Anno: XXVI - Numero 175    
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Professioni in trasformazione: in arrivo le nuove regole per le STP

La riforma degli ordinamenti professionali, approvata dal CdM il 4 settembre, apre una stagione di cambiamenti per le società tra professionisti (STP).

Professioni in trasformazione: in arrivo le nuove regole per le STP

Il disegno di legge delega mira a semplificare iscrizioni, chiarire responsabilità e uniformare il regime fiscale, rendendo le società professionali più moderne, trasparenti e competitive.

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 4 settembre, ha approvato il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali. Si tratta di un intervento di portata sistemica che, nelle intenzioni del legislatore, mira a riordinare e modernizzare il quadro normativo delle professioni regolamentate, armonizzandolo con gli standard europei e rendendolo più aderente alle trasformazioni del mercato.

La delega, che dovrà essere esercitata entro 24 mesi, non si limita a una manutenzione normativa, ma apre un cantiere di revisione ampio: dalla formazione continua al tirocinio, dalla disciplina elettorale degli ordini alla definizione delle competenze professionali, fino a temi centrali come la rappresentanza di genere e la trasparenza negli organi di categoria.

In tale contesto, uno dei capitoli più significativi riguarda la disciplina delle società tra professionisti (STP), che da tempo richiede un intervento chiarificatore e di aggiornamento.

Le STP, introdotte dall’art. 10 L. 183/2011, sono state pensate per consentire ai professionisti di esercitare in forma societaria, adottando i modelli previsti dal diritto commerciale (società di persone, di capitali o cooperative). L’obiettivo era duplice: da un lato, favorire l’aggregazione e l’interdisciplinarietà; dall’altro, permettere l’ingresso di soci di capitale a supporto delle strutture professionali.

La norma vigente stabilisce alcuni principi cardine:

  • modelli societari: le STP possono essere costituite secondo i modelli previsti dal Codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), con l’unico vincolo di indicare nella denominazione la dicitura “società tra professionisti”;
  • oggetto sociale esclusivo: l’attività deve consistere nell’esercizio professionale regolamentato, anche in forma multidisciplinare;
  • composizione sociale: possono essere soci professionisti iscritti agli albi (anche appartenenti a ordini diversi), cittadini UE con titolo abilitante, nonché soci non professionisti, limitatamente a prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Tuttavia, i professionisti devono mantenere la maggioranza dei due terzi sia nel numero dei soci sia nel capitale sociale;
  • conferimento ed esecuzione degli incarichi: gli incarichi professionali devono essere eseguiti esclusivamente da soci professionisti abilitati. L’utente ha diritto di scegliere il professionista incaricato; in mancanza di scelta, il nominativo deve essere comunicato per iscritto;
  • obblighi assicurativi: è obbligatoria la stipula di una polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale;
  • disciplina deontologica: i soci restano soggetti ai codici deontologici dei rispettivi Ordini. La società, a sua volta, è assoggettata al regime disciplinare dell’Ordine presso cui è iscritta;
  • cause di esclusione: il socio cancellato dall’albo con provvedimento definitivo deve essere escluso dalla società;
  • incompatibilità: la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
  • segreto professionale: ciascun socio può opporre agli altri il segreto sulle attività affidategli.

La ridetta cornice normativa ha garantito negli anni un primo inquadramento delle STP, ma la sua applicazione pratica ha messo in evidenza nodi interpretativi e rigidità operative. Proprio da qui muove la nuova delega al Governo: chiarire, semplificare e aggiornare queste prescrizioni, mantenendo salde le garanzie a tutela del cliente e della funzione sociale delle professioni.

L’articolo 2, lettera z), ferme restando le garanzie offerte dalla disciplina vigente, ne prevede modifiche e integrazioni con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • modalità di iscrizione agli Albi e al Registro delle imprese;
  • partecipazione alle società e casi di incompatibilità;
  • conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e obblighi di informazione nei confronti della clientela;
  • regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e relativa responsabilità sul piano deontologico;
  • assolvimento degli obblighi assicurativi;
  • regime fiscale e previdenziale, da rendere coerente con quello previsto per il modello societario adottato.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la lettera aa) dell’articolo 2: le STP, anche ai fini dell’IRAP (di cui al D.Lgs. 446/97), dovranno applicare i regimi fiscali propri del modello societario scelto.

La riforma apre scenari nuovi per le professioni interessate: in un contesto in cui il mercato richiede servizi sempre più integrati e complessi, le STP potranno diventare veicoli per sviluppare specializzazioni, attrarre capitali, creare sinergie interdisciplinari e favorire il ricambio generazionale.

In tal senso il disegno di legge delega segna un passaggio importante nella modernizzazione delle professioni regolamentate coinvolte. Per le società tra professionisti, la riforma rappresenta un’occasione per superare le incertezze del passato e consolidare un modello societario capace di coniugare efficienza, trasparenza e responsabilità, restituendo al contempo alle professioni il ruolo sociale ed economico che la delega stessa, all’articolo 2, indica come obiettivo primario.

di Annalisa De Vivo – Dottore commercialista, Consulente AML/231+

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