Ipotesi di scudo penale per il datore di lavoro “virtuoso”
Nel nuovo approfondimento la Fondazione Studi CdL si sofferma sulla necessità di tale garanzia per gli imprenditori
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La diffusione del Covid-19 e gli effetti sulla collettività hanno comportato l’emanazione di svariati provvedimenti con l’obiettivo di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini, in generale, e quello dei lavoratori, in particolare. Nel corpus di tali atti è contenuto un espresso richiamo a Protocolli condivisi in base ai quali il Governo e le Parti Sociali hanno individuato le misure sanitarie e informative che i datori di lavoro devono adottare e i lavoratori rispettare sul luogo di lavoro. Con l’approfondimento del 12 maggio 2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza i possibili effetti penali per il datore di lavoro inadempiente e il caso più complesso del datore di lavoro “virtuoso”. Stante la cogenza delle misure che il datore di lavoro deve adottare per rendere gli ambienti sicuri per la salute, tutelando i lavoratori anche dal nuovo Coronavirus, e le responsabilità di un eventuale inadempiente, il ragionamento degli esperti perviene alla conclusione che sia necessario salvaguardare chi adempie a tutti gli obblighi previsti, introducendo uno scudo per le responsabilità penali di questi imprenditori che hanno “investito in sicurezza”.
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