Anno: XXVIII - Numero 199    
Martedì 20 Ottobre 2026 ore 13:00
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LA PROCURA SOTTO ACCUSA: LA DIFESA SEQUESTRATA

La nota della Giunta in merito al grave episodio verificatosi presso il Tribunale di Verona in danno di un avvocato.

LA PROCURA SOTTO ACCUSA: LA DIFESA SEQUESTRATA

Abbiamo appreso con stupore e sconcerto di un grave episodio verificatosi presso il Tribunale di Verona, sul quale, ancora oggi, restano da chiarire molti aspetti.

L’8 ottobre scorso, un collega, terminata l’udienza, ha dimenticato il proprio zainetto, strumento di lavoro, in un’aula del Tribunale di Verona; nel pomeriggio, presso il suo studio, ha ricevuto la chiamata di un ufficiale di polizia giudiziaria, che lo ha informato che lo zainetto era stato ritrovato.

La mattina dopo, l’avvocato si è recato presso gli uffici della polizia giudiziaria del Tribunale per recuperare lo zaino, ma è stato invitato a tornare più tardi perché erano in corso alcune, non meglio specificate, verifiche.

Successivamente, diversamente da quanto anticipatogli qualche ora prima, gli è stato informalmente comunicato che lo zainetto era stato inviato alla Guardia di Finanza su ordine del Procuratore, in quanto contenente del denaro contante. Nessun provvedimento gli è stato trasmesso, esibito e nemmeno citato.

Il giorno 12 ottobre il collega è stato nuovamente contattato da un ufficiale della Guardia di Finanza e invitato presso gli uffici a rendere le proprie dichiarazioni.

Recatosi, il giorno dopo, presso gli uffici della Guardia di Finanza, accompagnato da un consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Verona, gli è stato chiesto di descrivere il proprio zaino, per avere certezza dell’appartenenza. In quella circostanza ha appreso che era stato aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di ricettazione, avente ad oggetto lo zainetto, che, nel frattempo, era stato svuotato del suo contenuto e che era ancora trattenuto.

All’interno dello zaino si trovava il computer portatile utilizzato per lavoro, due fascicoli inerenti ai propri assistiti, fogli con appunti di lavoro, alcune chiavette USB, contenenti atti d’indagine relativi a procedimenti penali pendenti, denaro contante nonché alcune certificazioni mediche personali. Lo zaino conteneva quindi documenti concernenti dati personali e sensibili del collega e di soggetti che, da lui assistiti, sono sottoposti a procedimento penale.

Solo il giorno 15 ottobre, su disposizione del pubblico ministero di turno, che ha firmato il provvedimento di dissequestro, lo zaino è stato restituito, benché senza le chiavette USB, che, nonostante contengano atti d’indagine riservati, ad oggi, sono ancora trattenute, senza che sia stata data formale comunicazione riguardo al sequestro ed alle ragioni dello stesso.

Dalla lettura dei quotidiani locali di questi giorni si è appreso che l’ipotesi investigativa della Procura, in merito al procedimento contro ignoti per ricettazione, sarebbe che qualcuno entrato in possesso dello zainetto rubato, lo avrebbe, poi, abbandonato nell’aula del Tribunale per paura delle conseguenze. Ricostruzione, questa, che, però non spiega perché lo zaino non sia stato immediatamente restituito, una volta riconosciuto dal suo legittimo proprietario, né perché le chiavette USB si trovino tuttora presso la Guardia di Finanza.

Ancora una volta, dopo i fatti di Perugia, ci troviamo di fronte a una gravissima violazione delle garanzie che presidiano il diritto di difesa.

Dopo le intercettazioni dentro le sale colloqui del carcere di Perugia, lo zaino dell’avvocato, strumento di lavoro, contenente “carte e documenti relativi all’oggetto della difesa”, viene preso e trattenuto senza alcun provvedimento formale e senza l’osservanza delle procedure previste dall’art. 103 cpp, che devono rispettarsi e applicarsi anche quando l’attività materiale di apprensione si svolga fuori dall’ufficio del difensore e riguardi un oggetto che, come in questo caso, ne costituisce la proiezione spaziale.

Come ha osservato la Corte di cassazione, le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cpp non sono privilegi di categoria, ma sono finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale e costituiscono il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall’art. 24 della Costituzione.

Quanto accaduto è ingiustificabile. Attenderemo, perciò, che sia fatta chiarezza sull’intera vicenda e sulle eventuali responsabilità nella gestione della stessa e promuoveremo, a tal fine, ogni iniziativa necessaria, perché il diritto di difesa non sia una mera e sterile enunciazione di principio, ma una garanzia effettiva, rispettata e riconosciuta come patrimonio culturale di ogni società civile.

 

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