Cassa Forense: reddito superato per un solo anno non comporta iscrizione d’ufficio
Il presupposto dell'iscrizione è la continuità nello svolgimento dell'attività forense
Nell’ipotesi in cui un avvocato non svolga la professione con continuità e soltanto per un anno oltrepassi il reddito minimo, non scatta l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Forense. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28449 depositata il 5 novembre 2019 (testo in calce), ha rigettato il ricorso avanzato dalla Cassa Previdenziale Forense, che aveva iscritto d’ufficio un avvocato in quanto, per un anno, aveva oltrepassato il reddito minimo. Per il collegio di legittimità il superamento del limite di reddito, di un unico anno, da parte dell’avvocato, non basta ad attivare l’iscrizione d’ufficio. Lo stesso giudice romano ha infatti evidenziato che il presupposto richiesto dalla disciplina positiva, è rappresentato dalla continuità nello svolgimento dell’attività forense.
Fonte. Altalex
Altre Notizie della sezione
Cassa dottori commercialisti, oggi e domani due incontri in Abruzzo
16 Luglio 2026Sono 2.089 gli iscritti della regione all'Ente previdenziale.
Casse previdenziali, serve una riforma per garantire il futuro
15 Luglio 2026Sentenza del Tribunale di Roma e rilievi della Bicamerale riaprono il dibattito su governance, controlli e sostenibilità delle Casse.
Pensione avvocati, la Cassazione boccia il simulatore di Cassa Forense
15 Luglio 2026Il calcolatore online è solo orientativo: per la pensione servono dati ufficiali o una Ctu.
