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Abilitazione alla professione di perito industriale: validi i praticantati pregressi e quelli in modalità “agile”

Pubblicata l’ordinanza Miur che indice per il 2020 la sessione degli esami per l’acceso all’albo

Abilitazione alla professione di perito industriale: validi i praticantati pregressi e quelli in modalità “agile”

Validi i praticantati pregressi e quelli svolti in lavoro agile per accedere all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Sono solo alcuni passaggi contenuti nell’ordinanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 39 del 19 maggio che indice per il 2020 la sessione degli esami di abilitazione alla professione. Le prove d’esame si svolgeranno nel mese di novembre 2020 e ad esse potrà partecipare chi ha presentato domanda entro il 18 giugno 2020. Possono accedere coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso un tirocinio di 18 mesi presso uno studio di un professionista o un’azienda; i laureati triennali, quelli quinquennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall’ordinanza Miur che hanno concluso un tirocinio di 6 mesi svolto, in tutto o in parte, durante il corso di studi universitario. Inoltre possono fare domanda per sostenere l’esame di abilitazione tutti coloro che, dopo il diploma d’istruzione tecnica, hanno iniziato il praticantato presso un professionista o un’azienda, o tutti coloro che sono stati assunti come dipendenti, svolgendo attività inerenti alla professione di perito industriale. In particolare per i primi quel periodo di praticantato, anche concluso nel 2012, resta valido ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, e per i secondi c’è la possibilità di potersi iscrivere con i requisiti maturati in passato, facendosi riconoscere quel periodo di attività ai fini della pratica professionale anche senza la preventiva (ora obbligatoria) iscrizione al registro dei praticanti. Un’opportunità resa possibile dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge 89 del 2016 che prevedendo l’accesso all’esame di stato esclusivamente ai laureati triennali garantisce per un quinquennio l’efficacia dei titoli di studio e di praticantato maturati con il previgente ordinamento professionale (di cui alla legge 17/90). Un vantaggio non di poco conto che consente di accedere all’esame senza dover maturare un nuovo periodo di 18 mesi di tirocinio. Tra le modalità di svolgimento del tirocinio, inoltre, in questa fase emergenziale, figura anche quella di sostituire i sei mesi con un corso di formazione frontale di almeno 200 ore, che possono diventare 40 ore, se svolte in modalità e-learning. Un modo per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, riducendo la durata del tirocinio e consentendo, nello stesso tempo, agli aspiranti alla professione di essere iscritti nel registro dei praticanti prima di aver conseguito il titolo formativo. “L’iscrizione a un ordine professionale”, ha commentato il presidente del Cnpi Giovanni Esposito, “oggi rappresenta non solo un’opportunità di lavoro -basti pensare che secondo le stime europee entro il 2025 si creeranno oltre 2 milioni di nuove chance in ambito tecnico- ma anche un valore aggiunto per tutto il supporto e gli incentivi che possiamo offrire agli iscritti, dall’organizzazione degli studi, a un’attività di formazione adeguata”.

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