Nel caso di passaggio di ruolo l’indennità di fine rapporto è dovuta anche per il periodo non di ruolo.
Ciò è quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Catania con sentenza dello scorso 30 marzo.
La vicenda riguarda il caso di una signora che, prima alle dipendenze di un patronato scolastico e, successivamente, in servizio presso un Comune della provincia di Catania, ha lavorato ininterrottamente dal 1979 fino alla data di pensionamento
Con suo grande stupore, apprendeva, però, che il periodo di riferimento considerato dall’Istituto ai fini del calcolo del TFS era solo quello successivo all’ingresso nel ruolo, ovvero dal 1984.
Invero, tra l’immissione in ruolo e i servizi precedenti non vi è stata soluzione di continuità e la ricorrente dopo l’ingresso in ruolo ha continuato a svolgere le medesime mansioni già precedentemente svolte, presso la medesima amministrazione.
A ciò si aggiunga che, per il periodo ante-ruolo, risultava regolarmente adempiuto l’onere contributivo.
Alla ricorrente non restava, pertanto, altra strada se non quella di ricorrere, assistita dall’avv. Luigi Randazzo, supportato dall’avv. Benedetta Saraceno, dello Studio Gierrelex, innanzi al Tribunale del Lavoro di Catania al fine di ribaltare la tesi dell’Istituto.
La difesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza n. 208/1986 della Corte Costituzionale con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.L. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l’indennità di fine rapporto per il personale non di ruolo, all’atto della cessazione del rapporto, non sia dovuta nel caso di passaggio a ruolo.
Secondo l’avv. Randazzo il pagamento dell’indennità di fine rapporto relativa al periodo di servizio antecedente all’ammissione in ruolo costituisce il riconoscimento di un diritto spettante al dipendente, una diversa interpretazione porterebbe ad una situazione di evidente disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che, nelle medesime condizioni, hanno visto il riconoscimento dell’intero periodo di lavoro.
In sede giudiziale l’Istituto, invece, si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto i Patronati Scolastici non sono amministrazioni iscritte all’ex Inadel e quindi i servizi prestati presso tali enti non possono essere valutati.
Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha preliminarmente precisato che il legislatore nazionale, prima, e quello regionale, poi, ha previsto che a seguito della soppressione degli ex patronati scolastici il personale venisse trasferito alle amministrazioni comunali.
In particolare il legislatore regionale, con l.r. n. 1/79, ha precisato che, con la soppressione dei patronati scolastici, le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni,che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.
Considerata l’identità, quindi, del datore di lavoro, il rapporto deve considerarsi unitario con la conseguenza che anche il trattamento di fine servizio è unitario e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto.
L’intervenuta stabilizzazione del rapporto non ha quindi alcun effetto novativo sulla anzianità di servizio e sulla quantità della prestazione stessa che vanno valutate nel loro complesso.
In accoglimento delle tesi avanzate dall’avv Randazzo, il Giudice ha, quindi, accertato il diritto della ricorrente al pagamento del TFS anche per il periodo antecedente all’immissione a ruolo e condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite.
Avv. Luigi Randazzo Catania
Riceviamo e pubblichiamo
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