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Saldo e stralcio ma non per gli avvocati

In tal senso è stata data comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate Riscossione

Saldo e stralcio ma non per gli avvocati

La legge 28 giugno 2019, n. 58 ha convertito con modificazioni, il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, prevedendo all’art. 16-bis una riapertura dei termini per l’adesione agli istituti agevolativi – regolati dall’art. 3 del D.l. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”) e dall’art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”) – aventi ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017.

In particolare, è stato previsto che si possa nuovamente accedere a tali istituti rendendo la relativa dichiarazione, su apposita modulistica, entro il 31 luglio 2019. Il successivo art. 16-quinquies, alla lettera a), inserisce nell’art. 12 della legge n. 145/2018, dopo il comma 185, riguardante il c.d. “saldo e stralcio” dei debiti rilevanti dall’ammissione del versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali, con ISEE  sotto i 20.000, un nuovo comma, il 185-bis, con il quale si dispone che la facoltà di estinzione dei predetti debiti si applichi previa adozione, da parte delle stesse Casse, di apposite delibere approvate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  1994, n. 509, pubblicate  sui rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. L’analisi e gli approfondimenti necessari per la valutazione degli effetti dell’applicazione di dette norme, sugli iscritti e sulla gestione previdenziale della Fondazione, hanno determinato la decisione di Cassa Forense di non emanare l’apposita delibera prevista dal nuovo comma 185-bis per dare attuazione al c.d. “saldo e stralcio”. In tal senso è stata data comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutte le richieste di adesione al “saldo e stralcio” presentate dagli iscritti alla Fondazione, pertanto, saranno ritenute non ammissibili, con automatica trasformazione delle stesse in domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018, c. d. “rottamazione- ter”, da ritenersi invece applicabile a Cassa Forense.

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