Anno: XXVIII - Numero 39    
Martedì 24 Febbraio 2026 ore 13:30
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Detrazione Iva retro-imputabile senza più eccezioni

Il nuovo Testo Unico Iva recepisce la sentenza UE e supera il divieto sulle fatture di fine anno.

Detrazione Iva retro-imputabile senza più eccezioni

Il nuovo Testo Unico Iva, per definizione, non innova ma mette ordine; 171 articoli e 4 allegati che raggruppano una giungla di disposizioni sparpagliate in oltre 70 leggi che, dal 2027, risulteranno tutte abrogate. Un lavoro egregio ma ancora migliorabile e non solo perché dovrà recepire l’ottima notizia che, dalla Polonia, anticipa definitivamente la soluzione, anche in Italia, della questione sulla detrazione delle fatture di fine anno.

Effetti sentenza T-689/24. Per il Tribunale UE, contrasta con il principio di neutralità e proporzionalità una norma nazionale che non consente di esercitare la detrazione Iva nella dichiarazione presentata, per il periodo in cui sono soddisfatte le condizioni sostanziali qualora il soggetto passivo abbia ricevuto la corrispondente fattura prima della presentazione della dichiarazione in parola. L’eccezione introdotta nella norma italiana (DPR 100/98 modificato dal D.L.119/2018), che non consente di detrarre su dicembre l’Iva delle fatture arrivate a inizio del nuovo anno, viola, pertanto, i citati principi.

Come tutti siamo contenti, dice Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, a seguito della sentenza che lo scorso 11 febbraio, ancorché riferita al diritto polacco, conferma senza eccezioni le tesi sostenute da ANC e Confimi Industria in due denunce presentate alla Commissione Europea (maggio 2017 e marzo 2020) e commenta: “ora possiamo affermarlo senza alcun rischio di smentite né di alimentare confusione. Aveva sbagliato la Commissione UE a ritenere, a marzo 2023, di non avviare una procedura di infrazione contro l’Italia in merito alla restrizione introdotta nel DPR 100”. Restrizione di fine anno che, fra le altre, mette (metteva) in crisi chi, ad esempio, cessa l’attività a fine anno oppure transita in regime forfettario nel nuovo anno.

Doglianza ascoltata dal Viceministro Leo a cui vanno riconosciuti sensibilità e merito di aver pianificato (agosto 2023) la soluzione nella legge delega di riforma fiscale; soluzione che – come prospettatoci nelle interlocuzioni dello scorso 17 febbraio – dovrebbe trovare presto collocazione in uno dei prossimi provvedimenti (ulteriori ritardi presterebbero il fianco all’apertura di una ineludibile procedura d’infrazione, ndr).

Rimane fermo che i contribuenti possono invocare da sé la supremazia delle interpretazioni della CGUE rispetto alle norme nazionali incompatibili con la direttiva ma – per le peculiarità del funzionamento dell’Iva in Italia – vanno evitate spropositate fughe in avanti: durante l’anno non sembrano cioè paventabili retro imputazioni, per i mensili, di fatture che arrivano oltre il termine della liquidazione Iva oppure, per i trimestrali, per evitare disallineamenti con le precompilate AdE, oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. L’ultima spiaggia, comunque, rimane sempre la dichiarazione annuale dell’anno di arrivo (anche per la previsione della legge delega).

Le semplificazioni auspicabili. Soddisfazione anche per Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni, anche se rimane il rammarico per una situazione che avrebbe dovuto trovare soluzione molto prima. È evidente, sostiene Lorenzin, “che imprese e professionisti continuano a rimanere il bancomat dello Stato” e prosegue: “risolta una vicenda, se ne aprono continuamente altre come quella che, dal 2028, imporrà l’applicazione di una ritenuta d’acconto dello 0,50% (1% dal 2029) da operare sui pagamenti di tutte le cessioni e prestazioni fra imprese. È un delirio operativo che va scongiurato”. Le imprese si trovano a navigare,  fa notare Lorenzin, in un complicatissimo e orribile contesto geopolitico e chiosa: “almeno si evitassero complicazioni prettamente domestiche”, fermo restando che non mancano interpretazioni sorprendenti. Per rimanere in tema di detrazione, la risposta AdE 115/E/2025 sulla non emendabilità della dichiarazione Iva, per recuperare l’Iva sulla fattura d’acquisto dimenticata, è molto discutibile.

In materia di semplificazioni ANC e Confimi non mollano. Nei giorni scorsi sono stati infatti (ri)presentati al Viceministro e al MEF un elenco di suggerimenti fra i quali:

  • una proposta di semplificazione della disciplina del reverse charge in edilizia ed edifici che si ritiene utile per superare gli imbarazzi qualificatori legati ai codici ATECO (compresi quelli generati dalle modifiche in vigore da aprile 2025) nonché, eliminando la distinzione fra appalto e cessione con posa, per assorbire le numerose interpretazioni borderline che, da troppi anni, continuano a caratterizzare la materia;
  • la richiesta di superamento del disallineamento delle tempistiche esterometro (rimasto mensile) e il reverse charge (dallo scorso giugno trimestrale) dei forfettari persone fisiche e replica delle medesime previsioni anche sul nuovo regime forfettario per APS e ODV;
  • qualificazione fra le violazioni meramente formali di eventuali invii tardivi delle comunicazioni esterometro, purché effettuate in tempo utile per consentire all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della dichiarazione Iva precompilata (31 gennaio anno successivo);
  • richiesta di eliminazione del quadro VT della dichiarazione annuale.

Testo unico Iva 2027. Al netto delle  modifiche per l’adeguamento della novità della sentenza T-689/24 e delle altre disposizioni da recepire ex direttiva VIDA, vi sarebbero, per partire dal 2027 con un testo “perfezionato”, una serie di miglioramenti auspicabili, fra i quali: (i) integrare le nuove  tabelle delle aliquote anche con il richiamo delle ex voci del DPR 633; (ii) eliminare (articolo 99) il “décalage” acquisti intracomunitari (che è superato dal 1994); (iii) riportare nel TU anche le disposizioni (smarrite nella giungla) sulle liquidazioni (DPR 100 e DPR 542) e le comunicazione LiPe (DL 78); (iv) integrare la norma sulle note di variazione (articolo 92) anche con il richiamo ai contratti e accordi di composizione negoziata della crisi (art. 25-bis, co.5, d.Lgs 14/2019). 

Testi unici vs Codice tributario. La raccolta e razionalizzazione di norme frammentate è cosa pregevole e condivisibile. Non può tuttavia sottacersi che un doppio cambio troppo ravvicinato risulterà complesso da recepire e interiorizzare in modo efficace. Potrebbe essere ragionevole un’ulteriore riflessione: limitarsi, in questa legislatura, a Testi Unici accuratamente perfezionati oppure, in alternativa, valutare lo slittamento dell’entrata in vigore degli stessi fino a quando non sarà pronto il Codice tributario che sostituirà (abrogandoli prima dell’entrata in vigore) i Testi unici medesimi.

 

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