Consulenti del Lavoro Fondo previdenza complementare e benefici contributivi
Le conseguenze in caso di omesso versamento dei contributi alla luce delle ultime indicazioni fornite dall’Inps
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Con la nota n. 1436 pubblicata lo scorso 17 febbraio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precise indicazioni in merito all’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare. In particolare l’Ispettorato è giunto alla conclusione che, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo, previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si configuri una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Con l’approfondimento del 3 marzo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le disposizioni dell’Ispettorato, richiamando la normativa di riferimento e soffermandosi, in particolare, sulle conseguenze per la regolarità contributiva in caso di omesso versamento della quota ai fondi complementari.
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