Ecco il ddl di riforma dell'ordinamento forense
La legge delega sulla riforma della professione forense approvata dal CDM del 4 settembre 2025. Testo e principali novità.

Tra le principali novità, la legge delega prevede interventi sugli ambiti di competenza esclusiva dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di reti di avvocati.
La delega affida al Governo l’incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
È prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.
Riforma forense: i principi direttivi
All’articolo 2 lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.
Si introducono inoltre:
- il ripristino del giuramento professionale,
- il rafforzamento del segreto professionale,
- l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile
- la disciplina delle informazioni sull’attività legale.
Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità.
Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell’avvocatura e il riconoscimento del Cnf e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.
Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:
- la sospensione immediata in caso di inadempimento,
- l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e
- la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.
Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale.
In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:
- il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
- i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
- Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.
Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un’associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto.
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