Ampliamento balcone e realizzazione tettoia: Scia o permesso di costruire?
Tar Campania: se l’ampliamento del balcone ha comportato modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, con un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, l’intervento necessita di permesso di costruire a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno dell’intervento concretamente realizzato.

Niente da fare per l’ampliamento del balcone con una copertura in legno lamellare (cioè, di fatto, una tettoia): il Testo Unico Edilizia è molto chiaro in tal senso, serve il permesso di costruire, la SCIA non basta per evitare l’abuso edilizio e la tagliola della ruspa.
Ce lo ricorda il Tar Napoli nella sentenza 7406/2021 dello scorso 19 novembre, confermando la sanzione di tali opere edilizie con la demolizione.
Secondo i giudici amministrativi partenopei, non risultano condivisibili le censure sollevate dalla ricorrente contro la demolizione, essendo queste opere consistenti nell’ampliamento del balcone completandolo con una copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la captazione delle acque e la loro regimentazione per una superficie complessiva di 12 mq, e fondate sull’assunto che tali interventi, per le loro caratteristiche intrinseche ed in specie per la loro natura di opere pertinenziali, possano essere realizzati anche senza ottenere il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Secondo la ricorrente, si tratterebbe di pertinenza, ma così non è, in quanto “la nozione di pertinenza urbanistica accolta dalla giurisprudenza amministrativa è meno ampia di quella civilistica. In tale ottica, gli elementi che caratterizzano la pertinenza urbanistica sono, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, e, dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo; pertanto, un’opera può definirsi accessoria nei riguardi di un’altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione dell’insieme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 19; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310)” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez II, 20.02.2017 n 1032).
Ciò posto, il Tar evidenzia che, atteso che la realizzazione di tale ampliamento ha comportato modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, ed un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, l’intervento medesimo sconta il previo permesso di costruire da parte del Comune, e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno dell’intervento concretamente realizzato.
Correttamente, pertanto, dopo avere accertato la realizzazione dello stesso in assenza di titolo edilizio, l’amministrazione comunale ha ingiunto l’abbattimento.
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