Nuovo Ddl per tutelare i dipendenti di studio.
Assegnata il 16 novembre scorso alla seconda commissione giustizia, la proposta di legge che introduce un'ulteriore deroga al regime di incompatibilità
Nel dettaglio, la proposta (A.C. 735 – 2022) mira a far decadere l’incompatibilità tra la professione forense ed il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all’attività propria della professione forense.
Il disegno di legge, dunque, non punta ad introdurre all’interno della disciplina della professione forense una regola generale che consenta ad un avvocato lo svolgimento contestuale di qualsivoglia attività lavorativa, ma appare piuttosto rivolta solo agli avvocati che lavorano negli studi legali di altri avvocati.
Scopo dichiarato della proposta è quello di porre fine al precariato per i tantissimi avvocati che prestano la propria attività alle dipendenze di grandi studi legali i quali, in virtù del divieto previsto proprio dall’art. 19 L. 247/2012, non possono essere regolarizzati.
Un progetto pressoché identico (si discuteva all’epoca della possibilità di introdurre la figura dell’avvocato mono-committente) era già stato presentato nel corso della precedente legislatura, incontrando la disapprovazione della quasi totalità delle associazioni forensi, secondo le quali la lotta al fenomeno del precariato non può implicare la rinuncia alla caratteristica fondamentale della professione di avvocato, che è l’indipendenza.
Lo stesso Consiglio Nazionale forense, del resto, in una decisione resa agli inizi di quest’anno, ha chiarito che il regime di incompatibilità disciplinato dall’articolo 18 lettera d) della legge n. 247/2012 ed in particolare il divieto di cumulare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato, è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa e subisce eccezione esclusivamente nei casi di strettissima interpretazione nei casi tassativamente previsti dalla Legge Forense (ossia per le attività di docenza, e per gli avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici).
Ciò nonostante, il crescente fenomeno della strumentalizzazione della partita dell’IVA e della simulazione di rapporti di lavoro subordinati all’interno degli studi legali, necessita di essere arginato, ed una revisione della Legge Professionale sul punto appare, pertanto, inevitabile.
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