Anno: XXVI - Numero 130    
Giovedì 3 Luglio 2025 ore 13:45
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La Corte costituzionale boccia la legge sui balneari della Toscana

“No a premi e indennizzi speciali per concessionari, tutela libertà concorrenza e criteri scelta titolari è solo statale”.

La Corte costituzionale boccia la legge sui balneari della Toscana

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 89, depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2024, in quanto incidenti sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.

Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel modificare la precedente legge della Regione Toscana numero 31 del 2016 – spiega la Consulta in una nota -, prevedevano infatti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.

La Corte, pur riconoscendo che la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, ha tuttavia ricordato che quest’ultima, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, come accaduto nel caso all’esame.

Le argomentazioni della Regione Toscana a sostegno del proprio intervento normativo, fondate sull’inerzia del legislatore statale nel disciplinare il settore delle concessioni demaniali marittime e sulla necessità di tutelare l’affidamento degli operatori, non sono state ritenute dalla Corte idonee a giustificare l’invasione da parte del legislatore regionale di un ambito di competenza statale esclusiva, essendo peraltro già rinvenibili nell’ordinamento principi e altri indici normativi di derivazione europea utili all’esperimento delle gare da parte delle amministrazioni comunali.

Askanews

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