LA TRASPARENZA ENTRA NELLE CASSE
Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, attesa da 15 anni e che, se adottata per tempo, avrebbe evitato tante disavventure!

L’emanando regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza, dedica alla trasparenza gli artt. 5 e 6 disciplinando:
- il prospetto informativo a valori correnti e
- il documento sulla politica di investimento.
Vediamo che cos’è il prospetto informativo a valori correnti.
Al fine di consentire un efficace monitoraggio da parte degli iscritti, le attività gestite direttamente o conferite in gestione, nel rispetto del codice degli appalti, in essere alla fine dell’esercizio precedente, sono riepilogate annualmente in un prospetto che ne espone i valori correnti, i valori di carico, le svalutazioni, le rivalutazioni e il corrispondente numero di titoli posseduti, messi a confronto con i medesimi dati dell’anno precedente.
Questo prospetto informativo a valori correnti deve essere pubblicato sul sito internet dell’ente, anche al fine di assolvere ai doveri di rendicontazione e di trasparenza verso gli iscritti.
Tale prospetto informativo è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione dell’ente entro sei mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo e pubblicato nei successivi 30 giorni sul sito internet dell’ente medesimo.
Ricordo che il patrimonio o il portafoglio di ogni Cassa è costituito dall’insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà, sia in gestione diretta che indiretta.
Poiché le Casse di previdenza si avvalgono dell’asset e risk allocation strategica e tattica e modello ALM, dispongono di una reportistica mensile per verificare la tenuta dell’equilibrio finanziario e per valutare il funding ratio quale rapporto tra il valore di mercato del patrimonio e il valore attuale delle passività.
Ricordo che l’advisor calcola il funding ratio annuale, a 30 e 50 anni, ed analizza l’evoluzione dei dati rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti.
Esaminiamo ora il documento sulla politica di investimento.
L’organo di amministrazione dell’ente predispone un documento sulla politica di investimento, che ha lo scopo di definire, tenuto conto della dimensione e della complessità del portafoglio, la strategia di investimento che l’ente intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali dello stesso.
Il documento sulla politica di investimento indica gli obiettivi che l’ente intende realizzare, con particolare riguardo alla combinazione rischio – rendimento e i criteri di attuazione di tale politica attraverso l’individuazione, almeno, dei seguenti elementi:
- La ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale delle stesse da investire nelle varie classi di strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali contenere gli eventuali scostamenti;
- Gli strumenti finanziari, con separata indicazione di quelli derivati (ricordo che le operazioni in strumenti finanziari derivati possono essere attuate esclusivamente per le finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, al fine di non generare un’esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato stesso), e gli altri beni nei quali s’intende investire e i rischi connessi, nonché le modalità di gestione dei rischi;
- La modalità di gestione diretta o indiretta che s’intende adottare e lo stile;
- Per la gestione indiretta, le caratteristiche dei mandati relativamente:
- al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione;
- agli eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;
- alla durata, da definire tenuto conto dell’arco temporale dell’investimento e della necessità di consentire un’efficacia valutazione dell’operato dei gestori;
- alla natura e alla tipologia dei mandati che s’intende affidare;
- alla struttura del regime commissionale.
- I criteri per l’esercizio di voto spettante all’ente, incluso il caso in cui questi sono esercitati attraverso deleghe. Il documento riporta gli indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società emittenti i titoli detenuti;
- Le caratteristiche e l’ammontare delle attività destinate a permanere stabilmente nella propria disponibilità e designate quali immobilizzazioni nel bilancio di esercizio, illustrando la compatibilità di tali scelte con la propria politica di investimento e le presumibili esigenze di liquidità di medio e lungo termine;
- I criteri per la gestione delle liquidità.
Nel documento sono indicati gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell’attività di investimento.
Il documento descrive il sistema di controllo della gestione degli investimenti e delinea l’insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo sono in grado di assicurare gli obiettivi stabiliti.
Il sistema di controllo della gestione è articolato in relazione alla complessità della strategia di investimento adottata dall’ente.
Il documento indica i significativi parametri di riferimento, coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, impiegati per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione in termini di reddittività, rischio e sostenibilità.
Il documento indica, altresì, la metodologia adottata per valutare gli scostamenti dei risultati raggiunti dagli obiettivi prefissati.
Il documento sulla politica di investimento e le successive modifiche sono trasmessi tempestivamente ai Ministeri vigilanti e alla COVIP e, comunque non oltre 15 giorni dall’adozione o dalla modifica dello stesso.
Il documento sulla politica di investimento è strumentale allo svolgimento da parte della COVIP delle funzioni alla stessa attribuite, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge 06.07.2011, n. 98.
Le partecipazioni detenute in misura tale da determinare una posizione di controllo sulla società emittente, sono descritte in un’apposita sezione del documento sulla politica di investimento, con l’indicazione dei motivi della mancata dismissione della partecipazione o di parte di essa ai sensi dell’art. 7, comma 11 (che prevede la dismissione delle azioni o le quote, quando determinano una posizione di controllo della società emittente).
Il documento sulla politica di investimento è sottoposto a revisione almeno triennale.
I fattori considerati ai fini della modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione dell’ente. In un’apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.
Gli enti pubblicano il documento sulla politica di investimento sul proprio sito internet entro 30 giorni dall’adozione dello stesso.
Ora serve, a mio avviso, una riforma di sistema. Nel futuro prossimo la componente a capitalizzazione diventerà sempre più importante nella costruzione della rendita pensionistica e quindi sarebbe opportuno consentire all’iscritto di scegliere, sia in relazione all’età che alle proprie disponibilità, la linea di investimento, obbligazionaria, azionaria, bilanciata, tra quelle proposte dalle Casse.
Chi è più lontano dalla pensione opterà per l’azionaria, riducendo progressivamente l’esposizione al rischio, rispetto al pensionamento.
“Nell’ottica di voler favorire investimenti più orientati ai titoli azionari in quanto più adatti a realizzare, in una prospettiva di lungo periodo, rendimenti adeguati a soddisfare le aspettative degli iscritti, sarebbe da valutarsi con favore l’abbandono, quale default, delle attuali linee garantite, con l’adozione di linee di default di tipo life-cycle, di più elevato contenuto azionario soprattutto nelle fasi di vita meno vicine al pensionamento. Tale previsione sarebbe utile anche nella prospettiva di disporre di maggiore spazio per gli investimenti nelle imprese nazionali.
In tal senso, l’ampliamento degli investimenti a classi di attività non tradizionali deve muoversi di pari passo con la conseguente evoluzione del sistema di gestione dei rischi, in grado di monitorare e gestire i fattori di rischio specifici sottostanti a tali tipologie di investimenti, che, ricordo, restano caratterizzati da una natura illiquida e da un certo grado di complessità (in termini di valutazione e minor grado di trasparenza, anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse), e che pertanto richiedono una più rigorosa attività di analisi e verifica.” (Fonte: COVIP, 10 aprile 2025 in audizione alla Bicamerale di controllo).
Non a caso l’emanando regolamento prevede che le Casse, anche in cooperazione tra di loro, si dotino di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alle modalità di gestione diretta o indiretta e alla percentuale di investimenti effettuati in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentari e in OICR alternativi (FIA).
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