Cassa integrazione in deroga: il caso delle aziende plurilocalizzate
Circolare n. 9/2020 della Fondazione Studi CdL
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L’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 ha disposto che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Fermo restando che per le aziende con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive, è necessario comprendere quali siano, invece, le modalità di accesso per le aziende con unità produttive dislocate in un numero superiore a cinque dei premessi ambiti territoriali.
A questa particolare casistica è dedicata la circolare n.9/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, pubblicata il 14 aprile 2020, che oltre a chiarire la portata della norma riassume le circolari applicative e interpretative dell’Inps e del Ministero del Lavoro sull’iter di accesso, i parametri, la compilazione e l’invio della domanda per l’ammortizzatore in deroga. Nel documento sono evidenziate alcune criticità operative nonché dubbi interpretativi e incongruenze che necessitano di ulteriori chiarimenti da parte dei due Enti al fine di evitare disagi per aziende e lavoratori, nonché ulteriori ritardi nei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale.
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