Riforma delle professioni: il Cni audito in Commissione Giustizia del Senato
Il Presidente Angelo Domenico Perrini ha affrontato i temi delle riserve di competenza per i nuovi settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione, della riforma dell’accesso alla professione e dell’equo compenso.
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Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Angelo Domenico Perrini, ha partecipato stamane a un’audizione presso la commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’esame del ddl 1663 con delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. Il Presidente Perrini ha incentrato il suo intervento su tre punti fondamentali.
Il primo è l’aggiornamento delle riserve di competenza per i nuovi settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione. Perrini ha sottolineato come l’attuale assetto delle competenze professionali degli ingegneri risenta ancora dell’impostazione data dal Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Tale normativa, concepita in un paese ancora prevalentemente rurale e in via di industrializzazione, basava la tutela della pubblica incolumità quasi esclusivamente sulla stabilità delle costruzioni civili e sulla trasformazione del territorio, ponendo l’attenzione essenzialmente alle attività di ingegneria civile-ambientale, per le quali sono previste specifiche “riserva di competenza” e dunque possono essere eseguite solo da professionisti iscritti all’Albo. Al contrario, nei settori dell’Ingegneria industriale e dell’Ingegneria dell’informazione (formalmente riconosciuti con la divisione dell’Albo in tre settori nel 2001) non si registra la medesima attenzione del legislatore, ma vige una pericolosa deregolamentazione di fatto. Attualmente, in questi ambiti, attività estremamente complesse vengono spesso svolte da personale non iscritto all’Albo, privo di certificazione deontologica e di obbligo di formazione continua.
Sollecitato dalle domande del Sen.Sergio Rastrelli (FI), il Presidente Perrini ha poi aggiunto: “E’ necessario inserire nel ddl un principio che equipari il rischio tecnologico e informatico al rischio sismico o statico. Nel 2025 la pubblica incolumità non è minacciata solo dal crollo di un ponte, ma anche dal malfunzionamento di un algoritmo di Intelligenza Artificiale applicato alla medicina o alla guida autonoma, dalla vulnerabilità di una infrastruttura critica (rete elettrica, idrica, dati) soggetta ad attacchi cyber, dal grave deterioramento di un impianto industriale o dal guasto di un sistema robotizzato. Occorre, dunque, inserire una previsione di delega finalizzata a istituire una riserva di competenza esclusiva anche per gli iscritti al Settore B (Industriale) e al Settore C (Informazione) dell’Albo degli Ingegneri, con relativo obbligo di iscrizione, per l’esercizio di attività che presentino un impatto sulla salute, sulla sicurezza pubblica o sulla gestione di dati sensibili”.
Il secondo punto affrontato è quello relativo alla riforma dell’accesso alla professione di ingegnere da realizzarsi sia con l’introduzione di un periodo di tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi, sia sostituendo i percorsi formativi tradizionali con percorsi di laurea abilitante, che consentano di conseguire l’abilitazione professionale contestualmente alla discussione della tesi di laurea. Il tirocinio, peraltro, dovrà avere una durata congrua, alla quale corrisponderà il riconoscimento di un certo numero di CFU e dovrà essere svolto presso enti convenzionati, aziende qualificate o studi professionali, sotto la supervisione congiunta di un tutor accademico e di un tutor professionale iscritto all’Ordine. Inoltre, Perrini ha tenuto a precisare che la proliferazione dei corsi di laurea in ingegneria erogati da atenei telematici impone l’esercizio di un controllo, anche sul piano normativo, per garantire la qualità della formazione tecnica. L’estensione del percorso abilitante ai corsi di studio telematici deve essere subordinata all’obbligo di presenza certificata per le lezioni e le attività relative alle discipline caratterizzanti e per l’intero svolgimento del TPV.
L’ultimo punto affrontato da Perrini, infine, è stato quello dell’equo compenso. Il Presidente del CNI ha sottolineato che la sua applicazione è limitata prevalentemente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, laddove invece la maggior parte delle prestazioni professionali degli ingegneri avviene nei confronti di committenti privati generici. In questo ambito, la rincorsa al ribasso del costo delle prestazioni professionali genera un danno diretto alla qualità dell’opera e, di riflesso, alla sicurezza del committente stesso. È necessario perciò che il ddl attribuisca ai Consigli Nazionali, di concerto con il Ministero della Giustizia, l’aggiornamento periodico dei parametri ministeriali (attualmente regolati dal D.M. 17/06/2016) e che il medesimo iter procedurale sia utilizzato anche per la determinazione del compenso anche nei contratti tra professionisti e privati. Infatti, sebbene per i grandi committenti sia prevista l’applicazione della disciplina sull’equo compenso, con l’eliminazione delle tariffe di cui alla legge 143 del 1949 non esiste la possibilità di applicare parametri tariffari oggettivi alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti di committenti privati, le quali si differenziano in modo netto da quelli stabiliti per le opere pubbliche. Pertanto, è necessario e urgente definire detti parametri anche per i rapporti tra professionista e committenza privata. Il punto qualificante della riforma deve essere la definizione legale della struttura del compenso, individuando una parte che non può essere oggetto di ribasso negoziale, in quanto posta a garanzia della dignità del lavoro e della copertura dei costi vivi. Più precisamente, è necessario stabilire che le spese vive e di gestione (che includono costi strumentali, software, assicurazione professionale, formazione continua, utenze studio, costi del personale) e gli oneri previdenziali e fiscali (ossia i contributi soggettivi e integrativi alla cassa di previdenza e imposte dirette) vadano a costituire la parte incomprimibile del compenso professionale, poi integrato dalla remunerazione netta della prestazione intellettuale. Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tale soglia è nullo, in quanto configura una prestazione in perdita che viola l’art. 36 della Costituzione e presume una lesione della qualità della prestazione a danno della sicurezza del committente.
In conclusione, il Presidente Perrini ha sottolineato il lavoro che il CNI sta portando avanti in tema di riforma delle professioni anche nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche, il cui documento conclusivo sarà depositato al termine del ciclo di audizioni previste.
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