Ipotesi di scudo penale per il datore di lavoro “virtuoso”
Nel nuovo approfondimento la Fondazione Studi CdL si sofferma sulla necessità di tale garanzia per gli imprenditori
La diffusione del Covid-19 e gli effetti sulla collettività hanno comportato l’emanazione di svariati provvedimenti con l’obiettivo di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini, in generale, e quello dei lavoratori, in particolare. Nel corpus di tali atti è contenuto un espresso richiamo a Protocolli condivisi in base ai quali il Governo e le Parti Sociali hanno individuato le misure sanitarie e informative che i datori di lavoro devono adottare e i lavoratori rispettare sul luogo di lavoro. Con l’approfondimento del 12 maggio 2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza i possibili effetti penali per il datore di lavoro inadempiente e il caso più complesso del datore di lavoro “virtuoso”. Stante la cogenza delle misure che il datore di lavoro deve adottare per rendere gli ambienti sicuri per la salute, tutelando i lavoratori anche dal nuovo Coronavirus, e le responsabilità di un eventuale inadempiente, il ragionamento degli esperti perviene alla conclusione che sia necessario salvaguardare chi adempie a tutti gli obblighi previsti, introducendo uno scudo per le responsabilità penali di questi imprenditori che hanno “investito in sicurezza”.
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