Periti Industriali: si completa la riforma
In Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto contenente modalità semplificate di espletamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione.
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Si completa la riforma della professione di Perito Industriale. Approdato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026, il decreto 12 dicembre 2025 del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, recante la definizione di modalità semplificate di espletamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione di perito industriale laureato, adottato nelle more della piena attuazione delle disposizioni previste dalla L. n. 163/2021 in materia di titoli universitari abilitanti.
Un decreto atteso da anni dalla Categoria e per il quale il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha avviato negli ultimi mesi diverse interlocuzioni con il Cun, Crui e l’ufficio legislativo e la direzione generale del MUR che potesse, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Manfredi, abilitare i laureati nelle 14 classi di laurea del DPR n. 328/2001. Il decreto stabilisce che possono accedere all’esame di Stato con le modalità semplificate i laureati appartenenti alle classi di laurea previste dal citato DPR n. 328/2001, nonché coloro che sono in possesso delle classi di laurea magistrale individuate nell’allegato al decreto, oltre ai soggetti che abbiano conseguito all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. L’abilitazione consente l’iscrizione all’Albo dei Periti Industriali Laureati nei diversi settori di specializzazione individuati dalla normativa professionale, ossia costruzioni, ambiente e territorio; tecnologie alimentari; meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica; prevenzione e igiene ambientale; informatica e design.
“Il testo era atteso da oltre vent’anni. Prima i nostri laureati svolgevano l’Esame di Stato presso gli istituti tecnici e la prova verteva solo su una delle materie delle oltre 27 specializzazioni all’epoca esistenti (attualmente razionalizzate e semplificate a 8 sezioni più rispondenti al mercato del lavoro e in linea con i percorsi universitari), oggi con questo decreto i Periti Industriali potranno abilitarsi finalmente presso le Università con un esame che verte su tutti i settori di specializzazione dell’Albo professionale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Giovanni Esposito, sottolineando come il Cnpi continuerà a collaborare con il Mur e il sistema universitario per dare piena attuazione ai titoli universitari abilitanti e rafforzare ulteriormente il ruolo dei Periti Industriali Laureati nel sistema delle professioni tecniche.
all’esercizio della professione, consiste in un’unica prova orale, un colloquio che verte sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel tirocinio svolto durante il corso di laurea o successivamente, e sulle norme deontologiche. Si stabilisce altresì che la valutazione della prova è espressa in centesimi e l’abilitazione si intende conseguita con una votazione di 60/100. Per sostenere l’esame di cui al presente decreto, dalla data di pubblicazione in GU e fino all’attuazione dell’ordinamento didattico abilitante alla professione di Perito Industriale laureato delle classi di laurea ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera d), del DPR n. 328/2001; e in quelle da ritenere assorbenti, il laureato non abilitato, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale dei Tirocinanti (RNT), istituito dal Cnpi, può presentare domanda presso un Ateneo sede di corso di laurea professionalizzante, individuato in relazione al settore professionale di riferimento. In particolare, gli Atenei sedi dei corsi LP-01 operano per il settore costruzioni, ambiente e territorio; quelli dei corsi LP-02 per il settore tecnologie alimentari; mentre i corsi LP-03 riguardano i settori meccanica ed efficienza energetica, impiantistica elettrica e automazione, chimica, prevenzione e igiene ambientale, informatica e design.
Nel decreto si stabilisce, inoltre, che la Commissione giudicatrice dell’esame ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri (due docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento del Corso di Studi, e due professionisti laureati di comprovata esperienza designati dall’ordine professionale territorialmente competente. Per i primi tre anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali potranno essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno cinque anni nella relativa professione.
DECRETO 12 DICEMBRE 2025
Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di perito industriale laureato
Il Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia
Visti:
- la legge 8 novembre 2021 n. 163 sulle lauree abilitanti;
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 relativo agli esami di Stato per l’accesso alle professioni;
- il decreto ministeriale 12 agosto 2020 n. 446 sulle classi di laurea professionalizzanti;
- la deliberazione del Consiglio nazionale dei periti industriali sulle nuove 8 sezioni dell’albo professionale;
- il parere del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza dei rettori.
Considerata la necessità di disciplinare in via transitoria l’esame di Stato per l’accesso alla professione.
Decreta:
Art. 1 – Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato
- Ai sensi della legge sulle lauree abilitanti, possono ottenere l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato i soggetti che hanno conseguito:
- una laurea nelle classi previste dal DPR 328/2001;
- oppure una laurea magistrale indicata nell’allegato del decreto.
L’abilitazione avviene tramite superamento dell’esame di Stato con modalità semplificate.
- L’esame è finalizzato a verificare la preparazione del candidato nei settori dell’albo professionale e consiste in:
- colloquio sulle attività di tirocinio svolte;
- discussione di un caso pratico relativo all’esperienza di tirocinio;
- verifica della conoscenza delle norme deontologiche.
- La prova è valutata in centesimi.
L’abilitazione si consegue con almeno 60/100. - Fino alla piena attuazione delle lauree abilitanti, il laureato non ancora abilitato:
- deve iscriversi al registro elettronico nazionale dei tirocinanti del Consiglio nazionale dei periti industriali;
- può sostenere l’esame presso l’università sede dei corsi di laurea professionalizzanti:
- LP-01 costruzioni, ambiente e territorio
- LP-02 tecnologie alimentari
- LP-03 settori industriali (meccanica, elettrica, chimica, informatica ecc.).
- La commissione d’esame:
- ha composizione paritetica;
- almeno quattro membri;
- metà docenti universitari (uno presidente);
- metà professionisti designati dall’ordine territoriale.
Settori dell’albo professionale
Il decreto conferma otto settori di specializzazione dell’albo dei periti industriali:
- costruzioni, ambiente e territorio
- tecnologie alimentari
- meccanica ed efficienza energetica
- impiantistica elettrica e automazione
- chimica
- prevenzione e igiene ambientale
- informatica
- design.
Disposizione finale
Il decreto:
- è stato firmato a Roma il 12 dicembre 2025;
- è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2026;
- entra in vigore dalla data di pubblicazione.
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