materia di equo compenso) che la norma si applica solo ed esclusivamente in caso di condotte violative poste in essere dagli Avvocati nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», ossia dei soggetti indicati nell’ambito di applicazione soggettiva della L. 49/2023, pedissequamente riportati sia al comma 1 che al comma 3, nonché richiamati al comma 2 dell’art. 25 bis.
Si ribadisce pertanto che i divieti e gli obblighi prescritti dall’art. 25 bis del Cdf si applicano esclusivamente ai rapporti professionali con i soggetti individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023, ovvero nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro», nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
La normativa, come specificato dal comma 3 dell’art. 25 del CDF, non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023.
Si raccomanda pertanto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dare massima diffusione agli iscritti agli Albi forensi e di attenersi strettamente alle indicazioni del Codice e della presente circolare.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in data 7 aprile 2026 è entrata in vigore la norma in oggetto, così come modificata.
Testo dell’art. 25 bis del codice deontologico forense
come modificato dalla delibera del consiglio nazionale forense n. 959 del 23 gennaio 2026
(In Grassetto Le Variazioni)
- 1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.
- Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.
- La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
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