Il contributivo per anzianità votato da cassa forense è contra legem.
Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la Legge 30 aprile 1969, n. 153.
In evidenza
Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall’equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati.
Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione italiana unitamente all’andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione.
La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (c.d. riforma Dini) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell’età di pensionamento e della conseguente attesa di vita.
La transizione al modello contributivo è stata completata con l’entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero).
Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo “pro rata”.
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