Prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali dei liberi professionisti
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13639 ha sancito la prescrizione quinquennale per tutti che i professionisti devono versare alle proprie Casse di appartenenza
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La Corte di Cassazione con la sentenza in commento pone, ci auspichiamo, fine all’accesa diatriba tra i professionisti e le proprie Casse di appartenenza circa il termine prescrizionale da applicare ai contributi previdenziali. Gli Ermellini, infatti, attraverso un interessante e impeccabile ragionamento giuridico hanno stabilito che è di cinque anni il termine prescrizionale per i contributi che i professionisti devono versare alle proprie Casse di appartenenza.
Il caso nasce dal sistema di previdenza forense.
La questione sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità ha avuto ad oggetto i contributi che la Cassa Forense chiedeva a un suo iscritto e per i quali non era ancora maturata la prescrizione decennale. In particolare, la Cassa sosteneva che il proprio iscritto era tenuto a versare i contributi in quanto non poteva applicarsi la disciplina generale prevista all’art. 3 della L. 335/1995, ma quella speciale di cui all’art. 19 della L. n. 576/1980 (disciplina dei contributi dovuti dagli avvocati). Detta norma, invero, dispone che “La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. Dalla lettura della norma, dunque, a parere della Cassa non vi sono dubbi: la prescrizione è di dieci anni.
Le cose però non sono come sembrano…
Secondo i giudici della Corte di Cassazione per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui all’art. 3 della L. n. 335/1995. A parere degli Ermellini, dal dato testuale dell’art. 3 della L. n. 335/1995 si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione a tutto campo. Infatti, mentre il comma 9, lett. a) riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la lett. b) si riferisce a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Formulazione questa che è onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria. L’intera questione può essere così riassunta: una legge generale successiva (Legge n. 335/1995 che prevede la prescrizione quinquennale) non comporta l’abrogazione di una legge speciale precedente (prescrizione decennale prevista dalla L. n. 576/1980); ma se, interpretando la prima, risulta l’intento del legislatore di regolare l’intera materia eliminando quindi la connotazione di specialità in precedenza sussistente, si ha allora l’abrogazione implicita della legge speciale.
ll principio espresso da parte della Corte di Cassazione è valido non solo per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense ,ma a tutti i professionisti a prescindere dalle relative Casse di appartenenza (Inarcassa – Cipag, ecc.)
Fonte. Avvocatoadreani,it
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