Anno: XXVIII - Numero 51    
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Audizione informale dell'Ucpi in materia di sicurezza pubblica

Martedì 10 marzo l’Unione delle Camere Penali italiane è stata audita innanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato, per esprimere le proprie osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.

Audizione informale dell'Ucpi in materia di sicurezza pubblica

Enrico Amati, componente di Giunta Ucpi, rinviando – per una più approfondita disamina delle norme introdotte – alle approfondite note scritte depositate in sede di audizione, ha illustrato le posizioni dell’Unione soffermandosi sulle seguenti criticità.

Secondo una modalità oramai consolidata, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 affronta una pluralità di temi estremamente eterogenei – sicurezza pubblica, attività d’indagine in presenza di cause di giustificazione, tutela delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, immigrazione e protezione internazionale – al punto che risulta complesso fornire una lettura davvero organica dell’intervento normativo.

Sul piano del metodo, desta innanzitutto perplessità la scelta di ricorrere allo strumento della decretazione d’urgenza, soprattutto quando esso viene utilizzato per introdurre o modificare fattispecie criminose. Sebbene i presupposti costituzionali della necessità e dell’urgenza devono sussistere in modo oggettivo, anche in questo caso non appare agevole ravvisare tale urgenza nell’ambito dell’ordine pubblico, che rappresenta un annoso problema strutturale. È difficile ritenere che fenomeni così complessi possano essere affrontati mediante interventi normativi costruiti sull’onda emotiva dei fatti di cronaca, risultando gli stessi improntati sull’oramai consueto canone delle norme “bandiera”.

A maggior ragione tali considerazioni critiche valgono per una norma, quella rubricata all’art. 12 del decreto-legge, che occupandosi dell’applicazione delle cause di giustificazione, introduce l’inedita figura dell’”annotato” incidendo sulla disciplina codicistica dell’iscrizione della notizia di reato, e ciò al solo scopo di evitare la “gogna mediatica” che consegue all’assunzione della qualità di “indagato”. La legge, in realtà, dovrebbe essere applicata indipendentemente dal riverbero mediatico della sua operatività, onde evitare di dar luogo, oltretutto in via d’urgenza, ad istituti giuridici di dubbia razionalità.

Diverse norme del decreto-legge, inoltre, risultano superflue in quanto intervengono a sanzionare comportamenti già efficacemente puniti dalla normativa vigente. È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni dell’art. 1 in materia di armi e strumenti atti ad offendere, delle modifiche introdotte dall’art. 3 in tema di furto e rapina, nonché della nuova fattispecie di reato in materia di sicurezza stradale disciplinata dall’art. 8. In tutti questi casi è arduo scorgere ragioni di necessità e urgenza, posto che si tratta di condotte già adeguatamente sanzionate.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, poi, le norme di nuovo conio – non essendo precedute da un’adeguata ponderazione nelle aule parlamentari – si coordinano in modo imperfetto con le altre disposizioni del codice penale e delle leggi speciali, generando altresì possibili attriti con alcuni fondamentali principi costituzionali. È il caso, ancora una volta, dell’art. 1, che pone problemi di proporzionalità del trattamento sanzionatorio e di tassatività, in ragione dell’eccessivo ricorso a un approccio casistico; analoghe criticità emergono in relazione al menzionato art. 3. Perplessità si registrano anche con riferimento all’art. 5, che estende l’obbligatorietà della confisca a fattispecie eterogenee; e ulteriori dubbi sorgono sulla proporzionalità della pena nella nuova formulazione dell’art. 583-quater c.p. introdotta dall’art. 11. L’inedita figura dell’“annotato” di cui all’art. 12 (giornalisticamente battezzata come “scudo penale”), infine, introduce un filtro valutativo anticipato estraneo alla struttura del sistema processuale e rischia di porsi in contrasto con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost..

L’impressione che si trae in generale, quindi, è quella di una volontà dell’Esecutivo di far fronte in modo rapido a problemi che destano particolare allarme sociale, ricorrendo tuttavia a strumenti di dubbia efficacia e potenzialmente in contrasto con altre norme dell’ordinamento. Se ne trae una conferma dalla previsione della responsabilità genitoriale in luogo di quella del minore nel caso disciplinato all’art. 2 (con l’effetto di produrre, in realtà, una deresponsabilizzazione proprio del minore), ma anche dall’incerta delimitazione delle cd. “zone rosse” di cui all’art. 4, fermo restando che il cd. daspo urbano sembra idoneo più a spostare (geograficamente) i problemi che a risolverli.

Desta preoccupazione, infine, anche quanto dispone l’art. 7, che rende assai discrezionali i presupposti per poter procedere alle perquisizioni da parte delle forze dell’ordine. La stessa norma, peraltro, introduce il cd. fermo preventivo, i cui presupposti sono tuttavia labili ed evanescenti – giacché si basano su di una mera presunzione di pericolosità, e non sull’avvenuta commissione di un reato – e pertanto potenzialmente in contrasto con l’art. 13 Cost. La previsione di un controllo successivo – da parte del Pubblico Ministero – sui presupposti dell’accompagnamento negli uffici di polizia del “fermato in prevenzione”, inoltre, non pare risolutiva: tale controllo, infatti, interverrebbe quando la persona è già stata fermata (e quindi, in un certo senso, neutralizzata nella sua presunta pericolosità) e, comunque, è presumibile che l’organico delle FF.OO. e degli stessi uffici di Procura si rivelerà insufficiente in presenza di un elevato numero di “fermi preventivi” (eventualità non certo remota in caso di manifestazioni molto partecipate).

Un discorso a parte, infine, meritano le disposizioni del Capo IV, caratterizzate da un potenziamento della discrezionalità amministrativa e dalla riduzione degli spazi difensivi per soggetti notoriamente deboli quali sono i migranti (ai quali si chiede ora un obbligo di cooperazione, con possibili ricadute sulla concedibilità dei benefici penitenziari, privandoli al contempo del patrocinio a spese dello Stato).   

In tale contesto non desta particolare entusiasmo la decisione, formalizzata all’art. 9, di procedere a depenalizzare una serie di reati previsti dal T.U.L.P.S., poiché l’introduzione di severe sanzioni amministrative si rivelerà efficace solo nella misura in cui sarà concretamente possibile applicarle ai destinatari. Ed infatti il successivo art. 10 prevede delle sanzioni penali – incrementate rispetto a quanto previsto dall’art. 389 c.p. – in caso di violazione di pene accessorie disposte dal Giudice con la sentenza di condanna ovvero nell’ipotesi in cui siano violate le prescrizioni, comminate dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria, relative al divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luogo pubblico.

In definitiva, le norme contemplate nel decreto-legge appaiono di dubbia conformità ai precetti costituzionali e, comunque, non adeguate – per le ragioni esposte – a fronteggiare le problematiche di ordine pubblico che l’Esecutivo si propone di arginare. 

 

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